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Circolare

Circolare numero 1 del 3-1-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa del nuovo orientamento derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 149/93 in materia di contratti di formazione e lavoro. Viene chiarito che, quando intervengano fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale, il termine massimo di 24 mesi può essere sospeso e il contratto prorogato per un periodo pari alla sospensione, al fine di completare la formazione. Sono richiamate come ipotesi rilevanti malattia, gravidanza, puerperio e servizio militare di leva, con comunicazione ai servizi periferici in attesa di ulteriori istruzioni ministeriali.

Proroga dei contratti di formazione e lavoro in caso di sospensione legale del rapporto

Proroga dei contratti di formazione e lavoro per sospensione del rapporto

La circolare prende posizione sul tema della proroga dei contratti di formazione e lavoro nei casi in cui intervengano cause di sospensione legale del rapporto. Il chiarimento nasce a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 149/93 e riguarda l'applicazione del limite massimo di durata previsto dalla disciplina vigente.

Quadro normativo e precedente orientamento ministeriale

I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. Sul tema della proroga, in presenza di sospensioni legali del rapporto, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva già espresso l'avviso che le Commissioni regionali per l'impiego potessero autorizzare il differimento della scadenza contrattuale, sempre entro il periodo massimo di 24 mesi previsto dalla legge n. 863/1984.

La materia aveva però generato orientamenti giurisprudenziali non univoci, con posizioni contrastanti da parte della magistratura.

Il principio affermato dalla Corte Costituzionale

La sentenza n. 149/93 della Corte Costituzionale ha chiarito che il termine massimo di 24 mesi, previsto dall'art. 3, terzo comma, della legge n. 863/1984, può essere sospeso e differito quando si verifichino fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale. Tali eventi non producono un effetto automatico di estensione del rapporto di lavoro, ma consentono la proroga del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, così da permettere il completamento della formazione prevista.

Fatti impeditivi rilevanti

La circolare precisa che rientrano tra i fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale:

  • malattia;
  • gravidanza;
  • puerperio;
  • servizio militare di leva.

In presenza di tali eventi, la durata del contratto può essere prorogata per un periodo corrispondente alla sospensione subita.

Comunicazioni operative

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha informato i propri uffici periferici del nuovo orientamento giurisprudenziale mediante la comunicazione allegata alla circolare. La conoscenza della nota viene estesa alle sedi, in attesa di ulteriori istruzioni operative e procedurali da parte del Ministero stesso.

Punti principali

Tema della proroga dei contratti di formazione e lavoro

La circolare affronta il problema della proroga dei contratti di formazione e lavoro disciplinati dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, in presenza di cause di sospensione legale del rapporto.

Orientamento ministeriale e contrasto giurisprudenziale

In precedenza il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale riteneva che le Commissioni regionali per l'impiego potessero autorizzare la proroga della scadenza del contratto, entro il limite massimo di 24 mesi previsto dalla legge n. 863/1984, quando vi fosse una sospensione legale del rapporto. La magistratura aveva espresso orientamenti contrastanti sul punto.

Intervento della Corte Costituzionale

La sentenza della Corte Costituzionale n. 149/93 ha stabilito che il termine massimo di 24 mesi previsto dall'art. 3, terzo comma, della legge n. 863/1984 può essere sospeso e differito in tutti i casi di fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale. Tali fatti non determinano un automatico effetto estensivo del rapporto, ma consentono la proroga per un periodo pari alla durata della sospensione, ai fini del completamento della formazione.

Ipotesi considerate fatti impeditivi

Rientrano tra i fatti oggettivamente impeditivi della formazione professionale, ai fini della proroga del contratto, la malattia, la gravidanza, il puerperio e il servizio militare di leva.

Comunicazione agli uffici periferici

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha informato i propri uffici periferici del nuovo orientamento giurisprudenziale tramite la comunicazione allegata, trasmessa alle sedi in attesa di eventuali ulteriori istruzioni operative e procedurali.

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