Circolare numero 5 del 4-1-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che la Corte costituzionale ha iniziato l'esame della questione di legittimità dell'art. 4, comma 7, della Legge n. 412/1991, relativa all'unicità del rapporto di lavoro del personale sanitario e alle conseguenti incompatibilità. In attesa della pronuncia della Corte e delle determinazioni del Consiglio di Stato, gli appelli dell'Istituto sono stati rinviati e viene ulteriormente sospesa l'operatività del termine per esercitare l'opzione tra rapporto unico con l'Istituto e altro rapporto incompatibile, già fissato al 31 dicembre 1993.
Rinvio dell'operatività del termine per l'opzione del personale sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 7, della Legge n. 412/1991
Rinvio dell'operatività dell'art. 4, comma 7, della Legge n. 412/1991
La comunicazione interviene sulla disciplina dell'unicità del rapporto di lavoro del personale sanitario e sulle relative incompatibilità previste dall'art. 4, comma 7, della Legge n. 412/1991. L'aggiornamento è determinato dall'avvio dell'esame, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità della norma e dal conseguente rinvio degli appelli pendenti dinanzi al Consiglio di Stato.
Contesto del giudizio costituzionale
Secondo quanto riferito, la Corte costituzionale è stata investita della questione relativa alla legittimità dell'art. 4, comma 7, della Legge n. 412/1991, norma che incide sull'assetto del rapporto di lavoro del personale sanitario e sulle incompatibilità con altri rapporti non consentiti. L'avvio dell'esame della questione da parte della Corte rappresenta il presupposto che giustifica la sospensione degli ulteriori sviluppi processuali.
Esito del procedimento davanti al Consiglio di Stato
Gli appelli presentati dall'Istituto al Consiglio di Stato, finalizzati alla riforma di alcune ordinanze dei T.A.R. che avevano accolto domande incidentali di sospensione della circolare n. 27 del 1993, sono stati rinviati in attesa di conoscere la pronuncia della Corte costituzionale. Il Consiglio di Stato, quindi, ha sospeso la trattazione delle impugnazioni fino alla definizione del giudizio costituzionale.
Rinviata l'opzione tra rapporto unico e altri rapporti incompatibili
In conseguenza di quanto sopra, viene disposto un ulteriore rinvio dell'operatività della disposizione di cui all'art. 4, comma 7, della Legge n. 412/1991, limitatamente alla parte che prevede il termine per esercitare l'opzione tra:
- il rapporto unico con l'Istituto;
- altro rapporto con questo non compatibile.
Il termine per l'esercizio dell'opzione era già stato fissato con il messaggio n. 630 del 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993; tale scadenza viene ora ulteriormente sospesa fino alla data in cui saranno rese note le decisioni del Consiglio di Stato sulla base della pronuncia della Corte costituzionale.
Effetti operativi
La disposizione non viene quindi resa operativa nei tempi precedentemente indicati, ma resta in attesa degli esiti del giudizio costituzionale e delle successive determinazioni del Consiglio di Stato. Fino a quel momento, il termine originariamente previsto per l'opzione deve considerarsi rinviato.
Punti principali
Oggetto del contenzioso costituzionale
La questione riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, della Legge n. 412/1991, norma che disciplina l'unicità del rapporto di lavoro del personale sanitario e le situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti non compatibili con quello con l'Istituto.
Rinvio degli appelli al Consiglio di Stato
Gli appelli proposti dall'Istituto davanti al Consiglio di Stato per ottenere la riforma di alcune ordinanze dei T.A.R., che avevano accolto domande incidentali di sospensione della circolare n. 27 del 1993, sono stati rinviati dallo stesso Consiglio di Stato in attesa della decisione della Corte costituzionale.
Sospensione del termine per l'opzione
Viene disposto che l'operatività dell'art. 4, comma 7, della Legge n. 412/1991, limitatamente alla parte relativa al termine per scegliere tra il rapporto unico con l'Istituto e un altro rapporto incompatibile, sia ulteriormente rinviata. Il termine, già fissato con il messaggio n. 630 del 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993, resta quindi sospeso fino a quando saranno rese note le decisioni del Consiglio di Stato sulla base della pronuncia della Corte costituzionale.
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