Circolare numero 303 del 31-12-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità introdotte dal D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 per il settore agricolo, con attenzione a contenzioso, elenchi nominativi, agevolazioni contributive, base di calcolo dei contributi per mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. e regime documentale dei rapporti di lavoro subordinato. Vengono indicati i termini di ricorso e le regole transitorie, la cessazione degli elenchi per gli operai a tempo indeterminato dal 1 gennaio 1994, la riduzione e ridefinizione delle agevolazioni contributive dal 1 ottobre 1993, nonché i nuovi obblighi di registrazione, denuncia aziendale, dichiarazione della manodopera, piano colturale e controlli ispettivi.
Informativa sul D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 in materia di lavoratori agricoli, contributi, elenchi, agevolazioni e controlli
D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375: razionalizzazione dell'accertamento dei lavoratori agricoli e dei contributi
La circolare fornisce un quadro operativo delle principali innovazioni introdotte dal Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con particolare attenzione agli effetti sul contenzioso, sugli elenchi nominativi, sulle agevolazioni contributive e sugli adempimenti documentali dei datori di lavoro agricoli. Viene inoltre segnalato che alcune disposizioni, incidendo sull'assetto delle competenze istituzionali e sull'intervento diretto dell'Istituto nella fase costitutiva di archivi pubblici, sono ancora oggetto di approfondimento presso la Direzione Generale.
Contenzioso in materia di accertamento dei lavoratori agricoli e dei contributi
L'art. 11 disciplina i ricorsi relativi all'accertamento degli operai agricoli e assimilati, nonché dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale, e dei relativi contributi previdenziali.
Per i ricorsi concernenti gli operai agricoli e assimilati:
- il primo grado resta attribuito alle Commissioni provinciali per la manodopera agricola;
- il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco contenente l'accertamento contestato;
- per gli istituti previdenziali, il termine decorre, se più favorevole, dalla ricezione della copia degli elenchi loro destinata;
- la Commissione deve decidere entro 90 giorni dalla presentazione, altrimenti il ricorso si intende respinto;
- il secondo grado va proposto entro 30 giorni alla Commissione centrale dello SCAU, che decide anch'essa entro 90 giorni, con effetto di silenzio-rigetto in caso di mancata decisione.
La circolare chiarisce che l'INPS è legittimato a proporre ricorso in secondo grado quale soggetto "interessato", poiché parte del rapporto assicurativo derivante dall'accertamento. Il medesimo principio viene richiamato anche nel caso in cui l'Istituto, risultando soccombente in primo grado, debba impugnare la decisione resa su ricorso altrui.
Per i ricorsi proposti sotto la normativa previgente, l'art. 11 contiene una disciplina transitoria: i ricorsi di primo grado sono decisi definitivamente dalle Commissioni provinciali per la manodopera agricola, mentre quelli di secondo grado dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, sentita la Commissione regionale per la manodopera agricola. La circolare prende atto del diverso orientamento già espresso dallo SCAU in ordine al silenzio-accoglimento e invita le sedi a:
- sollecitare formalmente gli organi competenti a decidere prima della scadenza del termine di 90 giorni;
- in mancanza di decisione, considerare il 91° giorno come data di operatività del silenzio-accoglimento e come dies a quo per il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria, almeno nei casi in cui gli elementi in possesso dell'Istituto giustifichino il contenzioso.
Per l'art. 15, relativo ai ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale, la nuova disciplina prevede:
- ricorso in unico grado alla Commissione centrale preposta allo SCAU;
- termine di 30 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento;
- decisione entro 90 giorni, con silenzio-rigetto in caso di inerzia.
La disciplina transitoria prevede che i ricorsi già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa siano definiti dalla Commissione provinciale competente, se di primo grado, o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale preposta allo SCAU, se di secondo grado. Anche in questo caso la circolare richiama l'attenzione delle sedi sul possibile tema del silenzio-accoglimento e rinvia al medesimo comportamento operativo indicato per l'art. 11.
Elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo indeterminato
L'art. 13 dispone che, dal 1 gennaio 1994, cessa la compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Continuano a essere formati solo gli elenchi suppletivi relativi a iscrizioni, cancellazioni e variazioni concernenti periodi anteriori al 1 gennaio 1994.
La circolare ricorda che, per tali lavoratori, gli elenchi nominativi non costituivano già più la posizione assicurativa, essendo questa attestata dalla certificazione annuale trasmessa dagli uffici provinciali SCAU agli enti previdenziali entro il 31 maggio di ogni anno. Per l'anno di presentazione della domanda di pensione, tale certificazione è sostituita dalla dichiarazione del datore di lavoro redatta su modello ACC 1/OTI-SOST, utilizzabile anche per le domande di autorizzazione ai versamenti volontari.
Agevolazioni contributive
L'art. 17 interviene sulla disciplina delle agevolazioni contributive, sostituendo il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Dal 1 ottobre 1993:
- i premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali sono dovuti nella misura del 30% dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- per i medesimi lavoratori, nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura è del 60%;
- le agevolazioni non spettano per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento;
- le agevolazioni si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.
La circolare sottolinea che, dopo la modifica, il beneficio non è più riferito al lavoratore ma al datore di lavoro, e che la misura è omogenea per i datori di lavoro del Centro-Nord e per quelli operanti nei territori di cui al T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Base di calcolo dei contributi e delle prestazioni per mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O.
L'art. 14 modifica il primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434. Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei mezzadri e coloni è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura pari alla retribuzione media stabilita per i salariati fissi dell'agricoltura dall'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Comunicazioni di avviamento al lavoro, cessazione e assunzioni dirette
L'art. 1 introduce un obbligo formale di comunicazione per l'avviamento e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato agricolo. Le comunicazioni devono essere effettuate distintamente per ciascun lavoratore, mediante apposito modello a più copie, di cui una a lettura ottica.
Le principali modalità sono:
- una copia del modello va consegnata al lavoratore;
- il modello va trasmesso entro 4 giorni all'Ufficio provinciale dello SCAU;
- l'Ufficio garantisce la disponibilità delle informazioni per l'anagrafe dei lavoratori e per gli enti previdenziali;
- entro 4 giorni va comunicata anche l'assunzione diretta da parte dei coltivatori diretti fino a due lavoratori e, da parte di tutte le imprese, di parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.
La circolare precisa che, per l'effettiva operatività della norma, è necessario un decreto ministeriale che definisca le caratteristiche tecniche del modello, i dati da acquisire e le modalità delle comunicazioni relative alle assunzioni dirette.
Registro di impresa e prospetto di paga
L'art. 2 prevede che, dal 1 gennaio 1994, i datori di lavoro agricolo tengano un registro di impresa, nel quale annotare per ciascun lavoratore, entro tre giorni dai fatti cui le annotazioni si riferiscono:
- generalità;
- residenza;
- codice fiscale;
- dati relativi all'occupazione, inclusi categoria, qualifica, periodi di occupazione, giornate di lavoro prestate, lavoro svolto, retribuzioni corrisposte e ritenute IRPEF operate.
Il registro ha validità anche agli effetti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Lo SCAU può autorizzare la tenuta del registro presso uffici di organizzazioni sindacali di categoria ubicati nel Comune o nella Provincia in cui ha sede l'azienda. In caso di mancata tenuta o di annotazioni omesse, incomplete o infedeli, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 500.000.
L'art. 4 estende inoltre ai datori di lavoro agricolo l'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto paga firmato, siglato o timbrato, dal quale devono risultare nome, cognome e qualifica del lavoratore, periodo di riferimento, assegni familiari, tutti gli altri elementi della retribuzione e le singole trattenute. La violazione è punita con ammenda da L. 1.000 a L. 5.000 per ciascun lavoratore interessato.
Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo
L'art. 3 disciplina l'istituzione, il primo impianto, la realizzazione e la gestione dell'Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo presso lo SCAU. La circolare segnala che l'anagrafe contiene anche gli elementi relativi alle posizioni aziendali, acquisiti tramite la denuncia aziendale prevista dall'art. 5.
Denuncia aziendale e dichiarazione della manodopera occupata
L'art. 5 impone ai datori di lavoro agricolo di presentare all'Ufficio provinciale dello SCAU, mediante un apposito modello, la denuncia aziendale contenente dati dettagliati sull'azienda e sulla conduzione dei terreni. Devono essere indicati, tra l'altro:
- ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni, distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
- generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;
- ditta intestata in catasto e dati catastali delle particelle;
- numero dei capi di bestiame e modalità di allevamento;
- attività complementari e accessorie;
- parco macchine e altre notizie utili sulle caratteristiche aziendali.
I termini di presentazione sono:
- entro il 31 dicembre 1993 per tutti i datori di lavoro agricolo, nel primo anno di applicazione;
- entro 30 giorni dall'inizio dell'attività per le aziende di nuova costituzione;
- entro 30 giorni dalla modifica per le variazioni dei dati già denunciati o accertati d'ufficio.
L'omessa denuncia o le attestazioni reticenti o infedeli comportano una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000.
L'art. 6 disciplina la dichiarazione della manodopera occupata ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Deve essere presentata agli Uffici provinciali dello SCAU, su modulo apposito, e fa fede a tutti gli effetti, salve le conseguenze di legge in caso di omissione o falsità. In particolare:
- la dichiarazione trimestrale dei datori di lavoro deve essere presentata entro il 25° giorno dalla fine di ciascun trimestre e contenere i dati del datore di lavoro e dei lavoratori occupati, compresi categoria, qualifica, lavoro svolto, periodo di lavoro e giornate prestate o comunque retribuite;
- per gli operai a tempo indeterminato, deve contenere anche le retribuzioni mensili soggette a contribuzione, determinate ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e arrotondate alle mille lire;
- per i concedenti di terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia, la dichiarazione va prodotta entro 30 giorni dalla stipula del contratto e poi entro il 30 gennaio di ogni anno, con indicazione della composizione del nucleo familiare, dell'estensione e ubicazione dei terreni, delle colture e degli allevamenti praticati;
- in caso di variazioni in corso d'anno, va presentata dichiarazione di variazione entro 30 giorni;
- se il concedente omette la dichiarazione, il concessionario può presentarla entro 60 giorni dall'inizio di ciascun anno all'Ufficio provinciale dello SCAU, che accerta la sussistenza del rapporto e comunica l'esito agli interessati e alla Commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.
Piano colturale annuale
L'art. 7 obbliga tutti i datori di lavoro agricolo a presentare il piano colturale per l'anno successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno alla Commissione circoscrizionale per la manodopera agricola competente per territorio, utilizzando il modello a lettura ottica predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia del piano deve essere trasmessa entro il 31 dicembre alle sedi competenti dello SCAU, dell'INPS e dell'INAIL.
In caso di omissione o dichiarazione infedele, è prevista una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione centrale preposta allo SCAU.
Controlli, accertamenti d'ufficio e disconoscimento delle prestazioni di lavoro
L'art. 8 attribuisce agli Uffici provinciali dello SCAU ampi poteri di controllo sui dati dichiarati e sulle omissioni, sia con riferimento alle denunce aziendali sia alle dichiarazioni della manodopera occupata. Gli uffici possono invitare i datori di lavoro a esibire o trasmettere atti e documenti, a restituire questionari compilati, nonché richiedere dati e notizie agli uffici pubblici, anche su supporti informatici o rete telematica.
Per il raffronto tra i dati aziendali e quelli della manodopera, gli uffici procedono a una stima tecnica mediante visita ispettiva e determinano il numero di giornate di lavoro occorrenti in base all'ordinamento colturale, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione e alle consuetudini locali, con le seguenti detrazioni:
- prestazioni del nucleo familiare nelle aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
- prestazioni documentate dei contoterzisti;
- prestazioni di operai agricoli nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni;
- prestazioni relative a fasi non eseguite del ciclo produttivo.
Il numero di giornate così accertato rileva anche per l'imposizione induttiva dei contributi, da liquidare sulla base delle retribuzioni medie giornaliere ex art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. Quando emerga una evidente contraddizione tra le esigenze lavorative dell'azienda e i dati occupazionali del lavoratore, l'Ufficio può emettere un provvedimento motivato di disconoscimento della prestazione di lavoro, notificandolo al datore di lavoro e, se del caso, anche al lavoratore interessato, oltre che alla Commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.
L'art. 9 qualifica tali ipotesi come motivi di manifesta illegittimità ai fini della procedura di esclusione dai elenchi nominativi, richiamando la disciplina dell'art. 15, terzo comma, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, come modificato dalla legge di conversione n. 83/1973.
Categorie dei lavoratori agricoli subordinati
L'art. 12 stabilisce che i lavoratori agricoli subordinati, esclusi gli impiegati, si dividono in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato ai fini della previdenza e assistenza sociale, comprese le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali. Viene inoltre precisato che le espressioni normative come "salariato fisso a contratto annuo" e formule equivalenti devono intendersi riferite all'operaio a tempo indeterminato, mentre ogni altra locuzione corrisponde all'operaio a tempo determinato.
Entrata in vigore e profili applicativi
La circolare evidenzia che la nuova normativa entra in vigore il 9 ottobre 1993, quale primo giorno successivo alla scadenza del periodo di vacatio legis decorrente dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 1993. Tuttavia, per alcune disposizioni sono previste decorrenze diverse, in particolare:
- 1 ottobre 1993 per le nuove agevolazioni contributive;
- 1 gennaio 1994 per la cessazione degli elenchi nominativi degli operai a tempo indeterminato e per l'obbligo del registro di impresa.
La circolare sottolinea infine che per alcune norme sono necessari ulteriori decreti ministeriali attuativi, in particolare per le comunicazioni di avviamento/cessazione e per il registro di impresa.
Punti principali
Contenzioso in materia di accertamento dei lavoratori agricoli e dei contributi
L'art. 11 ridisegna il sistema dei ricorsi per gli operai agricoli e assimilati, nonché per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale. Per i ricorsi di primo grado resta competente la Commissione provinciale per la manodopera agricola, con termine di 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco o, per gli enti previdenziali, dalla ricezione della copia degli elenchi; la decisione deve intervenire entro 90 giorni, altrimenti il ricorso si intende respinto. I ricorsi di secondo grado, invece, vanno proposti entro 30 giorni alla Commissione centrale dello SCAU, che decide entro 90 giorni, con effetto di silenzio-rigetto in caso di inerzia. La circolare precisa anche la legittimazione dell'INPS a ricorrere in secondo grado quale soggetto interessato.
Disciplina transitoria dei ricorsi pendenti
Per i ricorsi proposti sotto la normativa previgente, l'art. 11 e l'art. 15 prevedono regole transitorie: i ricorsi di primo grado sono decisi dalle Commissioni competenti, mentre quelli di secondo grado rispettivamente dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli organi consultivi indicati. La circolare segnala il problema dell'eventuale applicazione del silenzio-accoglimento per mancata decisione entro 90 giorni e invita le sedi a intervenire presso gli organi decidenti; se il termine scade senza decisione, le sedi devono considerare la data di operatività del silenzio-accoglimento come momento iniziale per il termine di 120 giorni per l'eventuale azione giudiziaria, quando vi siano elementi per procedere.
Elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo indeterminato
L'art. 13 dispone che dal 1 gennaio 1994 cessa la compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Restano compilabili solo gli elenchi suppletivi relativi a iscrizioni, cancellazioni e variazioni riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1994. La circolare ricorda che, per tali lavoratori, gli elenchi non costituivano più la posizione assicurativa, sostituita dalla certificazione annuale inviata agli enti previdenziali dagli uffici SCAU e, per l'anno di domanda di pensione, dalla dichiarazione del datore di lavoro su modello ACC 1/OTI-SOST.
Agevolazioni contributive
L'art. 17 sostituisce il comma 5 dell'art. 9 della legge n. 67/1988. Dal 1 ottobre 1993 i premi e contributi per il personale dipendente agricolo a tempo indeterminato e determinato sono dovuti nella misura del 30% nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 e del 60% nelle zone agricole svantaggiate ex art. 15 della legge n. 984/1977. Le agevolazioni non spettano per lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento e si applicano solo sulla quota a carico del datore di lavoro. La circolare evidenzia che le agevolazioni non sono più riferite ai lavoratori ma spettano ai datori di lavoro nella stessa misura, sia nel Centro-Nord sia nei territori del Mezzogiorno richiamati dal T.U. n. 218/1978.
Base di calcolo per mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O.
L'art. 14 modifica l'art. 3 del D.P.R. n. 1434/1970 stabilendo che, ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 153/1969, il reddito dei mezzadri e coloni è determinato con decreto ministeriale in misura pari alla retribuzione media dei salariati fissi dell'agricoltura, secondo l'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Comunicazioni di avviamento, cessazione e assunzioni dirette
L'art. 1 impone che le comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione siano effettuate per ciascun lavoratore con apposito modello a più copie, con una copia consegnata al lavoratore e trasmissione entro 4 giorni all'Ufficio provinciale dello SCAU. La stessa disciplina si applica, entro 4 giorni, alle assunzioni dirette di coltivatori diretti fino a due lavoratori e di parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. La circolare segnala che, per la piena operatività, servono un decreto ministeriale che definisca caratteristiche tecniche del modello, dati da acquisire e modalità delle comunicazioni.
Registro di impresa e prospetto di paga
L'art. 2 introduce, dal 1 gennaio 1994, l'obbligo per i datori di lavoro agricolo di tenere un registro di impresa con annotazioni entro 3 giorni su dati anagrafici, occupazione, retribuzioni e ritenute IRPEF, con possibile tenuta presso uffici di organizzazioni sindacali autorizzati dallo SCAU. Sono previste sanzioni da L. 200.000 a L. 500.000 per omissioni o irregolarità. L'art. 4 estende ai datori agricoli l'obbligo del prospetto paga con indicazione degli elementi retributivi e delle trattenute, punito con ammenda da L. 1.000 a L. 5.000 per lavoratore.
Denuncia aziendale e dichiarazione della manodopera occupata
L'art. 5 richiede una denuncia aziendale all'Ufficio provinciale dello SCAU, su apposito modello, con dati sull'azienda, i terreni, il bestiame, le attività complementari e il parco macchine. La denuncia va presentata entro il 31 dicembre 1993 per il primo anno di applicazione, entro 30 giorni per nuove aziende e per variazioni. L'art. 6 impone una dichiarazione trimestrale della manodopera occupata entro il 25° giorno dalla fine di ogni trimestre, e, per compartecipazioni familiari e piccola colonia, una dichiarazione entro 30 giorni dal contratto e poi entro il 30 gennaio di ogni anno, con ulteriori dichiarazioni di variazione e possibilità di presentazione da parte del concessionario in caso di omissione del concedente.
Piano colturale annuale
L'art. 7 obbliga tutti i datori di lavoro agricolo a presentare entro il 31 ottobre il piano colturale per l'anno successivo alle Commissioni circoscrizionali per la manodopera agricola e a trasmetterne copia entro il 31 dicembre alle sedi SCAU, INPS e INAIL. In caso di omissione o dichiarazione infedele è prevista una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000.
Controlli, accertamenti d'ufficio e disconoscimento delle prestazioni
L'art. 8 attribuisce agli Uffici provinciali SCAU poteri di richiesta documentale, invio di questionari, acquisizione di dati da uffici pubblici e verifica ispettiva dei dati dichiarati. Gli uffici possono stimare tecnicamente il fabbisogno di giornate lavorative e, dopo le detrazioni previste per lavoro familiare, contoterzisti, operai agricoli e fasi non eseguite del ciclo produttivo, determinare induttivamente i contributi. Se emerge l'impossibilità della prestazione di lavoro, l'ufficio emette provvedimento motivato di disconoscimento, con effetti su cancellazione o non iscrizione e comunicazione agli interessati e alla Commissione di collocamento. L'art. 9 qualifica tali ipotesi come casi di manifesta illegittimità ai fini della procedura di esclusione dagli elenchi.
Categorie dei lavoratori agricoli subordinati
L'art. 12 distingue i lavoratori agricoli subordinati, esclusi gli impiegati, in operai a tempo indeterminato e a tempo determinato. Le espressioni normative come salariato fisso a contratto annuo e simili sono equiparate agli operai a tempo indeterminato, mentre le altre locuzioni vengono ricondotte agli operai a tempo determinato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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