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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06469/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall’acquisto di un’area che il privato assumeva edificabile al momento della compravendita. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria contro il Comune, ritenendo che nel certificato urbanistico rilasciato ex art. 30 d.P.R. 380/2001 il Comune avesse taciuto, con grave negligenza, l’esistenza di nuovi vincoli idrogeologici previsti dal piano urbanistico adottato, vincoli che avevano sottratto al terreno la vocazione edificatoria e avevano indotto l’acquirente ad acquistarlo a prezzo maggiore del reale. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che il piano urbanistico, una volta approvato e pubblicato, avesse efficacia generale ed erga omnes con presunzione legale di conoscenza, sicché è stata respinta la domanda risarcitoria e poste le spese a carico dell’appellato. Nel ricorso per cassazione il privato ha dedotto: 1) violazione dell’art. 13 L.R. Lombardia 12/2005 e dell’art. 117, comma 3, Cost., sostenendo che il piano non potesse produrre efficacia erga omnes perché non pubblicato nel BUR e perché soltanto adottato; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere considerato il certificato ex art. 30 d.P.R. 380/2001, che avrebbe omesso di segnalare i vincoli e il nesso causale tra tale omissione e il danno. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso incidentale condizionato, censurando l’interpretazione della polizza e deducendo l’inoperatività della garanzia per difetto dei presupposti soggettivi e per asserite reticenze dell’assicurato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello aveva affermato l’efficacia erga omnes del piano urbanistico una volta approvato e pubblicato, presupposto che il ricorrente non aveva adeguatamente contestato sul piano fattuale. Ha inoltre giudicato inammissibile il secondo motivo, perché formulato in modo non conforme ai requisiti del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e comunque privo di decisività, considerando che lo stesso ricorrente ammetteva l’esistenza di altri vincoli pianificatori (PAI) già idonei a escludere l’edificabilità. Il ricorso incidentale condizionato della compagnia è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    certificato rilasciato in data 11 dicembre 2008 ex art. 30 d.P.R. n. 380/2001

    il certificato urbanistico è richiamato come documento che avrebbe dovuto rappresentare correttamente la situazione urbanistica dell’area; la sua omissione è invocata dal ricorrente come fonte del danno.

  • art. 13 L.R. Lombardia n. 12/2005

    la norma è richiamata dal ricorrente per contestare l’efficacia erga omnes del piano territoriale in mancanza di pubblicazione nel BUR.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    invocato dal ricorrente in collegamento alla disciplina regionale e alla pubblicazione del piano urbanistico.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è dichiarato inammissibile perché non sono stati rispettati gli oneri di allegazione e perché il fatto indicato non era decisivo.

  • artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c.

    richiamati dalla compagnia assicuratrice per sostenere che la polizza dovesse essere interpretata secondo il dato letterale e la comune intenzione delle parti, escludendo la copertura.

  • art. 1892 c.c.

    richiamato nella clausola di polizza sulle dichiarazioni inesatte o reticenti che possono comportare perdita totale o parziale dell’indennizzo.

  • art. 1893 c.c.

    richiamato nella clausola di polizza in tema di dichiarazioni inesatte o reticenze dell’assicurato.

  • art. 1894 c.c.

    richiamato nella clausola di polizza in tema di dichiarazioni inesatte o reticenze dell’assicurato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi impugna in cassazione una decisione fondata sull’efficacia generale e sulla presunzione di conoscenza di uno strumento urbanistico deve censurare specificamente il presupposto fattuale della sua pubblicazione/approvazione; altrimenti la doglianza non coglie la ratio decidendi ed è inammissibile.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito e il rispetto degli oneri di allegazione; non è sufficiente riproporre una diversa lettura degli atti o dei documenti.
  • Un fatto è non decisivo quando, anche ove esaminato, non potrebbe mutare l’esito della controversia perché dagli stessi allegati risulta l’esistenza di ulteriori vincoli urbanistici già incompatibili con l’edificabilità.
  • Le clausole assicurative sulla perdita dell’indennizzo per dichiarazioni inesatte o reticenti vanno interpretate secondo gli ordinari criteri ermeneutici contrattuali, ma la loro operatività dipende comunque dalla verifica concreta dei presupposti soggettivi e fattuali previsti dalla polizza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliareRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileImmobiliareAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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