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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22312/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico di una dirigente medica a rapporto esclusivo, con anzianità superiore a cinque anni e titolare di un incarico professionale di elevata specializzazione ex art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 8 giugno 2000. La lavoratrice aveva chiesto il pagamento del differenziale tra la retribuzione di posizione minima unificata corrispostale dall'azienda, determinata sulla base di un regolamento interno e inferiore al minimo contrattuale da lei ritenuto dovuto, e la misura prevista dal CCNL, per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2019. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la contrattazione collettiva riservasse la retribuzione minima rivendicata ai soli dirigenti che, al 31 dicembre 2001, già fossero titolari dell'incarico di cui alla lett. c) e avessero maturato determinate condizioni di anzianità. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto violazione e falsa applicazione delle clausole collettive rilevanti, sostenendo che: 1) l'art. 42, comma 4, CCNL 3 novembre 2005 andava letto in coordinamento con l'art. 28 del medesimo contratto, che faceva salvi gli effetti più favorevoli; 2) l'art. 5, commi 5, 6 e 7, CCNL 5 luglio 2006 riconosceva il nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale ai dirigenti cui fosse conferito un incarico lett. c) dopo l'entrata in vigore del contratto, non solo a chi lo avesse già al 31 dicembre 2001; 3) il rinvio contenuto nelle clausole successive ai contratti collettivi 2008 e 2010 confermava che, per il dirigente valutato positivamente dopo il quinquennio, il conferimento dell'incarico ex lett. c) bastava a far sorgere il diritto al trattamento economico corrispondente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione della Corte territoriale, qualificando le disposizioni del CCNL 3 novembre 2005 e del CCNL 5 luglio 2006 come norme transitorie idonee a disciplinare la progressiva rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, ma non a limitarne in via definitiva l'accesso ai soli dirigenti già titolari dell'incarico al 31 dicembre 2001. Secondo la Cassazione, i successivi incrementi previsti dai contratti 2008 e 2010 non erano subordinati a requisiti ulteriori oltre al conferimento dell'incarico ex lett. c), poiché il sistema contrattuale era ormai stabilizzato e la retribuzione di posizione doveva essere correlata alla funzione e alla responsabilità dell'incarico effettivamente attribuito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme collettive e del d.lgs. n. 502/1992.

  • art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 8 giugno 2000

    individua l'incarico professionale di elevata specializzazione rilevante ai fini della retribuzione di posizione minima contrattuale.

  • art. 28, comma 2, CCNL 3 novembre 2005

    disciplina gli effetti della valutazione positiva dopo il quinquennio, consentendo l'attribuzione di incarichi professionali e la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale.

  • art. 42, comma 4, CCNL 3 novembre 2005

    prevede che, al compimento del quinquennio e in caso di valutazione positiva, ai dirigenti equiparati spetti la retribuzione di posizione minima del dirigente equiparato; la Cassazione lo interpreta come disposizione riferita anche a chi non sia titolare di incarico ex lett. c).

  • art. 5, commi 5, 6 e 7, CCNL 5 luglio 2006

    contiene la disciplina dei nuovi livelli della retribuzione minima contrattuale per i dirigenti con incarico ex lett. c); la Corte ne afferma la natura transitoria e non limitativa in senso assoluto.

  • art. 15 del d.lgs. n. 502/1992

    richiamato nel secondo motivo di ricorso come base normativa del rapporto dirigenziale sanitario.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001

    i CCNL del pubblico impiego sono oggetto di conoscenza officiosa, sicché la mancata produzione non determina improcedibilità del ricorso.

  • art. 20, comma 4, CCNL 17 ottobre 2008

    conferma la disciplina degli incrementi della retribuzione di posizione minima contrattuale per gli incarichi ex lett. c), senza introdurre ulteriori presupposti diversi dal conferimento dell'incarico.

  • art. 5, comma 4, CCNL 6 maggio 2010

    rinvia alla disciplina precedente confermando gli incrementi del trattamento per gli incarichi ex lett. c) senza richiedere requisiti ulteriori.

Massime di principio

  • Nella interpretazione delle clausole collettive sul trattamento economico dei dirigenti sanitari occorre leggere le disposizioni successive in modo sistematico e coordinato, evitando letture atomistiche che isolino singole espressioni lessicali dal complessivo riassetto contrattuale.
  • Quando una clausola contrattuale è strutturata in termini transitori o di coordinamento con discipline pregresse, essa può servire a regolare il passaggio tra vecchi e nuovi assetti retributivi senza necessariamente cristallizzare in modo definitivo la platea dei destinatari del trattamento economico più favorevole.
  • La retribuzione di posizione, per sua funzione, va correlata alla rilevanza dell'incarico effettivamente conferito e alle responsabilità connesse; una volta stabilizzato l'assetto contrattuale, non è ragionevole mantenere differenze retributive sganciate dal conferimento dell'incarico, se la contrattazione successiva non le prevede espressamente.
  • Nel contenzioso sul pubblico impiego contrattualizzato, i contratti collettivi nazionali possono essere acquisiti e valutati d'ufficio dal giudice, senza che la mancata produzione da parte della parte ricorrente determini di per sé improcedibilità.
  • La corretta esegesi delle clausole collettive richiede di attribuire rilievo agli effetti delle valutazioni positive di fine quinquennio e ai rinvii interni tra contratti successivi, verificando se il legislatore contrattuale abbia voluto subordinare il trattamento economico al solo possesso dell'incarico oppure anche a ulteriori requisiti temporali o soggettivi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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