Sentenza n. 391/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. per il Molise n. 160/2024, pubblicata il 22 maggio 2024, passata in giudicato, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso il decreto n. 57 dell'8 ottobre 2020 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise recante oggetto “DPCM 12 gennaio 2017. Definizione tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili. Tariffe annualità 2020. Determinazioni”, previa declaratoria di nullità per elusione/violazione del giudicato dei seguenti atti: 1) del D.C.A. n. 159 del 2 ottobre 2025 recante oggetto “Sentenza TAR Molise n. 160/2024. Provvedimenti in esecuzione del giudicato”; 2) della relazione istruttoria della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise menzionata nel succitato D.C.A. e recante oggetto “Adempimenti a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, relativa all'annullamento del decreto n. 57 dell'8.10.2020 del Commissario ad acta, concernente la definizione delle tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili per l'annualità 2020”; 3) di ogni altro atto coordinato, connesso, conseguente o comunque influente; in subordine, previa riqualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, periodo secondo, del cod.proc.amm., e conseguente conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario, per l'annullamento dei predetti atti di cui ai punti 1, 2 e 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.C.A. n. 159/2025, relazione istruttoria regionale e atti connessi, recanti la rideterminazione delle tariffe per prestazioni riabilitative, residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, struttura sanitaria accreditata operante nel settore della riabilitazione e dell’assistenza residenziale e semiresidenziale, ha agito in via principale per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Molise n. 160/2024, sostenendo che il nuovo D.C.A. n. 159/2025 avesse eluso o violato il giudicato formatosi sull’annullamento del precedente D.C.A. n. 57/2020. In via subordinata ha chiesto la conversione del rito e l’annullamento degli atti per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione di legge, violazione dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e violazione dei principi costituzionali in materia di buon andamento e tutela della salute. La censura centrale riguardava la mancata analisi concreta e documentata delle componenti di costo delle prestazioni, tra cui personale sanitario e non sanitario, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazione tecnologica, andamento del costo della vita, indici Istat, rinnovi contrattuali, adeguamenti post-pandemici, rincaro energetico e quota di profitto. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione aveva sostanzialmente riproposto tariffe già annullate, senza spiegare i dati e i criteri utilizzati, né giustificare perché fossero state aggiornate solo alcune voci tariffarie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando in parte qua i provvedimenti impugnati, limitatamente alle remunerazioni riconosciute alla ricorrente. Il giudice ha ritenuto che l’Amministrazione, anche nel nuovo procedimento, non avesse svolto né rappresentato un’effettiva e congrua istruttoria tecnica. Il D.C.A. n. 159/2025 si limitava a richiamare genericamente un’asserita analitica disamina dei costi e il CCNL applicabile, senza esplicitare gli importi, i calcoli e l’incidenza delle singole componenti tariffarie. In particolare, non risultavano valutati in modo documentato l’andamento del costo della vita, gli indici Istat, le modifiche contrattuali del personale, i costi del personale non sanitario, gli adeguamenti strutturali e organizzativi conseguenti alla pandemia, il rincaro energetico e la quota di profitto. La mera riproposizione delle tariffe precedenti, già annullate, non poteva costituire un aggiornamento tariffario legittimo. Il TAR ha inoltre rilevato che i vincoli derivanti dal Piano di rientro sanitario non esonerano l’Amministrazione dall’obbligo di istruttoria, motivazione e ponderazione degli interessi degli erogatori privati e degli utenti. La carenza istruttoria si è riflessa sul difetto di motivazione dell’atto e ha determinato anche profili di illogicità e irragionevolezza, nonché disparità di trattamento per l’aggiornamento selettivo di alcune sole tariffe. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8-sexies, commi 5 e 6, d.lgs. 502/1992
L’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992 (recante “Remunerazione”), al comma 6, così statuisce: “sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi”.
La determinazione e l’aggiornamento delle tariffe devono fondarsi su una completa istruttoria relativa ai costi standard di produzione, ai principali fattori produttivi, all’innovazione tecnologica e organizzativa e alle esigenze di remunerazione effettiva delle prestazioni.
art. 8-ter d.lgs. 502/1992
L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto.
I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per l’esercizio dell’attività sanitaria costituiscono elementi rilevanti nella determinazione dei costi e delle tariffe delle prestazioni.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
Garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazioni interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificatone professionale del personale effettivamente impiegato.
La determinazione tariffaria deve considerare anche l’organizzazione interna e la dotazione effettiva del personale delle strutture accreditate.
art. 114, comma 4, c.p.a.
Con la sentenza non definitiva n. 149 del 17.04.2026, questo Tribunale ha respinto l’azione di ottemperanza e disposto la conversione del rito per la disamina della restante parte impugnatoria del ricorso.
Il giudizio di ottemperanza e l’azione ordinaria di annullamento sono stati distinti: respinta la domanda di esecuzione del giudicato, il giudice ha esaminato nel rito ordinario la legittimità degli atti sopravvenuti.
Massime di principio
- L’aggiornamento delle tariffe sanitarie deve essere preceduto da un’effettiva, completa e documentata istruttoria sulle componenti dei costi di produzione, comprendendo almeno personale, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazione tecnologica e organizzativa, andamento dei prezzi e quota di profitto.
- Un aggiornamento tariffario non è legittimo quando si risolve nella mera riproposizione, anche parziale, delle tariffe precedentemente vigenti e già annullate, senza esplicitare i dati raccolti, i calcoli effettuati e le ragioni della conferma o della modifica dei singoli valori.
- La discrezionalità dell’amministrazione sanitaria nell’an, nel quando e nel quantum dell’adeguamento tariffario non esclude l’obbligo, una volta esercitato il potere, di rispettare le regole generali di istruttoria, motivazione, ragionevolezza e adeguata remunerazione delle prestazioni accreditate.
- I vincoli finanziari derivanti dal Piano di rientro sanitario non dispensano l’amministrazione dall’obbligo di valutare e motivare l’incidenza dei vincoli sulle tariffe, né dall’obbligo di considerare i costi effettivi degli erogatori privati accreditati e la tutela dei livelli essenziali di assistenza.
- La motivazione tariffaria deve consentire di ricostruire il percorso seguito dall’amministrazione per ciascuna tipologia di prestazione; richiami generici a metodologie, requisiti normativi o vincoli finanziari non colmano il difetto di istruttoria né sostituiscono l’indicazione dei dati concreti utilizzati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1045/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1046/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1821/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1822/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1824/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 21 set 2026Sentenza n. 1817/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →