Cassazione Civile, Ordinanza n. 08690/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia origina dalla notifica, avvenuta nel 2013, di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2009 e avente ad oggetto il recupero di IVA asseritamente non versata per l'importo complessivo di euro 59.899,89. Il contribuente aveva impugnato la cartella davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva dichiarato estinto il giudizio per rinuncia della parte attrice. Proposto appello, la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile, ritenendo il gravame privo di specificità e costruito con un generico rinvio alle difese del primo grado, non trascritte. In cassazione il contribuente articolava quattro motivi: 1) nullità/inesistenza della notifica della cartella a mezzo posta per violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., dell'art. 3 L. n. 890/1982 e per mancanza nella relata dell'indicazione dell'ufficio postale, del nome e della firma del responsabile; 2) violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546/1992 per asserita carenza di motivazione della sentenza d'appello e mancata autonoma valutazione delle censure; 3) difetto di motivazione sulla dichiarazione di estinzione del procedimento e insussistenza della rinuncia al ricorso; 4) censura sulla condanna alle spese processuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione non aggredisse la ratio decidendi effettiva della sentenza d'appello, cioè la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Poiché tale ragione autonoma e sufficiente non era stata validamente censurata, tutti i motivi diretti a questioni di merito o a profili assorbiti risultavano inammissibili per difetto di interesse. In aggiunta, la Corte ha osservato che il primo motivo era anche carente di specificità/autosufficienza perché non riportava il contenuto della notificazione contestata. Ha poi richiamato il principio per cui la notifica della cartella a mezzo posta può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza necessità di una distinta relata di notifica, essendo sufficiente l'AR conservato dall'agente della riscossione. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che nel processo tributario, quando l'Amministrazione vittoriosa è assistita da propri funzionari, la liquidazione delle spese segue la tariffa forense con la riduzione del 20% e che, in ogni caso, la quantificazione delle spese entro i limiti tariffari non richiede specifica motivazione se non sono indicate specifiche violazioni tariffarie. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'irregolarità della notificazione; la Corte non accoglie la censura perché non specificamente autosufficiente e comunque non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta; la Corte ricorda che la cartella può essere notificata con raccomandata A/R senza necessità di una relata di notifica autonoma.
Norma invocata per denunciare vizi della notifica; la Corte esclude la fondatezza della censura nel caso concreto.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Invocato per dedurre difetto di motivazione della sentenza tributaria d'appello; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dalla CTR sulla carenza di specificità dell'appello.
Richiamato insieme all'art. 36, comma 2, per contestare la motivazione della decisione d'appello; la Corte non ravvisa violazione.
La Corte afferma che la cartella esattoriale può essere notificata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tale ipotesi, non occorre una distinta relata di notifica, essendo sufficiente la conservazione dell'avviso di ricevimento o della matrice/copia della cartella.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per il regime delle spese nel processo tributario quando l'Amministrazione è assistita da funzionari; la Corte ribadisce la liquidazione secondo tariffa forense con riduzione del 20%.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Norma oggi vigente al posto del comma 2-bis; la Corte la cita per confermare il criterio di liquidazione delle spese processuali in favore dell'Amministrazione vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non censura la ratio decidendi autonoma e sufficiente della decisione impugnata; le doglianze rivolte solo a questioni assorbite o logicamente subordinate non incidono sull'esito.
- Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici: un gravame formulato con rinvio generico alle difese di primo grado, senza autonoma riproposizione delle censure, è inammissibile.
- La censura sulla notificazione è inammissibile se non rispetta il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, dovendo il ricorrente riportare gli elementi del documento o dell'atto contestato rilevanti ai fini del controllo di legittimità.
- La notifica della cartella di pagamento a mezzo posta può essere validamente eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica, purché sia conservata la documentazione prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione assistita da propri funzionari segue la tariffa degli avvocati con riduzione del 20%; la quantificazione entro i limiti tariffari non richiede una motivazione specifica se non sono dedotte violazioni puntuali delle singole voci tariffarie.
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