Sentenza n. 8974/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. della nota MUR prot. n. 13800 del 15 novembre 2022, avente ad oggetto: “RISCONTRO comunicazione del 3 novembre 2022”; b. della comunicazione inviata dal MUR alla ricorrente a mezzo e-mail in data 2 novembre 2022, avente ad oggetto: “ASN 2021 - Riscontro alla segnalazione 06/L1 Fascia 2 - Domanda n.65457 - SCARPATI Giuliana - inviata in data 02-11-2022”, richiamata nella nota MUR prot. n. 13800/2022; c. ove occorra, del D.D. MUR n. 553/2021 ss.mm.ii. recante: “PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA”, in parte qua; d. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente; nonché per l’accertamento dell’obbligo del MUR e del CINECA di provvedere sull’istanza, avente ad oggetto: “Scarpati Giuliana settore concorsuale 06/L1 - ANESTESIOLOGIA - seconda fascia Quadrimestre 4 - Richiesta di attivazione del soccorso istruttorio - Istanza di correzione di errore materiale e riesame in autotutela - Sollecito all'adozione di un provvedimento espresso - Diffida e riserva di azione legale anche per il risarcimento dei danni”, inviata dalla ricorrente in data 31 ottobre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Scarpati Giuliana il 23/3/2023: a. del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia – settore concorsuale 06/L1 – Anestesiologia, con riguardo alla domanda presentata, per la prima seconda fascia di docenza, dalla dott.ssa Giuliana Scarpati nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 553/2021, pubblicati in data 6 febbraio 2023; b. dei verbali nn. 1, 2 e 3 della Commissione esaminatrice, concernenti, rispettivamente, le sedute del 18 gennaio 2023 (verbale n. 1), 19 gennaio 2023 (verbale n. 2) e 20 gennaio 2023; c. ove occorra, del D.D. MUR n. 553/2021 ss.mm.ii. recante “PROCEDURA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE ALLE FUNZIONI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA E SECONDA FASCIA”, in parte qua; d. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti relativi alla domanda di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, inclusi il riscontro ministeriale, i giudizi della Commissione e i verbali della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato gli atti della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, sostenendo che l’Amministrazione non avesse considerato, ai fini del computo degli indicatori di impatto della produzione scientifica, la pubblicazione intitolata “Expert opinion on drug discovery”. Con motivi aggiunti ha impugnato i giudizi collegiale e individuali della Commissione nazionale e i relativi verbali, deducendo l’invalidità derivata dai vizi già prospettati nel ricorso introduttivo. Il Ministero ha chiarito che la pubblicazione, inizialmente presente nella bozza della domanda caricata il 24 settembre 2022, era stata volontariamente espunta dalla ricorrente sia dagli indicatori di attività scientifica sia dall’elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla Commissione nella domanda definitiva del 29 settembre 2022. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, poiché aveva conseguito l’ASN nella successiva tornata 2023-2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla mancata considerazione della pubblicazione e alla legittimità degli atti della procedura ASN. Il giudice ha ritenuto vincolante l’univoca dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione: il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha instaurato, la quale può rinunciare alla prosecuzione sostanziale della domanda dichiarando la sopravvenuta perdita di interesse sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso; il giudice non può decidere nel merito una domanda non più sostenuta dall’interesse della parte che l’ha proposta.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte che ha instaurato il giudizio mantiene la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse alla pronuncia di merito.
- Quando il ricorrente formula un’univoca dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte.
- Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla decisione di merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire.
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