Ordinanza n. 710/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento di diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka in data 02/01/2025, protocollo n. 298, per violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del diritto di contraddittorio; - della revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, ove risultasse illegittima o viziata da irregolarità procedurali, con conseguente ripristino del Nulla Osta stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato e presupposta revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione, eccesso di potere e mancato rispetto del contraddittorio. Ha inoltre contestato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone il ripristino ove ritenuta illegittima o viziata da irregolarità procedurali. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero dell'Interno. Il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la rimessione in termini per l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Dopo aver segnalato alle parti la possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Ministero dell'Interno, ha accolto la richiesta subordinata del ricorrente di essere rimesso in termini, ritenendo sussistenti oggettiva complessità e controvertibilità della materia. Ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica al Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 maggio 2026.
Norme richiamate
possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica del ricorso al Ministero dell'Interno
Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione; nel caso concreto, l'avviso ha consentito al ricorrente di formulare osservazioni e chiedere la rimessione in termini per integrare il contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente discussa, deve sottoporla alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., consentendo loro di presentare osservazioni.
- In presenza di oggettiva complessità e controvertibilità della materia, il giudice amministrativo può rimettere in termini la parte per procedere all'integrazione del contraddittorio omessa, assegnando un termine perentorio e rinviando la trattazione della causa.
Come è indicizzato
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