Cassazione Civile, Sentenza n. 5383/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ubi Factor, in qualità di cessionaria dei crediti di Villa Giovanna, ha chiesto la condanna di AUSL Roma 3 al pagamento di corrispettivi per prestazioni di riabilitazione rese nel periodo 1 marzo 1996 - 31 dicembre 1998 (importo reclamato circa €1.431.605,20), comprensivo di un conguaglio relativo a prestazioni antecedenti il 10 giugno 1996. I giudici di merito avevano riconosciuto parte delle somme ma avevano escluso il conguaglio per il periodo anteriore al 10 giugno 1996 ritenendo che la casa di cura non fosse accreditata in quel periodo. Ubi Factor ha dedotto che precedenti sentenze, sorrette da giudicato, avrebbero accertato l'automatico accreditamento provvisorio ai sensi dell'art. 6, comma 6, l. n. 724/1994, estendibile alle prestazioni contestate, e ha quindi impugnato per cassazione e poi proposto revocazione per errore di fatto. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo centrale (mancata allegazione e specificazione del giudicato invocato) e ha altresì rilevato un vizio formale nella procura speciale depositata tardivamente.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la censura basata sul presunto giudicato non è sufficientemente specificata ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c. e ha quindi rigettato la domanda della ricorrente. È stata altresì ritenuta irrituale e invalida la procura speciale depositata dalla ASL per vie non conformi alla disciplina ratione temporis, con conseguente inammissibilità della memoria difensiva ivi allegata. Ubi Factor è stata condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente: compensi euro 8.000,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge; indicato anche l'obbligo di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 502/1992, art. 8, comma 6
Richiamato come riferimento normativo per il nuovo sistema di programmazione e remunerazione delle prestazioni sanitarie basato su tariffe regionali; usato come contesto normativo per la controversia sui corrispettivi.
legge n. 724/1994, art. 6, comma 6
La giurisprudenza invocata dalla ricorrente sosteneva che l'accreditamento provvisorio discendeva automaticamente dal precedente convenzionamento; la Corte ha chiarito che tale automaticità riguarda solo le attività già svolte in regime di convenzionamento e non può essere automaticamente estesa a prestazioni diverse (es. day hospital) se non dimostrato che rientravano nell'oggetto della precedente convenzione.
codice di procedura civile, art. 391-bis
Richiamato come norma rilevante per il vizio di fatto dedotto (errore di fatto) ai fini della revocazione; la Corte ha valutato la doglianza e l'ha ritenuta infondata/inammissibile per mancata prova del materiale indispensabile.
codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
Norma di riferimento in tema di revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per accogliere la revocazione.
codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Applicata per dichiarare inammissibile il motivo di cassazione che invocava il giudicato: secondo la Corte il ricorrente non ha fornito la necessaria indicazione dell'oggetto e delle circostanze del giudicato pregresso, violando il principio di autosufficienza del ricorso.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Richiamato quale norma di principio invocata dalla ricorrente; la Corte ha esaminato la relativa censura e l'ha ritenuta inidonea per carenza di allegazioni probatorie e di specificazione.
codice di procedura civile, art. 83 (disciplina della procura speciale) e legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 58
le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore
La Corte ha applicato la disciplina ratione temporis: poiché il giudizio era iniziato prima del 4 luglio 2009, alla procura speciale si applicavano le forme antecedenti alla riforma; la procura depositata su foglio separato e autenticata dal difensore è stata ritenuta irrituale e invalida, con esclusione della memoria allegata.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 1 (richiami giurisprudenziali)
La Corte ha richiamato i principi di ragionevole accesso alla giustizia e di proporzionalità nell'applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, affermando che non deve tradursi in eccessivo formalismo che alteri il diritto di difesa.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8-bis
Richiamato per giustificare la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti, dato che nessuna parte né il Procuratore Generale avevano richiesto la trattazione orale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente; la Corte ne ha dato atto nel dispositivo.
codice civile, art. 2909
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al giudicato; la Corte ha valutato la doglianza ma l'ha ritenuta insufficiente per la revocazione per mancanza di specificazione del giudicato invocato.
Massime di principio
- Per far valere l'effetto preclusivo di un giudicato (res judicata) in cassazione o in revocazione è necessario indicare con precisione l'oggetto, le circostanze di fatto e il contenuto delle decisioni anteriori: non basta richiamare il principio di diritto, occorre dimostrare che la fattispecie decisoria precedente sia identica a quella odierna.
- L'automaticità dell'accreditamento provvisorio per strutture già convenzionate va interpretata limitatamente alle prestazioni già comprese nell'ambito della precedente convenzione: prestazioni diverse (es. modalità day hospital) non sono automaticamente ricomprese se non emerge che già rientravano nel rapporto convenzionale.
- In cassazione si applica il principio di autosufficienza del ricorso; il documento deve contenere tutti gli elementi necessari per valutare la censura. La Corte ammette questo principio compatibilmente con l'art. 6 CEDU, evitando formalismi eccessivi, ma richiede comunque chiarezza e completezza.
- Le eccezioni processuali basate su errore di fatto (revocazione) richiedono prova puntuale dell'errore materiale o della mancanza di elementi decisivi: sono rimedi eccezionali e la loro accoglienza è strettamente sorvegliata.
- Per i giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 permangono le forme previgenti per il rilascio della procura speciale: una procura separata deve essere resa nella forma pubblica o con scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato; la sottoscrizione del difensore non è sufficiente a sanare la forma.
- Le spese seguono la soccombenza: in caso di rigetto del ricorso la parte soccombente è condannata a rimborsare compensi, spese forfettarie, esborsi e accessori di legge secondo le liquidazioni di rito.
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