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Circolare

Circolare Inail n. 24 del 13 maggio 2009

Rendita agli orfani di un genitore naturale.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2009, che ha dichiarato illegittimo l’art. 85, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non riconosceva all’orfano di un solo genitore naturale la rendita nella misura del 40%. Viene quindi chiarito che, dal 2 aprile 2009, agli orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili spetta la rendita ai superstiti nella misura del 40%, con effetti anche sulle fattispecie pregresse non prescritte o non coperte da giudicato. La circolare disciplina inoltre i casi con soli figli naturali e quelli con concorso tra figli naturali e famiglia legittima, richiamando il limite complessivo della retribuzione e precisando le modalità di rideterminazione e di decorrenza dei ratei.

Rendita ai superstiti per gli orfani di un genitore naturale

Rendita agli orfani di un genitore naturale

La circolare interviene per adeguare la prassi applicativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 dell’11 marzo 2009, che ha inciso sull’art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in materia di rendita ai superstiti. L’obiettivo è chiarire l’estensione del diritto alla prestazione per gli orfani di un solo genitore naturale e disciplinare gli effetti della pronuncia sui casi in corso, su quelli già definiti e su quelli con concorso di più aventi diritto.

Quadro normativo e portata della sentenza

La circolare richiama il Testo Unico sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la sentenza n. 86/2009 della Corte costituzionale. Quest’ultima ha dichiarato illegittimo l’art. 85, primo comma, n. 2, nella parte in cui, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, riconosceva il 40% della rendita agli orfani di entrambi i genitori ma non anche all’orfano di un solo genitore naturale. La Corte ha ravvisato una disparità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi, in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

La motivazione richiamata nella circolare evidenzia che l’orfano di un genitore naturale si trova, ai fini della misura della rendita ai superstiti, in una situazione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori, perché non può beneficiare di alcun vantaggio economico indiretto derivante dalla sopravvivenza dell’altro genitore, che, non essendo coniugato, non ha diritto a rendita.

Soggetti interessati e misura della prestazione

Per effetto della pronuncia, gli orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili del genitore deceduto a seguito di evento assicurato hanno diritto alla rendita ai superstiti nella misura del 40%. Il diritto non è limitato al caso in cui sia morto l’unico genitore che li abbia riconosciuti, ma si estende a tutti i casi in cui l’evento provochi il decesso di uno dei due genitori naturali, indipendentemente dall’esistenza in vita dell’altro genitore naturale e dall’eventuale riconoscimento del figlio da parte di quest’ultimo.

La circolare invita le unità operative ad adeguarsi nella trattazione delle singole fattispecie a tale principio.

Efficacia temporale della pronuncia

In base all’art. 136 della Costituzione, la nuova disciplina opera dal 2 aprile 2009, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Gli effetti si producono non solo per le fattispecie successive a tale data, ma anche per quelle anteriormente sorte che, al 2 aprile 2009, risultino ancora giuridicamente rilevanti, e in particolare:

  • pratiche ancora in istruttoria;
  • controversie amministrative o giudiziarie pendenti;
  • situazioni non prescritte;
  • situazioni non definite con sentenza passata in giudicato, purché sia stata accertata la misura della rendita spettante al figlio naturale.

Casi con solo figlio naturale superstite

Nei casi in cui l’orfano figlio naturale riconosciuto o riconoscibile era titolare di una rendita pari al 20%, la prestazione deve essere elevata al 40%. L’incremento deve coprire anche i ratei già erogati, entro il limite del quinquennio precedente il rateo di aprile 2009.

Per i casi definiti prima del 2 aprile 2009, la circolare precisa che la misura va elevata dal 20% al 40% con decorrenza dal rateo di aprile 2004.

Casi con concorso tra figli naturali e famiglia legittima

Quando il diritto alla rendita spetta sia ai figli naturali riconosciuti o riconoscibili sia ai componenti della famiglia legittima del lavoratore deceduto, la quota dei figli naturali resta pari al 40%. Tuttavia, se la somma delle rendite supera l’importo dell’intera retribuzione, opera il limite previsto dall’art. 85, secondo comma, del T.U., con conseguente riduzione proporzionale delle singole prestazioni, comprese quelle spettanti ai figli naturali.

Per i casi successivi al 2 aprile 2009, tale riduzione opera dalla decorrenza della rendita. Per i casi già definiti prima di tale data, nei quali i figli naturali percepivano il 20%, l’elevazione al 40% decorre dal rateo di aprile 2004 e si applica poi la riduzione proporzionale quando ricorra il limite complessivo della retribuzione.

Ratei già erogati e regime transitorio

La circolare precisa che i ratei di rendita già corrisposti ai componenti della famiglia legittima fino a tutto aprile 2009 non devono essere richiesti in restituzione, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2000. Tali ratei devono invece essere proporzionalmente ridotti a partire dal primo rateo successivo al 2 aprile 2009, cioè dal mese di maggio 2009.

Nei casi in cui i ratei siano stati già elaborati secondo la precedente disciplina, in attesa degli adeguamenti procedurali, deve essere inviata una comunicazione agli interessati per precisare che i pagamenti da maggio 2009 sono effettuati in via provvisoria, con riserva di ricalcolo ai sensi dell’art. 85, comma 2, del T.U.

Indicazioni operative finali

La circolare si limita a fornire prime indicazioni operative e rinvia a successiva nota per ulteriori precisazioni. L’indirizzo operativo generale è quello di applicare immediatamente il principio di parità sostanziale introdotto dalla sentenza costituzionale, riconoscendo ai figli naturali orfani la rendita nella misura del 40% e adeguando i casi pendenti, quelli definiti nei limiti temporali indicati e quelli con concorso tra più aventi diritto.

Punti principali

Quadro normativo e decisione della Corte costituzionale

La circolare richiama l’art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e la sentenza della Corte costituzionale n. 86 dell’11 marzo 2009. La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui, in caso di infortunio mortale dell’assicurato, riconosceva il 40% della rendita agli orfani di entrambi i genitori ma non anche all’orfano di un solo genitore naturale, ritenendo la disciplina discriminatoria rispetto agli artt. 3 e 30 Cost.

Estensione del diritto alla rendita ai figli naturali

A seguito della pronuncia, gli orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili del genitore deceduto per evento assicurato hanno diritto alla rendita ai superstiti nella misura del 40%, non solo quando sia deceduto l’unico genitore che li abbia riconosciuti, ma in tutti i casi in cui l’evento causi il decesso di uno dei due genitori naturali. Rileva quindi la sola circostanza del decesso di un genitore naturale, prescindendo dall’esistenza in vita dell’altro e dall’eventuale suo riconoscimento del figlio.

Efficacia temporale della pronuncia

In base all’art. 136 Cost., la nuova disciplina si applica dal 2 aprile 2009, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Gli effetti si estendono anche alle situazioni anteriori che, alla medesima data, risultino ancora in istruttoria, oggetto di controversia amministrativa o giudiziaria, oppure non prescritte o non coperte da giudicato, purché sia stata accertata la misura della rendita spettante al figlio naturale.

Rideterminazione delle prestazioni per i casi con solo figlio naturale

Nei casi in cui il figlio naturale riconosciuto o riconoscibile percepiva una rendita nella misura del 20%, la prestazione deve essere elevata al 40%. L’aumento deve riguardare anche i ratei già erogati, nei limiti del quinquennio antecedente al rateo di aprile 2009. Per i casi definiti prima del 2 aprile 2009, la circolare indica l’elevazione dal 20% al 40% a far data dal rateo di rendita di aprile 2004.

Concorso tra figli naturali e famiglia legittima

Quando alla rendita hanno diritto sia i figli naturali riconosciuti o riconoscibili sia i componenti della famiglia legittima, la quota dei figli naturali resta pari al 40%, ma tutte le singole rendite devono essere proporzionalmente ridotte se la somma complessiva supera l’importo dell’intera retribuzione, in applicazione dell’art. 85, secondo comma, del T.U.

Gestione dei ratei già erogati e comunicazioni agli interessati

I ratei già corrisposti ai componenti della famiglia legittima fino a tutto aprile 2009 non devono essere richiesti in restituzione ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2000. Essi devono essere ridotti proporzionalmente a decorrere dal primo rateo successivo al 2 aprile 2009, cioè da maggio 2009. Per i ratei già elaborati sulla base della precedente disciplina, l’ente provvede con apposita comunicazione a segnalare che i pagamenti da maggio sono provvisori, salvo ricalcolo secondo l’art. 85, comma 2, T.U., in attesa delle modifiche procedurali.

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