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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6904/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2460/2018 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Irte avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro avvisi di liquidazione dell'imposta (registro, ipotecaria e catastale) e relative sanzioni emessi in relazione alla cessione di un ramo d'azienda comprendente un impianto fotovoltaico. Questioni dedotte: (i) illegittima dichiarazione di inammissibilità dell'appello per mancata riunione delle impugnazioni e violazione del principio del ne bis in idem e degli artt.112 e 335 c.p.c.; (ii) qualificazione dell'impianto fotovoltaico come bene immobile ai fini dell'imposizione (art.812 c.c., tariffa DPR 131/1986, d.lgs.347/1990); (iii) violazione dell'art.10 dello Statuto del Contribuente in ragione di precedenti posizioni dell'Agenzia sulle qualificazioni di impianti fotovoltaici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Commissione Tributaria Regionale: la mancata riunione di più impugnazioni non comporta l'improcedibilità delle altre impugnazioni, salvo che si sia formato il giudicato sulle relative questioni. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché esamini nel merito l'appello. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili in quanto attengono al merito, che non è stato esaminato dai giudici di appello. Spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente come disposto dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione ai principi processuali che governano le impugnazioni; la Corte rileva che non autorizza la declaratoria di inammissibilità delle altre impugnazioni in caso di mancata riunione

  • art. 335 c.p.c.

    in tema di riunione di impugnazioni: la Corte afferma che, in assenza di previsioni sanzionatorie, deve prevalere la tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a esigenze di economia processuale

  • art. 360 c.p.c.

    norma che disciplina i motivi di cassazione: utilizzata per inquadrare i mezzi di impugnazione (n.3 e n.4) con cui sono stati costruiti i motivi di ricorso

  • art. 812 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'impianto fotovoltaico non deve essere qualificato automaticamente come bene immobile; la Corte non decide il merito ma rimanda per valutazione fattuale e giuridica

  • art. 1 Tariffa, parte prima, DPR 131/1986

    richiamato nel quadro delle norme fiscali relative alle imposte di registro e modalità di tassazione dei trasferimenti aziendali; la qualificazione del bene ai fini tariffari va esaminata nel merito

  • d.lgs. 347/1990

    richiamato rispetto alla disciplina fiscale applicabile agli atti soggetti a registrazione; la sua interpretazione concreta è rinviata al nuovo esame di merito

  • art. 10 Statuto del Contribuente

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela della certezza del contribuente rispetto a posizioni amministrative; la Corte non ha deciso il punto di merito ma segnala che la questione merita valutazione in sede di merito

  • art. 370 c.p.c.

    citato procedimentalmente in relazione alla mancata costituzione di controricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate: la mera nota di costituzione depositata per eventuale partecipazione all'udienza non è stata ritenuta controricorso

Massime di principio

  • La mancata riunione di più impugnazioni proposte contro la stessa sentenza non determina di per sé l'improcedibilità delle impugnazioni non decise: il giudice che decide un appello non può dichiarare inammissibile un altro appello per il solo fatto di non aver proceduto alla riunione, salvo che sia già intervenuto il giudicato sulle stesse questioni.
  • Il principio di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione prevale, in assenza di specifiche sanzioni processuali, sulle esigenze di economia processuale; pertanto le corti devono valutare se e come procedere all'esame delle impugnazioni non riunite.
  • La qualificazione giuridico-fiscale di un impianto (bene mobile o immobile) richiede valutazione di fatto e di diritto e non può essere decisa in via sommaria in sede di mera declaratoria processuale; questioni tecniche vanno affrontate nel merito con acquisizione di eventuale prova tecnica.
  • Se una decisione di merito non è stata resa per sopravvenuta inammissibilità o per questioni procedurali, la parte interessata può ottenere la cassazione e il rinvio perché il giudice di grado successivo esamini il merito nella diversa composizione.
  • In fase processuale è utile che le parti, se interessate alla riunione di impugnazioni o a evitare effetti preclusivi, notificano tempestivamente la necessità di riunione o sollecitino il giudice a disporla; l'Amministrazione finanziaria dovrebbe costituirsi pienamente per evitare conseguenze processuali derivanti dalla mancata opposizione.

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