Cassazione Civile, Sentenza n. 06953/2026 del 23/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sull'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005 per più unità immobiliari, in particolare per un fabbricato concesso in locazione alla Scuola dell'Infanzia San Giuseppe e adibito a scuola materna. Il Comune contestava l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e chiedeva il pagamento dell'ICI; la Parrocchia sosteneva che l'immobile fosse esente in quanto destinato ad attività istituzionali (scuola) e che le rette versate fossero funzionali a coprire solo costi, non di natura commerciale. In primo grado la CTP aveva annullato l'intero avviso; la CTR Piemonte aveva invece riconosciuto l'esenzione per l'immobile destinato a scuola, ritenendo la Scuola parte integrante dell'attività parrocchiale. Il Comune ha impugnato in Cassazione articolando cinque motivi, tra cui l'errata valutazione della natura economica dell'attività (necessità di verificare se le rette fossero "simboliche"), e il mancato accertamento dell'utilizzazione diretta del bene da parte della Parrocchia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del Comune: ha rigettato i primi due motivi ma ha accolto il terzo ed il quarto motivo. In particolare la Corte ha ritenuto che la CTR si sia discostata dai principi comunitari e di legittimità, perché non ha effettuato l'accertamento concreto sulla natura economica dell'attività (occorrendo verificare la misura delle rette e se esse siano simboliche) né ha valutato adeguatamente l'eventuale utilizzazione indiretta dell'immobile (rapporto di stretta strumentalità e gratuità del comodato). Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a quei profili e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame di merito volto ad accertare i fatti relativi alle modalità di svolgimento dell'attività didattica, l'entità delle rette e la natura del rapporto tra Parrocchia e Scuola. La Corte ha inoltre precisato che le regole di recupero dell'ICI connesse alle decisioni comunitarie e all'art. 16-bis d.l. n. 131/2024 riguardano il periodo 2006-2011 e non l'imposta 2005 oggetto del presente contenzioso.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Norma che prevede l'esenzione ICI per immobili destinati a specifiche attività non commerciali; la Corte richiama che l'esenzione va interpretata in modo restrittivo e il riconoscimento dipende dall'accertamento concreto delle modalità di svolgimento dell'attività (utilizzo diretto, esclusiva destinazione non produttiva di reddito, o, in casi limitati, utilizzo indiretto mediante gratuito collegamento strumentale).
d.lgs. n. 504/1992, art. 10, comma 4
Esonera dall'obbligo dichiarativo i soggetti esenti ai sensi dell'art. 7; applicazione che esclude che l'omessa dichiarazione possa, di per sé, giustificare l'accertamento laddove sia accertabile l'esenzione.
d.l. n. 223/2006, art. 37, comma 53
Norma richiamata dal Comune rispetto alla sopravvivenza dell'obbligo dichiarativo; la Corte osserva che non incide sull'art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992 che esonera i soggetti esenti.
d.l. n. 131/2024, art. 16-bis (conv. legge n. 166/2024)
Disciplina nazionale che recepisce la decisione della Commissione europea sul recupero degli aiuti ICI per il periodo 2006-2011; la Corte sottolinea che tale meccanismo di recupero riguarda esclusivamente il periodo 2006-2011 (ius superveniens) e non il 2005 oggetto del caso.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 107
"sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati..."
Richiamato nella valutazione sulla compatibilità europea dell'esenzione: la misura nazionale può configurare aiuto di Stato se l'attività è di natura economica e l'esenzione supera certe soglie; consente l'analisi della compatibilità in relazione alla natura economica dell'attività e all'eventuale regime de minimis.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 108
Richiamato nel quadro delle decisioni comunitarie sulla compatibilità degli aiuti e sul potere della Commissione di ordinare il recupero.
Decisione Commissione Europea 19 dicembre 2012 (decisione 2013/284/UE)
La Commissione ritenne incompatibile con il mercato interno l'aiuto consistente nell'esenzione ICI per enti non commerciali; la Corte territoriale e quella di cassazione valutano gli effetti di tale decisione in rapporto alla compatibilità e al recupero degli aiuti.
Decisione Commissione Europea 3 marzo 2023 (richiamata nella legge nazionale)
Decisione che ha ordinato il recupero degli aiuti ritenuti incompatibili e ha determinato l'intervento normativo italiano (art. 16-bis d.l. 131/2024) per disciplinare il recupero per il periodo 2006-2011; la Corte osserva che tale disciplina non rileva per l'anno 2005.
Corte di Giustizia UE, sentenza 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P, C-623/16 P, C-624/16
Sentenza che ha inciso sulla legittimità delle decisioni di Commissione e ha imposto la necessità di valutare se l'esenzione costituisca aiuto di Stato; la Corte di cassazione richiede che, ai fini dell'esenzione nazionale, si accerti se l'attività sia svolta gratuitamente o dietro corrispettivo simbolico.
Codice Civile, art. 2697
Richiamato sul tema dell'onere della prova: la Corte ribadisce che è il contribuente che richiede l'esenzione a dover dimostrare i requisiti di fatto (natura non economica, simbologia delle rette, gratuità del rapporto di utilizzazione).
Costituzione, art. 117
Richiamato in relazione al coordinamento tra diritto nazionale e diritto dell'Unione Europea nella materia degli aiuti di Stato e delle imposte immobiliari.
Massime di principio
- L'esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 va concessa solo dopo accertamento concreto delle modalità di svolgimento dell'attività: non basta la qualifica statutaria o l'assenza di scopo di lucro; rileva la natura economica dell'attività misurata principalmente dalla misura delle rette praticate (devono essere "simboliche").
- L'utilizzazione diretta dell'immobile da parte del soggetto esente è il paradigma di regola; l'utilizzo indiretto (es. comodato a un ente collegato) può giustificare l'esenzione solo se gratuito e se sussiste un rapporto di stretta strumentalità e compenetrazione funzionale tra concedente e utilizzatore.
- L'onere probatorio grava sul soggetto che invoca l'esenzione: deve fornire elementi di fatto (bilanci, criteri di determinazione delle rette, effettiva gratuità del rapporto patrimoniale) per dimostrare la non economicità dell'attività.
- La mera gestione in perdita non esclude la natura economica dell'attività; il parametro discriminante è il prezzo/retta praticata al pubblico, non il risultato economico contabile.
- Le questioni relative all'eventuale recupero per aiuti di Stato sono disciplinate da norme e decisioni comunitarie recepite in legge nazionale, ma il regime di recupero disciplinato dall'art. 16-bis d.l. 131/2024 riguarda espressamente il periodo 2006-2011 (ius superveniens) e non automaticamente periodi anteriori come il 2005; va valutata la rilevanza temporale del diritto comunitario intervenuto.
- In sede di impugnazione, chi intende ottenere la riforma estesa di una sentenza deve proporre motivi di gravame su tutti i profili decisivi: omissione di motivi in appello può precludere richieste successive e giustifica l'assenza di pronuncia su quei punti.
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