Cassazione Civile, Sentenza n. 06954/2026 del 23/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune aveva notificato avvisi di liquidazione ICI per il 2007 e un'ingiunzione per il pagamento dell'ICI per gli anni 2006 e 2007 su un immobile di proprietà della Parrocchia concesso in uso alla Scuola dell'Infanzia San Giuseppe. La Parrocchia non aveva presentato dichiarazione nè versato l'imposta. In primo e secondo grado la Commissione tributaria aveva riconosciuto l'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 ritenendo l'attività non commerciale e negando l'alterità soggettiva tra Parrocchia e Scuola. Il Comune ha impugnato la sentenza in Cassazione articolando cinque motivi, tra cui: nullità della motivazione, incompatibilità dell'esenzione con il diritto UE (aiuti di Stato), errata valutazione dell'utilizzo diretto/indiretto dell'immobile e illegittimità dell'ingiunzione in presenza di avvisi impugnati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Comune: ha rigettato i primi e quarto motivi (motivazione e obbligo dichiarativo), ma ha accolto i motivi secondo, terzo e quinto. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte regionale per un nuovo accertamento di merito. Principali statuizioni: (i) l'esenzione ex art. 7, lett. i) va verificata concretamente e può essere riconosciuta solo se l'attività è svolta in modalità non commerciale (gratuita o dietro retta simbolica); il giudice di merito deve accertare l'entità delle rette e le modalità di gestione e dimostrazione della strumentalità tra Parrocchia e Scuola; (ii) l'utilizzo indiretto (locazione/comodato) esclude di regola l'esenzione salvo rigoroso accertamento di gratuità e stretta strumentalità tra concedente e utilizzatore; (iii) alla luce della decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e del recepimento nazionale (art. 16-bis D.L. 131/2024 conv. L. 166/2024) il recupero dell'ICI per il periodo 2006-2011 deve tener conto del regime de minimis: il recupero può essere escluso se gli aiuti rientrano nei limiti de minimis (soglia 200.000 euro su triennio), onere della prova a carico del contribuente; (iv) l'ingiunzione e la riscossione coattiva sono legittime ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 504/1992 anche quando gli avvisi di accertamento sono impugnati ma non sospesi; (v) l'art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992 esonera dall'obbligo dichiarativo i soggetti esenti ex art. 7.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI), art. 7, comma 1, lett. i)
esenzione per immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciali indicate dalla norma
L'esenzione è di stretta interpretazione e richiede, oltre alla destinazione, la concreta non commercialità dell'attività (erogata gratuitamente o dietro retta simbolica). Il giudice deve accertare fattualmente le modalità di svolgimento e l'entità delle rette.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4
esonero dall'obbligo dichiarativo per i soggetti esenti ai sensi dell'art. 7
La norma esonera il contribuente che rivendica l'esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione ICI; pertanto l'omessa dichiarazione può essere giustificata dall'aver ritenuto applicabile l'esenzione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 12
riscossione coattiva mediante ruolo se somme liquidate non versate entro 60 giorni dalla notifica, salvo provvedimento di sospensione
L'ente può emettere ingiunzione e procedere alla riscossione coattiva anche se gli avvisi accertativi sono stati impugnati, purché non sia stata iscritta una sospensione.
Art. 16-bis D.L. 131/2024 (conv. L. 166/2024)
disciplinare il recupero ICI per il periodo 2006-2011 e prevedere l'esclusione del versamento se non superate le soglie de minimis
Introduce il procedimento nazionale di recupero conformemente alla decisione della Commissione europea 3 marzo 2023, prevedendo che il recupero non si effettua ove gli aiuti rientrino nei limiti de minimis; riconosce la necessità di valutazioni fattuali in merito al superamento delle soglie e assegna al contribuente l'onere di prova per l'applicazione del regime de minimis.
Decisione Commissione Europea 19 dicembre 2012 (2013/284/UE) e decisione 3 marzo 2023 (2023/2103/UE)
la prima aveva ritenuto incompatibile l'esenzione ICI con il mercato interno; la seconda ha ordinato il recupero degli aiuti incompatibili
Le decisioni UE hanno rilevanza vincolante e impongono il recupero degli aiuti illegali, salvo l'applicazione dei regolamenti de minimis; costituiscono ius superveniens che il giudice nazionale deve tenere in conto e che può comportare nuovo accertamento di merito.
Regolamenti UE de minimis (Reg. CE n. 69/2001, n. 1998/2006, n. 1407/2013)
disciplinano la soglia di aiuto de minimis (200.000 euro su tre esercizi finanziari) e il cumulo degli aiuti
Se gli aiuti riconducibili all'esenzione rientrano nei limiti de minimis, non si configura obbligo di recupero; il periodo di riferimento è mobile e il cumulo riguarda l'impresa nel suo complesso; spetta al contribuente fornire prove del rispetto dei limiti.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 107 e 108
Definiscono il divieto di aiuti di Stato incompatibili e l'obbligo di notifica e recupero; la giurisprudenza UE e le decisioni della Commissione interpretano l'applicazione di tali principi al regime di esenzioni ICI.
Codice civile, art. 2697
Richiama il principio che l'onere della prova delle circostanze rilevanti è a carico di chi trae vantaggio dall'eccezione (qui, il contribuente che invoca l'esenzione deve provare i requisiti).
Massime di principio
- L'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992 va accertata concretamente: il beneficiario deve provare che l'attività svolta nell'immobile è non commerciale, ossia gratuita o dietro retta simbolica.
- L'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore è la regola per riconoscere l'esenzione; l'utilizzo indiretto (locazione o comodato) può consentirla solo se il godimento è gratuito e sussiste una stretta strumentalità tra concedente e utilizzatore.
- In caso di conflitto con il diritto UE (decisioni Commissione/CJUE), il giudice nazionale applica lo ius superveniens e può disporre il rinvio per accertamenti di fatto necessari all'applicazione delle nuove regole (es. valutazione de minimis).
- Il regime de minimis può escludere il recupero degli aiuti ICI per il periodo 2006-2011 se la soglia (200.000 euro su triennio mobile) non è superata; l'onere di prova spetta al contribuente che invoca la non recuperabilità.
- L'ente impositore può procedere alla riscossione coattiva (ingiunzione) delle somme liquidate se gli avvisi non sono stati sospesi, anche se impugnati, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 504/1992.
- L'esonero dall'obbligo dichiarativo (art. 10, comma 4) opera per i soggetti che ritengono di essere esenti: l'omessa dichiarazione non priva il Comune dell'esercizio dell'accertamento, ma la verifica dell'esenzione resta onere del contribuente.
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