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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 06954/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune aveva notificato avvisi di liquidazione ICI per il 2007 e un'ingiunzione per il pagamento dell'ICI per gli anni 2006 e 2007 su un immobile di proprietà della Parrocchia concesso in uso alla Scuola dell'Infanzia San Giuseppe. La Parrocchia non aveva presentato dichiarazione nè versato l'imposta. In primo e secondo grado la Commissione tributaria aveva riconosciuto l'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 ritenendo l'attività non commerciale e negando l'alterità soggettiva tra Parrocchia e Scuola. Il Comune ha impugnato la sentenza in Cassazione articolando cinque motivi, tra cui: nullità della motivazione, incompatibilità dell'esenzione con il diritto UE (aiuti di Stato), errata valutazione dell'utilizzo diretto/indiretto dell'immobile e illegittimità dell'ingiunzione in presenza di avvisi impugnati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Comune: ha rigettato i primi e quarto motivi (motivazione e obbligo dichiarativo), ma ha accolto i motivi secondo, terzo e quinto. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte regionale per un nuovo accertamento di merito. Principali statuizioni: (i) l'esenzione ex art. 7, lett. i) va verificata concretamente e può essere riconosciuta solo se l'attività è svolta in modalità non commerciale (gratuita o dietro retta simbolica); il giudice di merito deve accertare l'entità delle rette e le modalità di gestione e dimostrazione della strumentalità tra Parrocchia e Scuola; (ii) l'utilizzo indiretto (locazione/comodato) esclude di regola l'esenzione salvo rigoroso accertamento di gratuità e stretta strumentalità tra concedente e utilizzatore; (iii) alla luce della decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023 e del recepimento nazionale (art. 16-bis D.L. 131/2024 conv. L. 166/2024) il recupero dell'ICI per il periodo 2006-2011 deve tener conto del regime de minimis: il recupero può essere escluso se gli aiuti rientrano nei limiti de minimis (soglia 200.000 euro su triennio), onere della prova a carico del contribuente; (iv) l'ingiunzione e la riscossione coattiva sono legittime ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 504/1992 anche quando gli avvisi di accertamento sono impugnati ma non sospesi; (v) l'art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992 esonera dall'obbligo dichiarativo i soggetti esenti ex art. 7.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI), art. 7, comma 1, lett. i)

    esenzione per immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciali indicate dalla norma

    L'esenzione è di stretta interpretazione e richiede, oltre alla destinazione, la concreta non commercialità dell'attività (erogata gratuitamente o dietro retta simbolica). Il giudice deve accertare fattualmente le modalità di svolgimento e l'entità delle rette.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4

    esonero dall'obbligo dichiarativo per i soggetti esenti ai sensi dell'art. 7

    La norma esonera il contribuente che rivendica l'esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione ICI; pertanto l'omessa dichiarazione può essere giustificata dall'aver ritenuto applicabile l'esenzione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 12

    riscossione coattiva mediante ruolo se somme liquidate non versate entro 60 giorni dalla notifica, salvo provvedimento di sospensione

    L'ente può emettere ingiunzione e procedere alla riscossione coattiva anche se gli avvisi accertativi sono stati impugnati, purché non sia stata iscritta una sospensione.

  • Art. 16-bis D.L. 131/2024 (conv. L. 166/2024)

    disciplinare il recupero ICI per il periodo 2006-2011 e prevedere l'esclusione del versamento se non superate le soglie de minimis

    Introduce il procedimento nazionale di recupero conformemente alla decisione della Commissione europea 3 marzo 2023, prevedendo che il recupero non si effettua ove gli aiuti rientrino nei limiti de minimis; riconosce la necessità di valutazioni fattuali in merito al superamento delle soglie e assegna al contribuente l'onere di prova per l'applicazione del regime de minimis.

  • Decisione Commissione Europea 19 dicembre 2012 (2013/284/UE) e decisione 3 marzo 2023 (2023/2103/UE)

    la prima aveva ritenuto incompatibile l'esenzione ICI con il mercato interno; la seconda ha ordinato il recupero degli aiuti incompatibili

    Le decisioni UE hanno rilevanza vincolante e impongono il recupero degli aiuti illegali, salvo l'applicazione dei regolamenti de minimis; costituiscono ius superveniens che il giudice nazionale deve tenere in conto e che può comportare nuovo accertamento di merito.

  • Regolamenti UE de minimis (Reg. CE n. 69/2001, n. 1998/2006, n. 1407/2013)

    disciplinano la soglia di aiuto de minimis (200.000 euro su tre esercizi finanziari) e il cumulo degli aiuti

    Se gli aiuti riconducibili all'esenzione rientrano nei limiti de minimis, non si configura obbligo di recupero; il periodo di riferimento è mobile e il cumulo riguarda l'impresa nel suo complesso; spetta al contribuente fornire prove del rispetto dei limiti.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 107 e 108

    Definiscono il divieto di aiuti di Stato incompatibili e l'obbligo di notifica e recupero; la giurisprudenza UE e le decisioni della Commissione interpretano l'applicazione di tali principi al regime di esenzioni ICI.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiama il principio che l'onere della prova delle circostanze rilevanti è a carico di chi trae vantaggio dall'eccezione (qui, il contribuente che invoca l'esenzione deve provare i requisiti).

Massime di principio

  • L'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992 va accertata concretamente: il beneficiario deve provare che l'attività svolta nell'immobile è non commerciale, ossia gratuita o dietro retta simbolica.
  • L'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore è la regola per riconoscere l'esenzione; l'utilizzo indiretto (locazione o comodato) può consentirla solo se il godimento è gratuito e sussiste una stretta strumentalità tra concedente e utilizzatore.
  • In caso di conflitto con il diritto UE (decisioni Commissione/CJUE), il giudice nazionale applica lo ius superveniens e può disporre il rinvio per accertamenti di fatto necessari all'applicazione delle nuove regole (es. valutazione de minimis).
  • Il regime de minimis può escludere il recupero degli aiuti ICI per il periodo 2006-2011 se la soglia (200.000 euro su triennio mobile) non è superata; l'onere di prova spetta al contribuente che invoca la non recuperabilità.
  • L'ente impositore può procedere alla riscossione coattiva (ingiunzione) delle somme liquidate se gli avvisi non sono stati sospesi, anche se impugnati, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 504/1992.
  • L'esonero dall'obbligo dichiarativo (art. 10, comma 4) opera per i soggetti che ritengono di essere esenti: l'omessa dichiarazione non priva il Comune dell'esercizio dell'accertamento, ma la verifica dell'esenzione resta onere del contribuente.

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