Sentenza del 31/01/2019 n. 420 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Redditometro - Incremento patrimoniale - Reddito dichiato - Incongruenza con reddito accertato - Spese sostenute Rate mutuo - Crisi aziendale - Resituzione delle rate - Prova - Assenza - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento mediante redditometro è stato ritenuto legittimo. In assenza di prova documentale della restituzione delle rate da parte della società, il mutuo e le relative spese possono essere considerati elementi indicativi della capacità contributiva e un incremento patrimoniale riferibile al contribuente. La giustificazione della crisi aziendale, da sola, non è sufficiente a superare la presunzione derivante dal redditometro.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha rilevato un'incongruenza tra il reddito dichiarato e quello presunto sulla base delle spese sostenute dal contribuente, includendo le rate di un mutuo come indice di capacità contributiva e incremento patrimoniale. Il contribuente aveva sostenuto che il mutuo era stato acceso per fronteggiare una crisi aziendale e che le rate sarebbero state restituite dalla società. Tuttavia, non è stata fornita la prova concreta di tale restituzione, né della provenienza delle somme da soggetti diversi dal contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
La norma consente la determinazione sintetica del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva, comprese le spese sostenute e gli incrementi patrimoniali. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova adeguata della diversa provenienza delle somme.
Massime di principio
- Nel redditometro, le spese sostenute e gli incrementi patrimoniali possono essere utilizzati per presumere un reddito superiore a quello dichiarato.
- Le rate di un mutuo possono rilevare ai fini dell'accertamento sintetico quando risultano sostenute dal contribuente e non è dimostrato che siano state pagate o rimborsate da un soggetto diverso.
- L'onere di dimostrare la provenienza non reddituale delle somme o il loro effettivo rimborso da parte della società grava sul contribuente e richiede documentazione concreta, come bonifici, scritture contabili, contratti e registrazioni bancarie.
- La mera allegazione di una crisi aziendale o della finalità del mutuo non è sufficiente, se non è accompagnata dalla prova dei flussi finanziari e della restituzione delle rate.
- Per contestare efficacemente un accertamento redditometrico occorre ricostruire analiticamente ogni spesa e dimostrare che essa è stata finanziata con redditi già tassati, somme esenti o escluse, disponibilità pregresse, finanziamenti di terzi o rimborsi documentati.
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