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Sentenza

Sentenza del 31/01/2019 n. 420 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Redditometro - Incremento patrimoniale - Reddito dichiato - Incongruenza con reddito accertato - Spese sostenute Rate mutuo - Crisi aziendale - Resituzione delle rate - Prova - Assenza - Legittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento mediante redditometro è stato ritenuto legittimo. In assenza di prova documentale della restituzione delle rate da parte della società, il mutuo e le relative spese possono essere considerati elementi indicativi della capacità contributiva e un incremento patrimoniale riferibile al contribuente. La giustificazione della crisi aziendale, da sola, non è sufficiente a superare la presunzione derivante dal redditometro.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione ha rilevato un'incongruenza tra il reddito dichiarato e quello presunto sulla base delle spese sostenute dal contribuente, includendo le rate di un mutuo come indice di capacità contributiva e incremento patrimoniale. Il contribuente aveva sostenuto che il mutuo era stato acceso per fronteggiare una crisi aziendale e che le rate sarebbero state restituite dalla società. Tuttavia, non è stata fornita la prova concreta di tale restituzione, né della provenienza delle somme da soggetti diversi dal contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    La norma consente la determinazione sintetica del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva, comprese le spese sostenute e gli incrementi patrimoniali. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova adeguata della diversa provenienza delle somme.

Massime di principio

  • Nel redditometro, le spese sostenute e gli incrementi patrimoniali possono essere utilizzati per presumere un reddito superiore a quello dichiarato.
  • Le rate di un mutuo possono rilevare ai fini dell'accertamento sintetico quando risultano sostenute dal contribuente e non è dimostrato che siano state pagate o rimborsate da un soggetto diverso.
  • L'onere di dimostrare la provenienza non reddituale delle somme o il loro effettivo rimborso da parte della società grava sul contribuente e richiede documentazione concreta, come bonifici, scritture contabili, contratti e registrazioni bancarie.
  • La mera allegazione di una crisi aziendale o della finalità del mutuo non è sufficiente, se non è accompagnata dalla prova dei flussi finanziari e della restituzione delle rate.
  • Per contestare efficacemente un accertamento redditometrico occorre ricostruire analiticamente ogni spesa e dimostrare che essa è stata finanziata con redditi già tassati, somme esenti o escluse, disponibilità pregresse, finanziamenti di terzi o rimborsi documentati.

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