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Sentenza

Sentenza n. 1941/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Palermo. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con riferimento a tre anni scolastici, e aveva condannato il Ministero all’erogazione complessiva di euro 1.500,00 tramite buoni elettronici di spesa. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, producendo la prova del passaggio in giudicato della sentenza e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso del commissario e i relativi adempimenti, nonché il deposito telematico degli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ha consentito al TAR di ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni, decorrente dalla notificazione del titolo, è stato valorizzato quale presupposto per procedere all’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente alla liquidazione del compenso del commissario ad acta.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e per le spese connesse all’esecuzione dell’incarico, nonché per i termini di presentazione della parcella.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine, sanzionato con decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni indicate dal giudice, per la disciplina delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per le ulteriori spese sostenute dal commissario nell’adempimento dell’incarico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione affinché il giudice possa ordinare l’esecuzione integrale della statuizione rimasta ineseguita.
  • Quando l’amministrazione non adempie spontaneamente a una condanna al pagamento di somme di denaro contenuta in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione cui appartiene il soggetto nominato.
  • La disciplina prevista per la liquidazione del compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti della legge Pinto può essere applicata per analogia anche agli incarichi conferiti per l’esecuzione di altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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