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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05155/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di energia elettrica con decorrenza dal 31 maggio 2009. La società fornitrice ha convenuto in giudizio l’ente territoriale sostenendo che il recesso anticipato comunicato da quest’ultimo fosse illegittimo e chiedendo il risarcimento del danno per la perdita del margine di guadagno relativo alla durata residua del rapporto. L’ente ha resistito affermando la legittimità del recesso ai sensi della disciplina regolatoria di settore e, in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Il tribunale ha riconosciuto solo parzialmente il danno; in appello la società ha ottenuto una più ampia condanna risarcitoria e sono stati respinti sia l’appello incidentale dell’ente sia la domanda riconvenzionale. In cassazione l’ente ha dedotto: 1) violazione della disciplina legale e regolatoria (legge n. 481/1995, artt. 1374 e 1418 c.c., delibere ARERA/AEEG) per avere la Corte d’appello ritenuto valida una clausola contrattuale che escludeva il recesso per utenze in media tensione e per avere escluso l’applicabilità della delibera favorevole al recesso; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost. per asserita ultrapetizione nella liquidazione del danno, avendo la Corte d’appello riconosciuto anche la rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero formulati senza il necessario rispetto del principio di autosufficienza e dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione: la ricorrente non ha riportato né localizzato con precisione il contenuto degli atti, delle clausole contrattuali e delle delibere regolatorie su cui fondava le censure, né ha indicato adeguatamente dove tali questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. Per tale ragione la Corte non è entrata nel merito delle questioni sulla validità del recesso, sulla portata della regolazione di settore e sulla liquidazione del danno. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato error in iudicando e error in procedendo, ma la Corte ha ritenuto che le censure non fossero scrutinabili per difetto di autosufficienza e specificità del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere in sé gli elementi necessari al controllo di legittimità, con specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti e della loro collocazione nei gradi di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 369 c.p.c.

    I riferimenti alla fase del processo in cui documenti e atti sono stati prodotti o formati possono soddisfare il requisito di autosufficienza, ma devono essere forniti con precisione dal ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata dedotta una pretesa pronuncia ultra petita per il riconoscimento della rivalutazione monetaria; la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato sulla liquidazione del danno.

  • art. 2 L. n. 481/1995

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inderogabilità della disciplina regolatoria di settore e la nullità della clausola contrattuale che escludeva il recesso.

  • art. 1374 c.c.

    Invocato per sostenere l’integrazione del contratto con le norme imperative e regolatorie del settore energetico.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per dedurre la nullità della clausola contrattuale contrastante con la disciplina regolatoria di settore.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • legge n. 481/1995

    Richiamata come base della regolazione del settore energetico invocata dalla ricorrente per sostenere il diritto di recesso dei clienti non domestici.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, qualunque sia il vizio denunciato, il ricorrente deve indicare con precisione gli atti, i documenti e le clausole contrattuali su cui fonda le censure, trascrivendone o riassumendone il contenuto essenziale e localizzandoli nel fascicolo di merito; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La deduzione di una violazione di norme imperative o di disciplina regolatoria richiede che siano riportati nel ricorso il contenuto delle disposizioni o del provvedimento regolatorio invocato e il modo in cui essi si porrebbero in contrasto con la decisione impugnata.
  • Chi denuncia in cassazione un errore del giudice di merito deve anche dimostrare che la questione sia stata effettivamente proposta nei gradi precedenti, indicando l’atto processuale in cui ciò è avvenuto, così da consentire il controllo ex actis.
  • Le censure relative alla liquidazione del danno e all’asserita ultrapetizione non sono esaminabili nel merito se il ricorso difetta dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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