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Sentenza

Sentenza n. 15050/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento della delibera n. 149/23/cons ad oggetto “Ordine nei confronti del comune di Alassio (SV) per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”, notificata il 22 giugno 2023 dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Giustizia amministrativa202311772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCOM n. 149/23/CONS, recante ordine di rimozione di un post pubblicato sul profilo Facebook “Marco Melgrati Sindaco” e di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di un messaggio relativo alla violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la delibera AGCOM deducendo travisamento dei presupposti di fatto, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000, violazione dell’art. 21 Cost., illogicità e irragionevolezza, eccesso di potere nel dispositivo, violazione della legge n. 150/2000, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, contraddittorietà e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 97 e 113 Cost. La controversia riguardava un post pubblicato il 12 maggio 2023, ultimo giorno della campagna elettorale per le elezioni comunali, relativo all’inaugurazione di un parcheggio pubblico. Il Comune sosteneva che la comunicazione fosse necessaria per informare cittadini e turisti dell’apertura della nuova struttura, priva di finalità propagandistica e pubblicata su un profilo Facebook privato del sindaco, non imputabile all’amministrazione. Contestava inoltre che la presenza del sindaco con la fascia tricolore potesse escludere l’impersonalità della comunicazione e richiamava una relazione dei Carabinieri, secondo cui l’inaugurazione non avrebbe violato la legge. AGCOM sosteneva invece che la comunicazione non fosse indispensabile né indifferibile e che la presenza del sindaco con la fascia tricolore, insieme al collegamento del profilo con i canali istituzionali comunali, rendesse il messaggio riconducibile all’amministrazione e non impersonale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato la legittimità della delibera AGCOM. Il Collegio ha distinto la liceità dell’evento inaugurale, sulla quale si erano pronunciati i Carabinieri, dalla diversa questione della pubblicazione del post, oggetto dell’ordine AGCOM. Ha ritenuto applicabile il divieto di comunicazione istituzionale previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000, rilevando che la deroga è possibile solo quando la comunicazione sia contemporaneamente impersonale, indifferibile e indispensabile per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’ente. La comunicazione dell’inaugurazione del parcheggio non era indispensabile né indifferibile, anche perché il post era stato pubblicato il giorno precedente la consultazione elettorale. Difettava inoltre il requisito dell’impersonalità, poiché le fotografie ritraevano il sindaco uscente, ricandidato, con la fascia tricolore e accanto ad agenti della Polizia locale. Il profilo Facebook non è stato ritenuto privato: il nome “Marco Melgrati Sindaco”, i numerosi contenuti riferiti ad attività e iniziative comunali, il collegamento con canali informativi istituzionali e le stesse dichiarazioni del sindaco ne dimostravano la riconducibilità alla funzione istituzionale e all’amministrazione comunale. La rimozione dei contenuti da parte del Comune è stata considerata ulteriore elemento di contiguità tra il profilo e il sito istituzionale. È stata confermata anche la misura di pubblicazione del messaggio indicativo della violazione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, l. 22 febbraio 2000, n. 28

    Il divieto contenuto nella citata normativa costituisce significativa evoluzione della normativa precedente, in quanto fa riferimento alle “attività di comunicazione” tout court, indipendentemente dalle relative finalità, istituzionali o no (come peraltro confermato dal mancato utilizzo del termine “propaganda”), e può essere derogato soltanto nell’ipotesi in cui esse siano “indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”, richiedendosene al contempo l’effettuazione “in forma impersonale”.

    Durante il periodo elettorale vige un divieto generale di comunicazione istituzionale, derogabile soltanto se la comunicazione è al contempo impersonale, indifferibile e indispensabile per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’ente; non è necessario che abbia finalità esplicitamente propagandistiche perché ricada nel divieto.

  • art. 10, comma 8, lett. a), l. 22 febbraio 2000, n. 28

    L’Autorità ordina: a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa.

    In caso di violazione del divieto di comunicazione istituzionale, AGCOM può ordinare la pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa.

  • art. 1, commi 4 e 5, l. 7 giugno 2000, n. 150

    L’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000, in particolare, considera come comunicazione istituzionale anche “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”.

    La comunicazione istituzionale comprende anche le comunicazioni esterne rivolte alla collettività tramite qualsiasi modalità tecnica e organizzativa, quando concernono temi di interesse pubblico o sociale.

  • art. 50, comma 12, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    A rilevare non è la pubblicazione del post, bensì la foto del Sindaco che indossa la fascia tricolore, distintiva della carica istituzionale, recante lo stemma della Repubblica e quello del Comune di Alassio, come disciplinato dall’attuale Ordinamento degli Enti Locali, contenuto nel Dlgs n. 267/00 Tuel, all’art. 50, comma 12.

    La presenza della fascia tricolore, quale elemento distintivo della carica istituzionale, esclude il carattere impersonale della comunicazione e contribuisce a ricondurla all’esercizio della funzione pubblica.

Massime di principio

  • Nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, alle pubbliche amministrazioni è vietata ogni attività di comunicazione istituzionale, indipendentemente dalla sua finalità esplicitamente propagandistica o istituzionale.
  • La deroga al divieto di comunicazione istituzionale elettorale opera soltanto quando ricorrono cumulativamente i requisiti dell’impersonalità, dell’indifferibilità e dell’indispensabilità per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’ente.
  • Una comunicazione relativa a un’opera o a un servizio pubblico non è indispensabile né indifferibile per il solo fatto di informare la cittadinanza dell’inaugurazione o dell’apertura della struttura, soprattutto se diffusa immediatamente prima della consultazione elettorale.
  • La presenza del sindaco con la fascia tricolore e accanto a personale della polizia locale costituisce un elemento idoneo a escludere l’impersonalità della comunicazione istituzionale, perché valorizza la carica e l’apparato pubblico rappresentato.
  • Un profilo social formalmente intestato a un titolare di carica pubblica può essere ricondotto all’amministrazione quando il nome del profilo richiama la funzione istituzionale, i contenuti riguardano sistematicamente attività dell’ente, vi sono collegamenti con i canali istituzionali e la stessa amministrazione tratta i contenuti come propri.
  • La propaganda personale del titolare di una carica pubblica resta lecita se svolta al di fuori dell’esercizio delle funzioni istituzionali e senza utilizzare mezzi, risorse, personale o strutture dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Procedimento elettorale preparatorio
RamiAutorità indipendenti e regolazioneElezioni
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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