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Legge

L.R. Campania 8/2008

Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 8/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Campania ricerca, coltivazione, concessione, utilizzazione e controlli delle acque minerali naturali, termali e di sorgente, nonché la pianificazione di settore e le autorizzazioni per stabilimenti termali. Prevede diritti, contributi, sanzioni e procedure transitorie; il capo sulle piccole utilizzazioni locali è stato abrogato nel 2019.

Disciplina di acque minerali, termali e di sorgente in Campania

Disciplina della ricerca e utilizzazione delle acque minerali, termali e di sorgente in Campania

La legge regola, nel territorio della Regione Campania, la ricerca, la coltivazione, l’utilizzazione e la tutela delle acque minerali naturali, termali e di sorgente, oltre alla disciplina degli stabilimenti termali e della programmazione di settore. Il testo consolidato tiene conto di varie modifiche intervenute e dell’abrogazione del capo sulle piccole utilizzazioni locali.

Ambito di applicazione e finalità

La Regione promuove l’uso razionale delle risorse idriche interessate, perseguendo la tutela dell’assetto ambientale e idrogeologico, l’utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse e lo sviluppo economico e sociale dei territori coinvolti. La disciplina si ispira alla normativa statale di settore e mira anche alla valorizzazione sanitaria, terapeutica, turistica ed economica del patrimonio idrotermominerale regionale.

La legge definisce inoltre le principali nozioni operative, tra cui acque termali, cure termali, stabilimenti termali, aziende termali, territori termali, acque minerali naturali, acque di sorgente e associazioni di categoria del settore idrotermominerale.

Permesso di ricerca: oggetto, durata e priorità

Il permesso di ricerca consente studi, sondaggi, perforazioni, prelievi per analisi e ogni ulteriore attività finalizzata ad accertare bacino di alimentazione, forme di utilizzo ed esigenze di tutela della risorsa. Gli interventi di perforazione possono iniziare solo dopo il rilascio degli eventuali titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente.

Il permesso è rilasciato previa approvazione del programma di ricerca, per una durata massima di tre anni, prorogabile una sola volta per un ulteriore triennio. Può riguardare superfici non superiori a 300 ettari; oltre tale soglia è richiesta una comprovata esigenza di individuazione del bacino idrogeologico.

In caso di più domande sulla stessa area, opera un ordine di priorità: proprietario del suolo, poi soggetto che persegua fini terapeutici, poi soggetto con maggiori garanzie tecnico-economiche e, a parità di condizioni, istanza presentata per prima, infine l’ente locale interessato. Il permesso costituisce titolo utile per chiedere il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque.

Cessazione, sospensione e limiti del permesso di ricerca

Il permesso può decadere per mancato avvio dei lavori, sospensione ingiustificata oltre tre mesi, violazione delle prescrizioni autorizzative, mancato pagamento dei diritti e contributi, venir meno dei presupposti o altre ipotesi previste dalla legge. Può essere sospeso con effetto immediato per tali ragioni e revocato per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse o fatti straordinari e imprevedibili.

La rinuncia deve essere comunicata con dichiarazione senza condizioni; fino al provvedimento regionale il titolare resta tenuto alla manutenzione ordinaria e ai lavori necessari per la pubblica incolumità. Nell’area oggetto di ricerca non può essere rilasciato un ulteriore permesso, salvo il caso di sostanze minerali diverse e compatibilità geomineraria dei lavori.

Concessione di coltivazione: oggetto, durata, rinnovo e garanzie

La concessione ha ad oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali o termali riconosciuti coltivabili e idoneamente captati, e può comprendere anche gas, anidride carbonica, vapori e altre sostanze o energie associate. È rilasciata per superfici non superiori a 300 ettari e per una durata compresa tra 15 e 30 anni, proporzionata agli investimenti e al loro ammortamento; oltre i 300 ettari servono comprovate esigenze di coltivazione del bacino idrogeologico.

Il ricercatore ha titolo preferenziale al rilascio della concessione se possiede i requisiti tecnico-economici richiesti. Se non ottiene la concessione, ha diritto a un’indennità per le opere utilizzabili e l’importanza della scoperta, determinata tra le parti o da una commissione regionale in caso di disaccordo.

La concessione indica soggetto, durata, area, diritti proporzionali, contributi, eventuale indennità al ricercatore, obblighi di indennizzo per occupazioni ed espropri e ulteriori prescrizioni. Devono essere individuate aree di salvaguardia: zone di rispetto, interne all’area di concessione, dove sono vietate attività inquinanti o pregiudizievoli, e zone di protezione ambientale, da considerare negli strumenti urbanistici.

È prevista la trascrizione nei registri immobiliari. Per il rinnovo l’istanza va presentata almeno un anno prima della scadenza; in mancanza si attiva la procedura di decadenza. Il rinnovo è disciplinato in forma semplificata per il concessionario in regola con gli obblighi e in possesso dei requisiti richiesti. Se il rinnovo non interviene per ragioni diverse da scadenza, rinuncia, revoca, decadenza o esaurimento, il concessionario può avere diritto a indennità da parte del subentrante.

È inoltre richiesta una cauzione mediante garanzia fideiussoria, nei modi e nella misura fissati nel provvedimento di concessione e secondo i criteri del regolamento.

Subconcessione, contratti di somministrazione e gestione unitaria

La subconcessione è ammessa per gli enti concessionari indicati dalla legge, nel rispetto della disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Necessita di preventiva autorizzazione a pena di nullità, non può superare la durata della concessione principale e richiede verifica dei requisiti tecnico-economici del subconcessionario. Il mancato rispetto delle regole può comportare la decadenza della concessione.

I concessionari di acque minerali naturali e termali non destinate all’imbottigliamento possono stipulare contratti di somministrazione con terzi solo previa autorizzazione regionale. La gestione unitaria di coltivazioni riferibili a un unico bacino acquifero è consentita, previa autorizzazione regionale, mediante costituzione di una gestione comune tra più concessionari.

Trasferimento della concessione, successione e prelazione

Il trasferimento tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione richiede la disponibilità dei suoli e delle opere e l’autorizzazione regionale, con verifica dei requisiti soggettivi e tecnico-economici del subentrante. In caso di morte del concessionario, la concessione può passare all’erede o legatario che presenti istanza entro sei mesi e possieda i requisiti richiesti; se vi sono più eredi, questi devono nominare un rappresentante unico entro lo stesso termine, altrimenti la concessione decade.

Il concessionario ha diritto di prelazione sui suoli di cui non è proprietario inclusi nel perimetro della concessione. Il proprietario che intenda alienare tali suoli deve notificare l’intenzione al concessionario, che può esercitare la prelazione entro sessanta giorni.

Uso delle acque e autorizzazioni di utilizzazione

Per alcune utilizzazioni delle acque minerali naturali e termali è richiesta autorizzazione regionale, previo parere ASL: confezionamento per il consumatore finale, impiego nella produzione di bibite analcoliche, estrazione di sali o sostanze componenti o associate, e miscelazione con nuove captazioni nell’ambito del perimetro della concessione. L’autorizzazione all’utilizzazione delle acque termali è invece rilasciata dall’autorità comunale, quale autorità sanitaria locale, previo parere ASL.

Il rilascio richiede la presenza del titolo concessorio o equivalente, il provvedimento di riconoscimento delle acque e, per le acque termali, il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi previsti dalla normativa sanitaria. La miscelazione è ammessa solo se l’acqua proviene dalla stessa falda o giacimento e presenta le stesse caratteristiche, regola estesa anche a pozzi diversi nell’ambito della stessa concessione termale.

Per la produzione di cosmetici, le acque termali e i loro derivati sono utilizzabili; l’autorizzazione compete al sindaco quale autorità sanitaria locale, previo parere ASL.

Stabilimenti termali, apertura, esercizio e direzione sanitaria

L’apertura e l’esercizio di aziende termali, stabilimenti termali e reparti termali annessi a strutture ricettive sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo parere ASL. Il provvedimento va rilasciato entro 120 giorni e non è cedibile a terzi.

L’autorizzazione contiene, tra l’altro, l’identificazione del richiedente, l’elenco delle cure erogabili, il periodo di apertura, la struttura organizzativa, il direttore sanitario, il tecnico preposto all’attività estrattiva e l’approvazione del regolamento sanitario interno. I nuovi reparti o gli ampliamenti/adeguamenti di reparti già esistenti non richiedono un nuovo titolo se restano fermi i presupposti indicati dalla legge; è sufficiente una comunicazione all’ASL con documentazione e dichiarazione del direttore sanitario.

Le aziende stagionali possono prorogare l’apertura per non più di 60 giorni, previa comunicazione all’autorità comunale almeno sette giorni prima della chiusura prevista.

Il direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica o discipline affini, individua i servizi sanitari, dirige e coordina l’attività clinica e organizza le strutture e il personale; può operare in più aziende termali. La sua sostituzione deve essere comunicata entro il quindicesimo giorno dall’insediamento del nuovo direttore.

Controlli igienico-sanitari, qualità delle acque e requisiti tecnici

Il direttore sanitario deve garantire controlli periodici della qualità delle acque: almeno due controlli batteriologici l’anno, uno prima della riapertura stagionale, e prove di conducibilità elettrica; ogni due anni sono richiesti accertamenti chimici e fisico-chimici. Gli esiti vanno registrati in appositi registri vidimati dall’ASL.

Se emergono anomalie nei controlli di conducibilità, devono essere effettuati accertamenti chimici completi. Le modalità di immissione e remissione nel sottosuolo dei fluidi termali esausti sono rinviate al regolamento di attuazione.

Le acque termali e i loro derivati, nonché le acque di sorgente utilizzate in piscina, non devono contenere sostanze di origine antropica specificamente elencate dalla legge, con verifiche condotte mediante metodi analitici conformi ai livelli minimi di rendimento richiesti.

Beni, pertinenze, ipoteche, espropri e fallimento

I giacimenti e le relative pertinenze ricadono nel patrimonio indisponibile della Regione. Sono pertinenze le opere di captazione, sollevamento, trasporto fino ai serbatoi e i manufatti usati per lo sfruttamento. Il concessionario subentrante ha diritto a servirsi delle pertinenze.

L’iscrizione di ipoteche su concessione e pertinenze richiede autorizzazione regionale previa valutazione economico-finanziaria. In caso di espropriazione, gli atti di precetto e di aggiudicazione devono essere notificati anche alla Regione Campania; l’aggiudicatario, se in possesso dei requisiti, subentra nei diritti e obblighi della concessione.

Se il concessionario fallisce, la concessione è sospesa per un massimo di due anni, con obbligo di mettere in sicurezza i luoghi e redigere lo stato di consistenza in contraddittorio con la curatela. La sospensione non è disposta se la curatela prosegue l’attività previa autorizzazione regionale. In caso di cessione a terzi nel fallimento, il subentrante assume diritti e obblighi, purché possieda i requisiti richiesti.

Accesso ai fondi, occupazione ed espropriazione

Le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, alla captazione, adduzione, accumulo, produzione e trasmissione di energia e alla sicurezza della coltivazione sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Se l’occupazione di aree di terzi supera cinque anni, si procede all’esproprio secondo il d.P.R. n. 327/2001.

Ricercatori e concessionari hanno diritto di accesso alle aree per le attività strettamente connesse all’esercizio minerario. I programmi dei lavori sui suoli altrui devono essere approvati dal competente ufficio regionale, che può disporre occupazione o esproprio. Al proprietario è dovuta un’indennità annua oltre al risarcimento dei danni; in caso di disaccordo decide la commissione provinciale prevista dal T.U. espropri.

Se le opere sono esterne al perimetro di concessione, il concessionario deve chiedere la dichiarazione di pubblica utilità e i provvedimenti di occupazione. Una volta definitivo l’esproprio, i costi di procedura sono rimborsati alla Regione.

Cessazione della concessione, ripristino ambientale e conseguenze

La concessione cessa per scadenza e mancato rinnovo, rinuncia, revoca, decadenza, esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità/inutilizzabilità del giacimento. Nei casi di cessazione per decadenza, rinuncia, scadenza o mancato rinnovo, i beni possono essere conferiti a terzi secondo la disciplina della legge e del regolamento.

In caso di scadenza senza rinnovo, il concessionario deve restituire il bene e le pertinenze; in caso di rinuncia è custode temporaneo fino al provvedimento finale, con obblighi di manutenzione e tutela della pubblica incolumità; in caso di revoca deve restituire il bene e ha diritto all’indennità determinata secondo i criteri regolamentari.

La decadenza è prevista, tra l’altro, per mancato avvio o sospensione ingiustificata dei lavori, mancato pagamento dei diritti, violazione delle prescrizioni, revoca del riconoscimento o dell’autorizzazione sanitaria, fallimento, violazione della disciplina sulla subconcessione o sui contratti di somministrazione, danno ambientale grave e permanenza di condizioni ostative non rimosse. Il decaduto non ha diritto a rimborsi o compensi per le opere eseguite.

Nei casi di esaurimento, incoltivabilità o inutilizzabilità, il concessionario non ha diritto a indennità ma può trattenere le pertinenze. Il ripristino ambientale è obbligatorio, nei soli casi di incoltivabilità, per titolare del permesso e concessionario, secondo il disciplinare approvato con regolamento.

Pianificazione di settore, tutela territoriale e programmazione regionale

La Regione adotta un piano regionale di settore per le acque minerali naturali, termali e di sorgente, al fine di valorizzare e utilizzare razionalmente il patrimonio. Il piano individua le aree potenzialmente coltivabili, disciplina forme di tutela e utilizzazione nel rispetto dei piani di tutela delle acque e può delimitare aree in cui ricerca e sfruttamento sono vietati per esigenze ambientali o di vulnerabilità dell’ecosistema.

Il piano è adottato dalla Giunta, previo parere della commissione consiliare competente e sentiti enti locali, autorità interessate e associazioni imprenditoriali rappresentative; dopo le osservazioni è approvato definitivamente e pubblicato sul BURC. È soggetto a revisione quinquennale.

In attesa dell’approvazione del piano, può essere rilasciata, in casi specifici, una concessione di durata massima quinquennale solo se vi era già stata una precedente concessione cessata da non più di due anni e sia accertata la coltivabilità del giacimento.

Il piano di settore si inserisce nella pianificazione territoriale secondo la disciplina regionale urbanistica.

Impianti, accordi di programma e semplificazioni edilizie

Le opere necessarie alla ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali naturali, termali e di sorgente sono considerate opere per le quali è prevista la promozione di un accordo di programma. Il regolamento di attuazione individua le strutture e gli impianti necessari e può prevedere procedure alternative semplificate per il rilascio della concessione edilizia in variante agli strumenti urbanistici locali.

Incentivi, formazione e marchio di qualità termale

La Regione promuove la formazione professionale per figure come operatore termale, massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, nonché iniziative premiali per i soggetti che occupino i partecipanti ai corsi. Può inoltre sostenere programmi e progetti per migliorare la fruibilità dei servizi e favorire distretti o filiere, e concedere contributi agli enti bilaterali del settore.

È previsto il marchio di qualità termale, proponibile dalla Giunta nei territori dotati degli strumenti di salvaguardia urbanistico-ambientale, per i concessionari che ne facciano richiesta e siano in possesso di specifici requisiti: bilancio ambientale, accordi volontari per uso corretto di energia e materiali, promozione turistica territoriale e corretta gestione dei rifiuti. L’attribuzione avviene con decreto ministeriale ed è soggetta a verifica triennale.

Diritti proporzionali, contributi e destinazione delle entrate

I titolari di permessi e concessioni devono pagare diritti proporzionali annui anticipati, rapportati all’estensione dell’area: 4 euro/ettaro per la ricerca e 35,37 euro/ettaro per la concessione, con minimi di 800 euro e 2.000 euro. I diritti sono dovuti una sola volta se, sulla stessa area, il soggetto è titolare sia di concessione termale sia di altra concessione mineraria/sorgiva.

Le somme sono corrisposte alla Regione all’atto del rilascio e poi entro il 31 gennaio di ogni anno; sono aggiornate ISTAT. I proventi finanziano i programmi di settore.

È inoltre dovuto un contributo annuo: per le acque imbottigliate minerali e di sorgente è pari a 1 euro per metro cubo, con riduzioni del 50% in alcuni casi e soppressione in caso di solo vetro a rendere; per le aziende termali il contributo varia per scaglioni di fatturato, da 750 a 24.000 euro. Il contributo per le acque imbottigliate è ripartito al 50% tra Comuni interessati e Regione, con destinazione prioritaria di quest’ultima al sostegno dei consorzi di bonifica in difficoltà.

Le nuove attività versano i contributi dal terzo anno di produzione. Alcune disposizioni originarie sui contributi per piccole utilizzazioni locali e sull’esenzione per strutture pubbliche sono state abrogate con la soppressione del relativo capo nel 2019.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza sul rispetto dei titoli è affidata al competente ufficio regionale; le funzioni di polizia e vigilanza in materia di sicurezza e salute sono esercitate dalle ASL con applicazione delle relative sanzioni.

Sono previste sanzioni amministrative per ricerca senza permesso, coltivazione senza concessione, omessa o manomessa installazione degli strumenti di misura, omesse o infedeli comunicazioni e attività svolte senza autorizzazione. La reiterazione di alcune violazioni può costituire causa di decadenza del titolo. Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio regionale con contestazione preventiva e termine di 30 giorni per le controdeduzioni.

Norme transitorie e regime iniziale

I titoli rilasciati in base alla precedente normativa restano validi fino alla scadenza originaria, con obbligo di osservare la nuova disciplina. La legge prevedeva numerose disposizioni transitorie per rinnovi, adeguamenti documentali, trasferimenti di contitolarità, individuazione delle aree di salvaguardia, installazione degli strumenti di misura, proroghe automatiche e sospensione dell’applicazione di alcune regole in mancanza dei regolamenti attuativi.

Per effetto di modifiche successive, diverse scadenze sono state già disciplinate in modo puntuale. Il quadro transitorio va quindi letto come storicizzato e, in larga parte, esaurito nel tempo.

Capo sulle piccole utilizzazioni locali: stato attuale

L’intero capo IV, dedicato alle piccole utilizzazioni locali, è stato abrogato dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27. Di conseguenza, le disposizioni specifiche su ricerca, concessione e utilizzazione di tali risorse non sono più operative nel testo vigente.

Disposizioni finali e finanziarie

Le entrate derivanti da diritti proporzionali e contributi affluiscono nel bilancio regionale secondo le unità previsionali indicate dalla legge, che coprono anche gli oneri della disciplina. Per quanto non previsto, continuano ad applicarsi le norme vigenti compatibili. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Obsolescenza

Nel complesso l’atto resta formalmente rilevante come disciplina regionale di settore, ma presenta un forte grado di parziale obsolescenza: alcune disposizioni sono state abrogate, altre riguardano regimi transitori ormai esauriti. Nonostante ciò, la parte principale sulla ricerca, coltivazione, concessione e autorizzazione delle acque minerali, termali e di sorgente conserva utilità applicativa in Campania.

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