Ordinanza del 20/02/2018 n. 4049 - Corte di Cassazione
Avviso di accertamento - Notifica a mezzo raccomandata - Mancato recapito - Avviso di giacenza presso l'ufficio postale - Termine di impugnazione - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, quando una raccomandata contenente un avviso di accertamento non viene recapitata e viene lasciato un avviso di giacenza, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione dell’avviso di giacenza, salvo il ritiro anticipato del plico. Da tale momento decorrono i 60 giorni per proporre impugnazione; il successivo ritiro dell’atto non sposta il termine. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Decorrenza del termine per impugnare un avviso di accertamento notificato per posta in caso di mancato recapito
Decorrenza del termine per impugnare l’avviso di accertamento
La pronuncia riguarda la notificazione a mezzo posta di un avviso di accertamento non recapitato al contribuente e il conseguente dies a quo del termine di 60 giorni per proporre ricorso. La Corte di cassazione ha confermato che il termine non decorre necessariamente dalla data in cui il contribuente ritira materialmente il plico presso l’ufficio postale.
Fatti processuali
M.F. ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato tardivo il ricorso presentato contro un avviso di accertamento. L’atto era stato spedito direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata, ma non era stato recapitato all’indirizzo del destinatario; era quindi stato lasciato un avviso di giacenza.
Il contribuente aveva ritirato successivamente il plico e aveva proposto ricorso entro 60 giorni dalla data del ritiro. I giudici tributari hanno tuttavia ritenuto che la notificazione si fosse perfezionata prima, con il decorso del periodo di giacenza, sicché il ricorso doveva considerarsi tardivo.
Nel giudizio di cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8. La Riscossione Sicilia S.p.A. e l’Agenzia delle Entrate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso. Il procedimento era stato temporaneamente sospeso ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.
Regola applicabile alla notificazione postale
La Corte ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 2047/2016 e successivamente confermato da Cass. n. 19958/2017. In caso di mancato recapito della raccomandata contenente l’avviso di accertamento, la notificazione eseguita direttamente dall’ufficio fiscale ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si considera perfezionata:
- decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza;
- oppure, secondo la precisazione riportata nella pronuncia, dalla data di spedizione della raccomandata con cui viene trasmesso l’avviso di giacenza;
- oppure dalla data del ritiro del plico, se il ritiro avviene prima del decorso dei dieci giorni.
La disciplina è applicata analogicamente rispetto alla L. n. 890 del 1982, art. 8, relativo alle notificazioni effettuate dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta.
Dies a quo del termine di impugnazione
Ai fini del termine di 60 giorni per impugnare l’atto impositivo, il dies a quo coincide quindi con l’undicesimo giorno decorrente dalla data dell’avviso o della spedizione dell’avviso di giacenza, a seconda del riferimento documentale indicato nella pronuncia, quando il plico non sia stato ritirato prima.
Se il contribuente ritira il plico prima della scadenza dei dieci giorni, il termine decorre dalla data del ritiro. Se invece il ritiro avviene dopo tale periodo, la data del ritiro è irrilevante e non può essere utilizzata per posticipare l’inizio del termine di impugnazione.
La Corte ha escluso che il perfezionamento sostanziale della notificazione possa coincidere sempre con il ritiro del plico presso l’ufficio postale. Una simile soluzione rimetterebbe al destinatario la scelta del momento dal quale far decorrere il termine, comprimendo l’interesse del notificante e rendendo variabile la durata del termine di impugnazione.
Decisione della Corte
La Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata e ha escluso che il termine potesse decorrere dalla data del ritiro dell’atto da parte del contribuente. Il ricorso per cassazione è stato pertanto rigettato.
Spese e contributo unificato
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di ciascun controricorrente, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ciascuno, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi e ulteriori accessori di legge.
La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Riferimenti temporali della pronuncia
La decisione è stata adottata dalla sesta sezione civile della Corte di cassazione nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018 ed è stata depositata in cancelleria il 20 febbraio 2018.
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