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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 15006 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento nei confronti di socio accomandante di s.a.s. - Assenza di conti correnti intestati alla società ed al socio accomandatario - Presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Ragioni - Onere prova contraria - Spettanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati per l'anno 2004, pari a 65.739,29 euro, sulla base delle movimentazioni di due conti correnti intestati al socio accomandante B.O., di cui uno cointestato con la moglie. La società e il socio accomandatario non disponevano di conti correnti propri. I contribuenti sostenevano che le operazioni non fossero riferibili alla società, evidenziando l'assenza di poteri gestori del socio accomandante, la sua partecipazione dell'1%, l'assenza di deleghe bancarie e la provenienza di parte delle somme da un'altra attività imprenditoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la presunzione secondo cui, in assenza di conti intestati alla società o al socio accomandatario, i conti del socio accomandante potevano essere utilizzati nell'interesse della società. La qualifica di accomandante e l'assenza di poteri gestori non escludevano la riferibilità sostanziale dei conti alla società. Gravava sui contribuenti l'onere di fornire una prova contraria analitica, riferita alle singole operazioni bancarie, ma le giustificazioni offerte sono state ritenute generiche, non documentate e insufficienti. È stata inoltre confermata la condanna alle spese di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Presunzione legale relativa derivante dagli accertamenti bancari

    Le movimentazioni bancarie possono essere poste a base dell'accertamento fiscale presumendo ricavi non dichiarati. La presunzione può operare anche con riferimento a conti formalmente intestati a un socio accomandante, quando il rapporto societario e l'assenza di conti della società o dell'accomandatario rendano plausibile l'utilizzo dei conti nell'interesse sociale. Il contribuente deve fornire prova contraria specifica.

  • Art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Poteri di accertamento e controllo tramite indagini bancarie

    La disciplina delle indagini bancarie consente di utilizzare i dati dei conti correnti per ricostruire operazioni imponibili, ferma restando la possibilità per il contribuente di dimostrare l'irrilevanza fiscale delle singole movimentazioni.

  • Art. 53, comma 2, art. 22, comma 2, e art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Obblighi di deposito dell'atto di appello nel processo tributario

    L'appello tributario è ammissibile quando la copia dell'atto è tempestivamente depositata presso la segreteria della commissione tributaria competente. Nel caso concreto il deposito risultava dalla ricevuta agli atti.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizi della motivazione

    Le censure dei contribuenti non hanno evidenziato una violazione di legge né un vizio motivazionale rilevante. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito né riesaminare genericamente i fatti.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

    In caso di rigetto del ricorso sono dovuti i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, l'assenza di conti correnti intestati alla società o al socio amministratore può rendere fiscalmente riferibili alla società i conti intestati a un socio non gestore.
  • La qualifica di socio accomandante, la partecipazione minoritaria e l'assenza di deleghe bancarie non bastano, da sole, a superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie.
  • Il contribuente deve fornire una prova contraria concreta, documentata e analitica per ciascuna operazione contestata, indicando ad esempio origine, beneficiario, causale e irrilevanza rispetto all'attività sociale.
  • La mera disponibilità di redditi personali o derivanti da altre attività non giustifica automaticamente le movimentazioni: occorre dimostrare il collegamento tra tali redditi e le singole operazioni bancarie.
  • L'assenza di conti societari, l'incoerenza tra movimentazioni e dichiarazioni fiscali e la mancanza di giustificazioni specifiche rafforzano la presunzione a favore dell'Amministrazione finanziaria.

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