Sentenza n. 3106/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 690/2011 del Giudice di Pace di Aversa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 690/2011 del Giudice di Pace di Aversa, confermata dalla sentenza n. 3722/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace, passata in giudicato a seguito del rigetto dell'appello del Comune, nella parte in cui aveva condannato il Comune di Aversa al pagamento in suo favore, quale anticipatario, delle spese di giudizio liquidate in complessivi 830 euro, oltre IVA, CPA e spese generali. Ha chiesto inoltre gli interessi maturati e maturandi, una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore inadempimento e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito la sospensione delle procedure esecutive in ragione dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la necessità di una previa diffida, di un tentativo di pignoramento e della formula esecutiva sul titolo, nonché l'impignorabilità delle somme destinate a retribuzioni, mutui, prestiti e servizi locali indispensabili. Il TAR ha disposto istruttoria per acquisire le delibere comunali e chiarire l'esito della procedura di riequilibrio, ma il Comune ha depositato le delibere senza fornire tale chiarimento.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le eccezioni del Comune. L'omesso riscontro all'ordine istruttorio relativo all'esito del piano di riequilibrio, in applicazione del principio di vicinanza della prova e dell'art. 64, comma 4, c.p.a., ha impedito di ritenere dimostrata la perdurante sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 243-bis TUEL. L'azione di ottemperanza è stata ritenuta esperibile senza previa diffida, precetto o tentativo di pignoramento; non era inoltre necessaria la formula esecutiva. L'art. 159 TUEL, anche ove ricorrano i presupposti della deliberazione semestrale di quantificazione delle somme vincolate, limita la pignorabilità presso il tesoriere e l'attività del commissario ad acta, ma non impedisce il giudizio di ottemperanza contro l'ente debitore. Nel merito, il TAR ha accertato l'esistenza di un giudicato, l'obbligo del Comune di conformarvisi e la notificazione del titolo, con decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Comune di pagare le somme liquidate nella sentenza civile, con accessori e interessi legali dal 17 settembre 2025 fino al soddisfo. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, dal trentesimo giorno successivo alla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo o commissariale. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un'eventuale successiva istanza in caso di persistente inadempimento. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
azione di ottemperanza esperibile anche senza previa diffida ad adempiere; penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e)
L'ottemperanza può essere proposta senza previa diffida e il giudice può disporre una penalità di mora per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 64, comma 4, c.p.a.
possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente in virtù del contegno omissivo dell'amministrazione
L'omesso adempimento dell'amministrazione a un ordine istruttorio può fornire argomenti di prova a sostegno della pretesa del ricorrente, soprattutto quando l'amministrazione è nella disponibilità dell'informazione richiesta.
art. 243-bis d.lgs. 267/2000
dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano
La sospensione delle procedure esecutive opera solo nel periodo delimitato dalla deliberazione di ricorso alla procedura e dalla data di approvazione o diniego del piano; la sua perdurante applicabilità deve essere dimostrata.
art. 159 d.lgs. 267/2000
Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
La norma riguarda la pignorabilità delle somme presso il tesoriere e, quanto ai provvedimenti del commissario ad acta, pone limiti all'utilizzo delle somme vincolate; non impedisce l'esperimento del giudizio di ottemperanza contro l'ente locale.
art. 115, comma 3, c.p.a.
La formula esecutiva non costituisce requisito necessario per proporre il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Decorso il termine previsto dalla disposizione dopo la notificazione del titolo, l'amministrazione è tenuta a procedere al pagamento dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che riconosca un'obbligazione pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, senza necessità di previa diffida, precetto, tentativo di pignoramento o apposizione della formula esecutiva.
- La sospensione delle procedure esecutive connessa alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di un ente locale opera soltanto fino all'approvazione o al diniego di approvazione del piano; l'ente che eccepisce la sospensione deve dimostrare che tale fase procedurale non si è ancora conclusa.
- Quando l'amministrazione, destinataria di un ordine istruttorio, omette senza giustificazione di fornire al giudice informazioni nella sua esclusiva disponibilità, tale comportamento può essere valutato come argomento di prova, secondo il principio di vicinanza della prova e l'art. 64, comma 4, c.p.a.
- I vincoli di impignorabilità previsti dall'art. 159 TUEL non impediscono l'azione di ottemperanza nei confronti dell'ente locale debitore; incidono invece sulla pignorabilità presso il tesoriere e sui poteri esecutivi concretamente esercitabili dal commissario ad acta rispetto alle somme vincolate.
- In presenza di un giudicato civile non eseguito, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento del capitale, degli accessori e degli interessi e applicare, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata agli interessi legali, decorrente dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione.
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