L.R. Valle d'Aosta 1/2003
Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike [e di ciclismo fuoristrada]*. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d'Aosta l’esercizio di guida turistica, accompagnatore turistico, guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre e maestro di mountain bike, con abilitazione, elenchi regionali, tesserino, aggiornamento, controlli e sanzioni. Sono previste esenzioni/riconoscimenti per alcuni titoli, regole sui gruppi e gratuità d’ingresso. Le tariffe professionali sono state successivamente abrogate.
Ordinamento delle professioni turistiche e di mountain bike in Valle d'Aosta
Ordinamento delle professioni turistiche e di mountain bike in Valle d’Aosta
La legge disciplina l’esercizio, nel territorio della Valle d’Aosta, delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre e maestro di mountain bike. Il provvedimento mira a garantire uno svolgimento professionale ordinato, qualificato e corretto del servizio, con regole su abilitazione, elenchi, aggiornamento, controlli e sanzioni.
Ambito delle professioni disciplinate
La norma definisce le figure professionali interessate e delimita le rispettive attività:
- la guida turistica accompagna visitatori in opere d’arte, monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici, illustrandone i profili storici, artistici, monumentali, paesaggistici, etnografici e produttivi;
- l’accompagnatore turistico assiste persone o gruppi durante viaggi in Italia o all’estero, curando l’attuazione dei programmi di viaggio e fornendo informazioni turistiche sulle zone di transito, fuori dall’ambito proprio delle guide turistiche;
- la guida escursionistica naturalistica accompagna in escursioni volte a far conoscere paesaggio e bellezze naturali, con possibilità di visite guidate in musei e strutture naturalistiche, parchi, aree protette, orti e giardini botanici;
- l’accompagnatore di turismo equestre segue itinerari e passeggiate a cavallo, garantendo assistenza tecnica e notizie turistiche;
- il maestro di mountain bike accompagna in itinerari ed escursioni in MTB, prestando assistenza tecnica e meccanica e fornendo informazioni sui luoghi attraversati.
Per la guida turistica, la legge prevede anche un’attività specialistica su siti di particolare rilievo storico, artistico, archeologico o UNESCO individuati in un elenco regionale approvato dalla Giunta.
Siti speciali per la guida turistica
I siti di particolare interesse storico-artistico o archeologico sono individuati in un apposito elenco predisposto dalla struttura regionale competente, d’intesa con la Soprintendenza, e approvato dalla Giunta regionale. Tali siti possono essere illustrati solo da guide turistiche iscritte nell’elenco professionale regionale.
Per i siti di proprietà privata, l’assessore competente può autorizzare, in mancanza di accordo economico o organizzativo con le guide abilitate, il proprietario a organizzare un proprio servizio di visita e illustrazione con personale anche non abilitato.
Pratica della mountain bike
La percorrenza con mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali avviene a rischio e pericolo degli utenti. Regione e Comuni possono stabilire percorsi e zone vietate; la pratica è comunque sempre vietata sui terreni in coltura.
Esclusioni dall’applicazione della legge
Le disposizioni regionali non si applicano:
- ai cittadini UE diversi dall’Italia che esercitano le professioni turistiche in regime di libera prestazione di servizi, restando fermi i principi del d.lgs. 206/2007;
- ai dipendenti di enti pubblici che, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, illustrano siti di proprietà dell’ente, limitatamente alla guida turistica;
- a chi svolge attività di accoglienza e accompagnamento da e per aeroporti o stazioni ferroviarie come titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi, limitatamente all’accompagnatore turistico.
Requisiti per l’esercizio e abilitazione professionale
L’esercizio delle professioni disciplinate dalla legge nel territorio regionale è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale e all’iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale.
L’abilitazione si consegue mediante:
- frequenza di un corso di formazione;
- superamento di un esame scritto e orale;
- per l’accompagnatore di turismo equestre, superamento anche di una prova pratica.
I corsi possono essere organizzati dalla struttura competente, anche tramite enti di formazione accreditati; la Giunta regionale stabilisce contenuti, durata, eventuali esenzioni o riduzioni del percorso e modalità di riconoscimento delle attività formative.
Requisiti di accesso ai corsi e specializzazioni
Per l’ammissione ai corsi è richiesto:
- il compimento della maggiore età;
- la cittadinanza italiana, di altro Stato UE o, per i cittadini extra UE, il regolare soggiorno nel territorio dello Stato;
- il titolo di studio richiesto per ciascuna professione: diploma di scuola secondaria di secondo grado per guide turistiche, accompagnatori turistici e guide escursionistiche naturalistiche; assolvimento dell’obbligo scolastico per accompagnatori di turismo equestre e maestri di mountain bike;
- per i maestri di mountain bike, anche la tessera di abilitazione rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana.
L’accesso agli esami finali richiede almeno l’80% delle ore dei corsi.
La legge consente inoltre:
- l’accertamento di una o più lingue straniere come specializzazione linguistica, senza che la mancanza di tale specializzazione impedisca l’esercizio della professione;
- per la guida escursionistica naturalistica, il riconoscimento di un credito formativo ai guide alpine o aspiranti guide alpine in Valle d’Aosta;
- l’esenzione dal corso e dall’abilitazione, per la guida turistica, ai laureati in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia, previa verifica della conoscenza del territorio e degli altri requisiti;
- analoga esenzione, per l’accompagnatore turistico, ai possessori di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, previa verifica delle conoscenze specifiche non coperte dal percorso di studi.
Elenchi professionali regionali e riconoscimento dei titoli
Presso la struttura competente sono istituiti gli elenchi professionali regionali delle diverse professioni turistiche e dei maestri di mountain bike.
L’iscrizione è subordinata a domanda e al possesso dei requisiti previsti, tra cui:
- conseguimento dell’attestato di abilitazione;
- assenza delle cause ostative previste dal testo unico di pubblica sicurezza;
- copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimali almeno pari a quelli stabiliti dalla Giunta regionale.
Per i titoli conseguiti in altre Regioni, Province autonome o in Stati membri dell’UE è previsto il riconoscimento della qualifica, con verifica di equivalenza e possibile applicazione di misure compensative, secondo la normativa europea e i criteri regionali. Per la guida turistica vale il riconoscimento automatico del titolo ottenuto in altre Regioni o Province autonome, su richiesta dell’interessato; per i titoli di guida turistica conseguiti in altri Stati UE si applica il d.lgs. 206/2007.
Negli elenchi sono indicati i dati degli iscritti e le lingue straniere accertate; l’interessato deve comunicare tempestivamente ogni variazione.
Tesserino di riconoscimento
All’iscrizione negli elenchi la struttura competente rilascia un tesserino di riconoscimento contenente i dati dell’iscritto e le eventuali specializzazioni linguistiche accertate.
Il tesserino:
- va vidimato ogni tre anni;
- deve essere richiesto prima della scadenza, attestando il mantenimento dei requisiti;
- deve essere esposto durante l’esercizio dell’attività;
- va sostituito in caso di smarrimento o deterioramento;
- deve essere restituito alla cancellazione dall’elenco.
Sospensione e cancellazione dagli elenchi
La sospensione è disposta quando viene meno uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione, oltre che nei casi di mancato aggiornamento professionale.
La cancellazione è disposta in caso di:
- perdita di un requisito per un periodo superiore a tre anni dalla scadenza dell’ultima vidimazione del tesserino;
- cessazione dell’attività su comunicazione dell’interessato;
- condanne comportanti l’interdizione dalla professione;
- mancato rinnovo della tessera federale, per i maestri di mountain bike.
Obbligo di aggiornamento professionale
Per l’esercizio delle professioni disciplinate dalla legge è obbligatoria la partecipazione ad attività di aggiornamento, organizzate o riconosciute dalla struttura competente. Tali attività possono consistere in corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate.
La Giunta regionale definisce criteri e modalità, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di impossibilità a partecipare per forza maggiore documentata, il dirigente può autorizzare temporaneamente l’esercizio fino alla successiva iniziativa di aggiornamento.
L’inadempimento comporta la sospensione dell’iscrizione nell’elenco professionale regionale.
Limiti nel numero dei clienti
La legge pone limiti al numero dei partecipanti accompagnabili da ciascun professionista:
- la guida escursionistica naturalistica può accompagnare un solo gruppo di massimo 25 persone; i gruppi scolastici devono inoltre essere accompagnati da almeno due docenti della stessa istituzione scolastica;
- l’accompagnatore di turismo equestre può accompagnare un solo gruppo di massimo 7 cavalieri;
- il maestro di mountain bike può accompagnare un solo gruppo di massimo 7 persone.
Associazioni di categoria
Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale partecipano alla definizione dei corsi di formazione e aggiornamento. La Giunta le individua tenendo conto del numero degli aderenti e dell’adeguatezza di sedi e strutture disponibili.
Ingressi gratuiti e agevolazioni
Le figure professionali regolarmente iscritte negli elenchi hanno diritto, durante l’esercizio dell’attività professionale, all’ingresso gratuito in musei, gallerie, siti archeologici, monumenti, centri visita delle aree protette, parchi e giardini botanici di proprietà della Regione e degli enti locali regionali.
Per la guida turistica si applicano inoltre le agevolazioni previste dall’articolo 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza e il controllo sull’applicazione della legge spettano ai Comuni.
Sono previste sanzioni amministrative per:
- esercizio delle attività riservate senza abilitazione e senza iscrizione nell’elenco: da 200 a 600 euro;
- mancata esposizione del tesserino di riconoscimento: da 50 a 150 euro.
In caso di reiterazione, gli importi sono raddoppiati.
Per accertamento e irrogazione si applica la disciplina generale della legge n. 689/1981.
Abrogazioni e regime transitorio
La legge abroga espressamente le precedenti leggi regionali n. 34/1991 e n. 42/1996, oltre a varie disposizioni delle leggi regionali n. 33/1993, n. 6/1997 e una modifica alla l.r. n. 7/1997.
Sul piano transitorio:
- le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, gli accompagnatori della natura e gli accompagnatori di turismo equestre già regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore sono iscritti negli elenchi su domanda;
- a tali soggetti il tesserino è rilasciato se in regola con gli obblighi di aggiornamento;
- fino all’approvazione del nuovo elenco previsto per i siti speciali resta valido l’elenco già approvato ai sensi della previgente disciplina;
- i possessori dell’attestato FCI di maestro di mountain bike hanno diritto a un credito formativo per i corsi ed esami previsti.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
La legge prevede un onere annuo complessivo di 30.000 euro a decorrere dal 2003, coperto in parte mediante utilizzo di stanziamenti già iscritti in bilancio e con destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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