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Legge

L.R. Valle d'Aosta 2/2003

Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 2/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Valle d'Aosta, la promozione, tutela e valorizzazione dell'artigianato di tradizione, istituendo Albo dei Maestri artigiani e Registro dei produttori, prevedendo contributi per manifestazioni fieristiche e corsi di formazione, nonché sanzioni e regole transitorie. È abrogata dal 18 marzo 2025, salvo gli articoli 13-17, che restano efficaci fino al 1° gennaio 2027.

Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione

Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione

La legge disciplina, per la Valle d'Aosta, la promozione dell’artigianato di tradizione, la qualificazione degli operatori, la partecipazione alle manifestazioni fieristiche e il sostegno alla formazione nelle tecniche di lavorazione artigianali. L’atto è oggi in gran parte abrogato dalla legge regionale 18 marzo 2025, n. 6, con permanenza temporanea degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 fino al 1° gennaio 2027.

Finalità e definizioni

La Regione persegue lo sviluppo dell’artigianato di tradizione, tutelandone tecniche di lavorazione e prodotti e valorizzando i produttori operanti nel settore. La disciplina si fonda su una nozione di artigianato di tradizione legata al patrimonio storico e culturale valdostano, all’uso di materiali storicamente presenti o riconducibili alla tradizione locale e a tecniche prevalentemente manuali, con esclusione di processi interamente in serie.

La legge distingue tra produttori professionali e non professionali e definisce anche le “categorie” di produzione, i materiali rilevanti e le associazioni di produttori costituite con atto pubblico. L’elenco dei materiali è definito dalla Giunta regionale, sentiti IVAT e Comité des traditions valdôtaines.

Categorie dell’artigianato di tradizione

Le produzioni tradizionali sono ricondotte a categorie tipiche, tra cui:

  • attrezzi ed oggetti per l’agricoltura;
  • lavorazioni in ferro battuto;
  • mobili;
  • intaglio decorativo;
  • oggetti torniti;
  • oggetti in vannerie;
  • sculture;
  • tessuti, calzature e accessori per l’abbigliamento;
  • lavorazioni in pelle e cuoio;
  • altri oggetti per la casa.

La Giunta regionale definisce, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, le lavorazioni e gli oggetti ammessi in ciascuna categoria, sentiti IVAT e Comité des traditions valdôtaines.

Albo dei Maestri artigiani: requisiti e iscrizione

È istituito presso la struttura regionale competente l’Albo dei Maestri artigiani. Possono chiederne l’iscrizione i titolari e i soci d’opera di imprese artigiane iscritte all’Albo regionale delle imprese artigiane e i soci delle cooperative artigiane richiamate dalla legge regionale n. 44/1991.

Per l’iscrizione sono richiesti:

  • almeno 8 anni di anzianità professionale nel settore;
  • adeguata capacità professionale, desumibile da premi, titoli di studio, diplomi, attestati o altri elementi equivalenti;
  • perizia e capacità di trasmettere conoscenze e tecniche, dimostrate dall’avere avuto apprendisti o dall’avere insegnato per almeno 5 anni in corsi di tecniche artigianali.

L’iscrizione è disposta dal dirigente competente entro 60 giorni dall’istanza. Il diniego è impugnabile con ricorso al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla comunicazione.

Obblighi, controlli e sanzioni sul titolo di Maestro artigiano

Chi perde uno dei requisiti deve comunicarlo alla struttura competente entro 30 giorni. La mancata comunicazione è sanzionata con una multa da 250 a 1.000 euro.

L’uso della qualifica di Maestro artigiano senza iscrizione all’Albo comporta una sanzione da 500 a 2.500 euro. Per queste sanzioni si applica la legge n. 689/1981.

Presso la struttura competente opera una Commissione per la tenuta dell’Albo, con funzione di vigilanza sul corretto uso della qualifica e segnalazione delle violazioni. La Commissione è composta da rappresentanti istituzionali e del settore e la Giunta ne disciplina il funzionamento.

Promozione, manifestazioni fieristiche e attività di valorizzazione

La Regione promuove l’artigianato di tradizione tramite l’attività dell’IVAT, l’organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse regionale, contributi per l’organizzazione di eventi fieristici e altre iniziative di sostegno e valorizzazione, incluse mostre, concorsi e premi in denaro.

È prevista anche l’assegnazione di premi-acquisto per opere uniche di artigianato di tradizione realizzate da artigiani professionisti o Maestri artigiani meritevoli operanti in Valle d’Aosta. La selezione avviene tramite giuria nominata dalla Giunta, i cui componenti operano gratuitamente; le opere restano di proprietà della Regione, che ne assicura la fruizione pubblica o, in alternativa, può disporne la cessione gratuita a enti senza scopo di lucro per adeguata valorizzazione.

Partecipazione alle fiere e Registro dei produttori

Le manifestazioni fieristiche regionali destinate alla promozione delle produzioni tradizionali sono riservate ai produttori iscritti al Registro dei produttori di oggetti di artigianato. Possono partecipare anche imprese artigiane e alcuni produttori non professionali iscritti al Registro per oggetti in rame, ceramica, vetro, oro e argento interamente realizzati in Valle d’Aosta.

Se il tetto massimo di espositori non è raggiunto, possono essere ammessi anche altri produttori professionali e non professionali iscritti al Registro, purché producano in Valle d’Aosta con tecniche prevalentemente manuali; questi ultimi non possono superare il 30% degli espositori del settore tradizionale.

Il Registro è tenuto dalla struttura competente, che può trattare i dati personali per finalità istituzionali. L’iscrizione è prevista per produttori tradizionali, corsi di formazione riconducibili alle categorie artigiane e produttori di specifici oggetti in ceramica, rame, vetro, oro e argento, nonché per i produttori ammessi in via residuale. Sono previste iscrizione d’ufficio in prima applicazione, verifica dei requisiti, aggiornamento bimestrale, cancellazione per perdita dei requisiti e sanzioni per omesse comunicazioni dei dati anagrafici o per esposizione di produzioni non ammissibili.

Contributi per manifestazioni e iniziative fieristiche

Per iniziative di valorizzazione dell’artigianato di tradizione e per manifestazioni fieristiche autorizzate, la Regione può concedere contributi:

  • fino al 100% della spesa ammissibile per la millenaria Fiera del legno Sant’Orso di Donnas;
  • fino al 70% per iniziative o manifestazioni di carattere regionale;
  • fino al 50% per iniziative o manifestazioni di carattere locale.

Le domande devono essere corredate da preventivo di spesa, relazione illustrativa e criteri di partecipazione. Il termine ordinario è il 7 gennaio di ogni anno; per le manifestazioni che si svolgono a gennaio la domanda va presentata entro il 30 settembre dell’anno precedente. La Giunta definisce criteri, spese ammissibili, entità massima e ulteriori adempimenti. I contributi non sono cumulabili con altri benefici regionali per la stessa iniziativa.

Corsi di formazione sulle tecniche artigianali

La Regione incentiva corsi di apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali di tradizione, soprattutto per lavorazioni in progressivo abbandono, organizzati in Valle d’Aosta da enti pubblici o privati.

La Giunta stabilisce i criteri di svolgimento, inclusi periodi, qualifiche degli istruttori, programmi base, attestato finale, copertura assicurativa e compensi orari massimi per gli istruttori. La legge prevede contributi per la copertura delle spese, comprese quelle degli istruttori, con istanza corredata del programma formativo. I contributi sono concessi dal dirigente competente e liquidati a fine corso previa documentazione di spesa e dichiarazione congiunta di istruttore ed ente organizzatore.

Botteghe-scuola e formazione presso Maestri artigiani

La Regione promuove corsi teorico-pratici presso imprese artigiane o cooperative iscritte all’Albo, o presso sedi di terzi, con riconoscimento della qualifica di bottega-scuola durante l’iniziativa. I corsi sono finalizzati a consentire a soggetti motivati di vivere l’esperienza di bottega sotto la guida di un Maestro artigiano e a favorire nuove imprese.

I Maestri artigiani interessati presentano domanda secondo un bando annuale; il bando disciplina modalità di presentazione, criteri di valutazione, graduatoria in caso di risorse insufficienti, commissione valutatrice, funzionamento della commissione e compenso orario. La domanda deve includere un progetto formativo per ciascun allievo.

Dopo l’istruttoria, la Giunta approva l’istituzione dei corsi, individua gli allievi e approva il disciplinare di incarico e la convenzione tra Maestro, allievo e Regione. Il Maestro deve assistere l’allievo per l’intero corso, fornire il materiale didattico, non può formare più di tre allievi per biennio né superare 200 ore annue per allievo, e deve usare locali e attrezzature conformi alla normativa su igiene e sicurezza.

Riconoscimento finale della formazione

Al termine dei corsi presso le botteghe-scuola, le competenze acquisite sono accertate con un esame teorico-pratico secondo le regole della legge regionale sulla formazione professionale.

Disposizioni finanziarie

La legge quantifica la spesa per l’applicazione degli articoli relativi a promozione, contributi e formazione e individua le coperture nei bilanci regionali, autorizzando la Giunta alle necessarie variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al bilancio regionale secondo i capitoli indicati.

Abrogazioni e regime di efficacia

La legge regionale 13 maggio 1993, n. 31, articolo 3, comma 1, lettera c), è abrogata. Inoltre, l’intero provvedimento è stato successivamente abrogato dalla legge regionale 18 marzo 2025, n. 6, con esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, la cui abrogazione decorre dal 1° gennaio 2027. Perciò le disposizioni sulla formazione presso le botteghe-scuola restano temporaneamente applicabili fino a tale data.

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