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Legge

L.R. Valle d'Aosta 3/2003

Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 3/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge abolisce i controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e scioglie la Commissione regionale di controllo, con effetto già dal 2001 per i controlli su Comuni, Comunità montane e Consorzi. Introduce poi il controllo preventivo su statuti, regolamenti, bilanci e consuntivi di alcuni enti pubblici regionali non economici, con esecutività automatica salvo annullamento o richiesta istruttoria entro 30 giorni.

Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli enti locali e disciplina del controllo sugli atti di alcuni enti regionali

Soppressione del controllo preventivo sugli enti locali e nuovo assetto dei controlli regionali

La legge regionale disciplina la cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e, parallelamente, individua alcuni atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione soggetti a controllo preventivo di legittimità da parte delle strutture regionali competenti per materia. La disciplina opera esclusivamente nell’ambito della Regione Valle d’Aosta.

Abolizione dei controlli sugli enti locali

È abrogata la legge regionale 23 agosto 1993, n. 73, con conseguente cessazione dei controlli preventivi di legittimità da essa previsti. La Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali è sciolta dalla data di entrata in vigore della legge.

Per i controlli sugli atti di Comuni, Comunità montane e Consorzi tra enti locali, la legge stabilisce che essi si considerano comunque cessati dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Controllo preventivo sugli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione

Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle strutture regionali competenti, individuate dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 45/1995, i seguenti atti:

  • statuto, se approvato dagli organi dell’ente;
  • regolamenti;
  • bilancio preventivo e relative variazioni;
  • conto consuntivo.

Il controllo riguarda gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione indicati dalla legge, tra cui il Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, l’Institut régional Adolfo Gervasone, il Museo minerario regionale e il Comitato regionale per la gestione venatoria. Alcune lettere dell’elenco originario risultano poi abrogate, ma la disciplina mantiene il riferimento agli enti ancora ricompresi nel testo vigente.

Pubblicazione delle deliberazioni ed efficacia

Le deliberazioni degli enti soggetti a controllo devono essere pubblicate all’albo dell’ente entro otto giorni dall’adozione, per una durata di quindici giorni, salvo diverse disposizioni di legge.

Le deliberazioni diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione, salvo il diverso regime del controllo preventivo. In particolare, gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi se, entro trenta giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente non comunica un provvedimento motivato di annullamento e non richiede elementi istruttori integrativi. L’atto è comunque esecutivo se, prima della scadenza del termine, la struttura regionale comunica di non aver riscontrato vizi di legittimità.

La richiesta di elementi istruttori sospende una sola volta il termine di controllo, che riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

Disposizioni di abrogazione

La legge abroga espressamente la legge regionale 3 maggio 1983, n. 19 e il regolamento regionale 3 maggio 1983, n. 1. Abroga inoltre una serie di disposizioni di precedenti leggi e regolamenti regionali, per adeguare l’ordinamento alla soppressione della Commissione regionale di controllo e al nuovo assetto dei controlli.

Regime transitorio

I procedimenti di controllo ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, relativi agli atti degli enti indicati nell’articolo 9, sono trasmessi immediatamente dal segretario della Commissione alla struttura regionale competente, che prosegue il controllo secondo le nuove modalità.

I procedimenti ancora pendenti relativi agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Consorterie si estinguono.

Obsolescenza pratica della disciplina

La parte della legge relativa alla soppressione della Commissione e alla cessazione dei controlli sugli enti locali ha ormai effetto storico e non ha più applicazione pratica. Anche il regime transitorio è esaurito. Rimane solo un assetto di controllo riferito a specifici enti regionali, ma la norma nel suo complesso è in larga parte superata e pertanto da considerarsi obsoleta sotto il profilo operativo.

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