Sentenza del 16/06/2017 n. 897 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - enti associativi - attività commerciale - regime fiscale agevolato - requisiti - democraticità della gestione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha contestato all'associazione la perdita dei requisiti sostanziali per beneficiare dei regimi fiscali agevolati previsti per le associazioni sportive dilettantistiche e per le associazioni di promozione sociale. Dai libri sociali, dai verbali e dalla documentazione amministrativa emergeva che le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo erano composte sempre dalle stesse cinque persone, senza prova di regolari convocazioni né della partecipazione degli altri soci, i quali non risultavano coinvolti nell'approvazione di bilanci, rendiconti, preventivi, spese e nomine. La gestione è stata quindi ritenuta solo formalmente democratica e, in concreto, accentrata e autoelettiva. Inoltre, i partecipanti ai corsi versavano, oltre alla quota associativa, corrispettivi variabili in funzione delle prestazioni fruite, elemento indicativo dello svolgimento di attività commerciale. L'Ufficio ha pertanto accertato induttivamente un reddito d'impresa di euro 18.885,00 per il 2008, a fronte dell'omessa dichiarazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso dell'associazione. Ha ritenuto correttamente identificata l'associazione nell'avviso, a prescindere dal passaggio da associazione sportiva dilettantistica ad associazione di promozione sociale e dall'estinzione intervenuta prima della notifica. Ha inoltre stabilito che la violazione sistematica delle regole statutarie di partecipazione, trasparenza e democraticità comportava la perdita dei requisiti agevolativi e la configurazione dell'attività come commerciale. Il ricorso introduttivo è stato quindi respinto e l'associazione è stata condannata al pagamento di euro 300,00 per le spese del grado, oltre al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 148 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La disposizione disciplina, tra l'altro, il trattamento fiscale delle attività svolte dagli enti associativi e richiede il rispetto delle condizioni sostanziali previste per la non commercialità di determinate prestazioni rese agli associati.
Art. 90, comma 18, della legge 289/2002, come modificato dalla legge 128/2004
La clausola della democraticità si intende violata quando la specifica azione od omissione dell'associazione renda sistematicamente inapplicabile la relativa disposizione statutaria.
Per le associazioni sportive dilettantistiche, la democraticità non è soddisfatta dalla sola previsione statutaria: occorre che convocazioni, partecipazione dei soci, elezione degli organi e approvazione degli atti di gestione siano effettivi e documentabili.
Legge 383/2000, art. 3
I requisiti sostanziali delle associazioni di promozione sociale comprendono il funzionamento coerente con lo statuto e una gestione partecipata e trasparente; la mera qualificazione formale dell'ente non è sufficiente.
Legge 398/1991
Il regime fiscale agevolato presuppone il rispetto effettivo dei requisiti dell'ente associativo e delle regole di funzionamento democratico; irregolarità sistematiche e sostanziali possono determinarne la decadenza.
Art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973
Consente la ricostruzione induttiva del reddito d'impresa quando la contabilità o gli adempimenti dichiarativi non consentano una determinazione ordinaria; nel caso concreto la ricostruzione è stata ritenuta fondata su elementi oggettivi, tra cui compensi agli insegnanti, ore di lezione e ricevute di iscrizione.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 26848/2014
Il giudice non deve confutare espressamente ogni singola argomentazione delle parti quando le ragioni decisive della pronuncia risultano incompatibili con le tesi non accolte.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 4872/2015
La corresponsione di importi ulteriori rispetto alla quota associativa, parametrati alla prestazione concretamente fruita, può costituire un indice dello svolgimento di attività commerciale.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 22578/2012
La partecipazione meramente formale degli utenti all'associazione, l'assenza di poteri decisionali e la cessazione della qualità di socio al cessare della fruizione della prestazione sono elementi idonei a mettere in dubbio la genuinità del rapporto associativo.
Massime di principio
- Per accedere a un regime fiscale agevolato non basta la denominazione dell'ente, l'iscrizione formale o la presenza di clausole conformi nello statuto: occorre dimostrare il concreto rispetto delle regole associative.
- La democraticità della gestione deve essere effettiva e documentabile. Convocazioni, presenze, votazioni, elezioni degli organi e approvazione dei bilanci devono coinvolgere realmente la base associativa, non soltanto un ristretto gruppo dirigente.
- La reiterata partecipazione alle assemblee delle sole persone che compongono il consiglio direttivo, con autoapprovazione del proprio operato e autoelezione degli organi, può comportare la perdita dei requisiti agevolativi.
- Quando gli associati pagano somme ulteriori rispetto alla quota associativa, determinate in base alle lezioni, al tempo o alle prestazioni concretamente utilizzate, tali somme possono essere considerate corrispettivi commerciali.
- Nel caso di soci minorenni, la partecipazione e la rappresentanza dei genitori devono essere organizzate e provate secondo lo statuto; la minore età non giustifica l'assenza totale della base associativa dalla vita dell'ente.
- La trasformazione formale da associazione sportiva dilettantistica ad associazione di promozione sociale non elimina la necessità di rispettare i requisiti comuni di trasparenza, partecipazione e gestione democratica.
- In presenza di omessa dichiarazione e perdita del regime agevolato, l'Amministrazione può ricostruire induttivamente i ricavi utilizzando elementi oggettivi e coerenti, come corrispettivi riscossi, ore di attività, costi degli istruttori e registri delle presenze.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 14992 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 15035 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 16 giu 2017Sentenza del 16/06/2017 n. 126 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →