Ordinanza del 06/12/2016 n. 1630 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Non necessario - Oggetto - Sentenza di appello che ha confermato la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso - Interesse - Carenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza cautelare prevista dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 deve essere valutata esclusivamente sotto il profilo del periculum in mora, senza necessità di fumus boni iuris. È tuttavia inammissibile per carenza d’interesse quando riguarda una sentenza d’appello che ha confermato il rigetto del ricorso di primo grado, poiché la sospensione di una pronuncia meramente dichiarativa non impedirebbe gli effetti dell’atto impugnato.
Inammissibilità della sospensione di una sentenza d’appello confermativa del rigetto del ricorso per carenza d’interesse
Inammissibilità dell’istanza di sospensione della sentenza d’appello
La pronuncia riguarda un’istanza di sospensione proposta ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, avente a oggetto una sentenza di secondo grado che ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso originario. L’istanza è stata ritenuta inammissibile per carenza d’interesse.
Presupposti della tutela cautelare
La fondatezza dell’istanza di sospensione deve essere esaminata esclusivamente con riferimento al periculum in mora, cioè al rischio di un pregiudizio derivante dall’esecuzione o dagli effetti della decisione impugnata. Secondo il contenuto letterale dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, non è invece necessario procedere alla valutazione del fumus boni iuris quale autonomo requisito della domanda cautelare.
Carenza d’interesse nel caso di sentenza confermativa del rigetto
L’interesse alla sospensione manca quando la sentenza d’appello si limita a confermare una sentenza di primo grado che aveva già respinto il ricorso. In tale situazione, la decisione di secondo grado ha natura dichiarativa e non determina, di per sé, un mutamento della situazione giuridica antecedente.
La sospensione della pronuncia lascerebbe quindi sostanzialmente invariata la situazione esistente prima della decisione della Commissione Regionale. Non sarebbe, pertanto, idonea a impedire o neutralizzare gli effetti prodotti dall’atto originariamente impugnato.
Principio applicato
L’istanza cautelare è inammissibile per carenza d’interesse quando la sospensione richiesta non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale. Ciò si verifica, in particolare, se la sentenza di appello ha confermato il rigetto del ricorso e la sua sospensione non è in grado di incidere sugli effetti dell’atto impugnato.
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