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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14278/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva promosso un giudizio di equa riparazione per l'asserita irragionevole durata di un processo civile di responsabilità professionale da colpa medica, iniziato nel 2007 e definito con rigetto in primo grado e con declaratoria di improcedibilità dell'appello in secondo grado. La Corte d'appello di Napoli, in sede di opposizione, aveva respinto la domanda di indennizzo ritenendo non superata la presunzione di insussistenza del pregiudizio nei casi di estinzione per rinuncia o inattività delle parti, richiamando l'art. 2-sexies della L. 89/2001. In cassazione il ricorrente ha impugnato tale decisione; tuttavia il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché non era stata depositata, insieme al ricorso, la copia autentica del provvedimento impugnato con la relativa relazione di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito del provvedimento impugnato nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha richiamato un precedente specifico in materia di equa riparazione, secondo cui l'omesso deposito della copia autentica del decreto della corte territoriale determina improcedibilità, salvo che il provvedimento sia stato depositato dal controricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    copia autentica della sentenza o del provvedimento impugnato con la relativa relazione di notificazione

    Il mancato deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della copia autentica del provvedimento impugnato e della relativa notificazione determina improcedibilità del ricorso, salvo deposito ad opera del controricorrente.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-sexies

    presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio di irragionevole durata del processo in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, opera la presunzione di mancato pregiudizio nei casi di estinzione per rinuncia o inattività delle parti.

  • artt. 306 e 307 c.p.c.

    estinzione per rinuncia o inattività delle parti

    Sono richiamati come fattispecie di estinzione processuale rilevanti ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio da durata irragionevole.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    equa riparazione per irragionevole durata del processo

    Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo per eccessiva durata del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, con la relativa relazione di notificazione, è requisito di procedibilità del ricorso; la sua omissione comporta improcedibilità, salvo che il documento risulti comunque depositato dalla controparte.
  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti può operare una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio, superabile solo con elementi contrari idonei.
  • La verifica della procedibilità del ricorso per cassazione precede l'esame del merito e può essere rilevata dalla Corte anche in assenza di contestazione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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