Cassazione Civile, Ordinanza n. 14278/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un giudizio di equa riparazione per l'asserita irragionevole durata di un processo civile di responsabilità professionale da colpa medica, iniziato nel 2007 e definito con rigetto in primo grado e con declaratoria di improcedibilità dell'appello in secondo grado. La Corte d'appello di Napoli, in sede di opposizione, aveva respinto la domanda di indennizzo ritenendo non superata la presunzione di insussistenza del pregiudizio nei casi di estinzione per rinuncia o inattività delle parti, richiamando l'art. 2-sexies della L. 89/2001. In cassazione il ricorrente ha impugnato tale decisione; tuttavia il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché non era stata depositata, insieme al ricorso, la copia autentica del provvedimento impugnato con la relativa relazione di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione per omesso deposito del provvedimento impugnato nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha richiamato un precedente specifico in materia di equa riparazione, secondo cui l'omesso deposito della copia autentica del decreto della corte territoriale determina improcedibilità, salvo che il provvedimento sia stato depositato dal controricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
copia autentica della sentenza o del provvedimento impugnato con la relativa relazione di notificazione
Il mancato deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della copia autentica del provvedimento impugnato e della relativa notificazione determina improcedibilità del ricorso, salvo deposito ad opera del controricorrente.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-sexies
presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio di irragionevole durata del processo in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, opera la presunzione di mancato pregiudizio nei casi di estinzione per rinuncia o inattività delle parti.
artt. 306 e 307 c.p.c.
estinzione per rinuncia o inattività delle parti
Sono richiamati come fattispecie di estinzione processuale rilevanti ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio da durata irragionevole.
L. 24 marzo 2001, n. 89
equa riparazione per irragionevole durata del processo
Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo per eccessiva durata del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, con la relativa relazione di notificazione, è requisito di procedibilità del ricorso; la sua omissione comporta improcedibilità, salvo che il documento risulti comunque depositato dalla controparte.
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti può operare una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio, superabile solo con elementi contrari idonei.
- La verifica della procedibilità del ricorso per cassazione precede l'esame del merito e può essere rilevata dalla Corte anche in assenza di contestazione della controparte.
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