Cassazione Civile, Sentenza n. 23696/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I contribuenti hanno impugnato avvisi di accertamento (IRAP, IVA e conseguenti maggiori IRPEF per trasparenza) relativi ai periodi 2007-2008, lamentando la nullità degli atti per difetto di motivazione per non essere stato allegato agli avvisi il processo verbale di constatazione (PVC) da cui gli avvisi traevano origine. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendo che la mancata notificazione del PVC ai soci (notificato solo al curatore) violasse l'obbligo di motivazione. L'Agenzia ha ricorso in Cassazione deducendo (i) che l'atto impositivo può motivare per relationem riproducendo nelle parti essenziali il contenuto dell'atto istruttorio senza necessità di allegazione; e (ii) che il PVC, pur notificato solo al curatore, era comunque "agevolmente conoscibile" dai soci falliti in virtù del loro diritto di accesso al fascicolo fallimentare, per cui non sussisterebbe vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (1) il giudice d'appello aveva annullato gli atti senza accertare se l'atto impositivo avesse riprodotto per relationem le parti essenziali del PVC; (2) anche qualora il PVC non fosse stato riprodotto, esso era "agevolmente conoscibile" dal contribuente dichiarato fallito poiché il curatore detiene la documentazione e il fallito ha il diritto di accesso al fascicolo del fallimento. La Corte ha quindi enunciato il principio che l'obbligo di motivazione dell'Amministrazione è assolto quando l'atto impositivo riferisca a un PVC precedentemente notificato al curatore del fallimento, essendo tale atto agevolmente conoscibile dal contribuente soggetto a procedura concorsuale. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Friuli-Venezia Giulia in diversa composizione per il prosieguo e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per i motivi di cassazione relativi alla violazione di legge e alla errata applicazione di principi giurisprudenziali
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7, comma 1
Richiama l'obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte discute quando tale obbligo è assolto mediante riproduzione per relationem o quando richiede allegazione dell'atto presupposto
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
Disposizione richiamata in tema di motivazione degli atti impositivi e necessità di rendere conoscibili i presupposti dell'accertamento
legge fallimentare, art. 147
Riguarda la posizione dei soci nelle procedure concorsuali; nel caso i soci erano dichiarati falliti ex art. 147 e ciò ha rilevanza sulla notificazione degli atti e sull'accesso al fascicolo del fallimento
codice civile, art. 2261
Riferimento al potere dei soci di consultare la documentazione della società, utilizzato come parametro di "agevole conoscibilità" degli atti presupposti negli accertamenti
legge fallimentare, art. 90, comma 2
Indica le eccezioni al diritto di accesso al fascicolo del fallimento (es. atti secretati, relazione ex art. 33), ma in generale conferma il diritto di accesso del fallito alla documentazione
d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 199, comma 2
Richiamato relativamente alle regole sull'accesso alla documentazione del procedimento concorsuale e sulle eventuali limitazioni
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è validamente motivato per relationem se riproduce nelle parti essenziali il contenuto dell'atto istruttorio presupposto; in tal caso non è necessario allegare il documento originario.
- Se l'atto presupposto non è riprodotto nell'avviso, l'Amministrazione è tenuta ad allegarlo solo se il documento non è "conosciuto né agevolmente conoscibile" dal contribuente mediante ordinaria diligenza.
- Nel caso di contribuenti soggetti a procedura concorsuale (es. fallimento), un PVC notificato al curatore è considerato "agevolmente conoscibile" dal debitore/fallito, atteso il diritto di accesso al fascicolo del fallimento e la funzione del curatore quale detentore della documentazione; pertanto l'omessa allegazione non determina automaticamente nullità dell'atto impositivo.
- L'Amministrazione può bilanciare esigenze di economia procedimentale e diritto di difesa: quando i documenti di supporto sono pubblici o facilmente reperibili (es. accessibili via web o nel fascicolo fallimentare), è lecito motivare per relationem senza allegazione.
- Se il contribuente non può ragionevolmente ottenere il documento presupposto (ricerca complessa o documenti non accessibili), il giudice può ritenere necessaria l'allegazione per garantire il diritto di difesa.
Testo integrale
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