Cassazione Civile, Sentenza n. 23615/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento per accise su ettanidri (ammanco di 1.265,30 ettolitri di alcole etilico) originato da accessi e da una denuncia di furto; questioni principali: (i) illegittimità dell'atto emesso ante tempus (art.12, comma 7, l. n. 212/2000); (ii) prescrizione del credito tributario (art.15 TUA) in relazione alla pendenza del procedimento penale e al decreto di archiviazione; (iii) diritto all'abbuono delle accise ex art.4 TUA per furto/rapina; varie eccezioni procedurali e di nullità del PVC e dell'avviso di pagamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al motivo sulla prescrizione (ottavo motivo). Il collegio ha ritenuto che, per prodotti detenuti in regime di sospensione d'imposta, il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art.15 TUA decorre dal momento in cui l'Agenzia avrebbe potuto esercitare il diritto all'accisa (ossia dall'accertamento dello svincolo irregolare/immissione in consumo), e che la mera pendenza del procedimento penale non sospende automaticamente la prescrizione ai sensi dell'art.2935 c.c. salvo casi di occultamento doloso o di esercizio dell'azione penale che interrompa la prescrizione. Di conseguenza la notifica dell'atto nel 2012 è stata ritenuta tardiva e il credito prescritt o; la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso il merito accogliendo il ricorso della società contribuente, assorbendo gli altri motivi
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 4, comma 1
«qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile»
L'art.4 disciplina l'abbuono/estinzione dell'imposta in caso di perdite irrimediabili; la Corte precisa che, per prodotti in regime di sospensione, l'abbuono non opera automaticamente per il solo furto: è necessario dimostrare circostanze estranee alla sfera imprenditoriale, imprevedibili e inevitabili (caso fortuito/forza maggiore) o la distruzione del bene
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 15, commi 1 e 3
art.15, comma 1: decorrenza della prescrizione "dal giorno in cui l'agenzia fiscale avrebbe potuto esercitare il proprio diritto all'accisa nei confronti della società contribuente"; art.15, comma 3: disciplina dell'interruzione in caso di esercizio dell'azione penale
Il termine prescrizionale per l'accisa decorre dal momento di esigibilità (immissione in consumo/accertamento dello svincolo irregolare). L'interruzione della prescrizione prevista in relazione all'azione penale opera quando è effettivamente promosso l'atto interruttivo (esercizio dell'azione penale), non per la mera pendenza del procedimento
l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
La previsione autorizza emissione dell'atto ante tempus per comprovate ragioni di urgenza; tali ragioni devono essere effettive e documentate e non possono essere introdotte ex novo in grado d'appello per giustificare un atto emesso prima del decorso dei termini
cod. civ., art. 2935
L'art.2935 riguarda l'impedimento legale all'esercizio del diritto; la Corte precisa che la mera pendenza del procedimento penale non costituisce automaticamente un impedimento ai sensi dell'art.2935 in grado di sospendere la prescrizione, salvo ipotesi di occultamento doloso o altri impedimenti legali effettivi
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 18
Attribuisce all'Ufficio poteri di accesso e verifica nel deposito fiscale e costituisce base per i verbali di constatazione e le misurazioni (procedimento di accertamento dello svincolo e dell'ammanco)
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-81/15 Kapnoviomichania Karelia; C-95/19 Silcompa; C-314/07 SPMR)
La giurisprudenza comunitaria afferma la responsabilità del depositario autorizzato per l'accisa in presenza di irregolarità salvo che ricorrano circostanze del tutto estranee alla sfera imprenditoriale, imprevedibili e inevitabili che escludano l'immissione in consumo; tali orientamenti sono stati richiamati per escludere automaticamente l'abbuono nel caso di furto senza prova di distruzione o caso fortuito
Massime di principio
- Per prodotti soggetti ad accisa detenuti in regime di sospensione, l'obbligazione tributaria si considera sorta all'atto dello svincolo irregolare o dell'immissione in consumo accertata; il termine prescrizionale decorre da tale momento
- La mera pendenza di un procedimento penale non sospende automaticamente la prescrizione del credito tributario: l'interruzione o sospensione operano solo se previsto dalla norma (es. esercizio dell'azione penale) o sussiste un impedimento reale come l'occultamento doloso
- L'abbuono ex art.4 TUA non si applica automaticamente al furto: occorre dimostrare che la perdita sia irrimediabile e dovuta a fattori estranei all'attività imprenditoriale (caso fortuito/forza maggiore) o la distruzione del bene
- L'emissione di atti ante tempus ai sensi dello Statuto del contribuente richiede documentate ragioni di urgenza antecedenti e pertinenti; motivazioni sopravvenute o formulate solo in appello non giustificano l'atto
- In casi simili è essenziale conservare e produrre prova documentale tempestiva (es. elementi che attestino la distruzione del bene, denunce, verbali, date di svincolo) e monitorare i termini prescrizionali per evitare la decadenza del diritto all'accertamento
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