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Circolare

Circolare numero 65 del 19-04-2021

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto Sostegni) - in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto-legge n. 104 del 2020, al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, la presente circolare reca le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di erogazione, i destinatari, i requisiti e le incompatibilita delle indennità previste dallart. 10 del decreto Sostegni: indennità una tantum di 2.400 euro per chi ha già fruito delle indennità dei decreti precedenti e indennità onnicomprensive di 2.400 euro per diverse categorie (stagionali, somministrati, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati vendite a domicilio, a tempo determinato nel turismo, lavoratori dello spettacolo) che non hanno già usufruito delle precedenti misure. Sono specificati i requisiti temporali e contributivi, le esclusioni e incompatibilità (pensioni dirette, taluni trattamenti di disoccupazione, Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza), le modalità di domanda, il termine, il finanziamento e le istruzioni contabili; infine viene disposta la sospensione del requisito delle 30 giornate per laccesso alla NASpI per eventi di disoccupazione nel 2021.

Attuazione art. 10 del decreto‑legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) - indennità COVID-19 (una tantum e onnicomprensive)

Punti principali

Importo e natura delle indennità

Importo unico di 2.400 euro per lindennità una tantum e per tutte le indennità onnicomprensive previste dallart. 10; non concorrono alla formazione del reddito (esente TUIR); nessun accredito di contribuzione figurativa e nessun assegno per il nucleo familiare durante la fruizione

Destinatari dellindennità una tantum (comma 1)

I lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dagli articoli 15 e/o 15‑bis del decreto Ristori riceveranno automaticamente lindennità di 2.400 euro senza dover presentare nuova domanda; erogazione con le stesse modalita già utilizzate

Indennità onnicomprensive per stagionali e somministrati nel turismo e stabilimenti termali (comma 2)

Possono fare domanda i lavoratori stagionali e i somministrati impiegati nel settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto tra 1/1/2019 e 23/3/2021 e che abbiano svolto almeno 30 giornate nello stesso periodo; non devono essere titolari di pensione diretta, NASpI al 23/3/2021 né di rapporto di lavoro dipendente al 24/3/2021

Elenco attività ammissibili (ATECO/CSC)

La circolare individua, sulla base della classificazione ATECO 2007 e dei codici CSC, le attività riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali cui collegare lassunzione del diritto allindennità (alberghi, ristorazione, agenzie viaggi, stabilimenti termali, campeggi, ecc.)

Regole specifiche per i lavoratori in somministrazione

I controlli saranno centralizzati usando le comunicazioni UniSomm; in caso di esito negativo la domanda sarà messa in preavviso di reiezione e potrà essere riesaminata a fronte di documentazione (contratto, lettera di assegnazione o certificazione dellagenzia utilizzatrice)

Altre categorie ammesse (comma 3 e seguenti)

Indennità onnicomprensive di 2.400 euro per: a) stagionali e somministrati in settori diversi dal turismo (30 giornate nel periodo 1/1/2019-23/3/2021); b) lavoratori intermittenti (almeno 30 giornate nel periodo); c) autonomi occasionali privi di partita IVA iscritti alla Gestione separata con almeno 1 contributo mensile nel periodo; d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito 2019 >5.000 euro, partita IVA attiva e iscrizione Gestione separata

Lavoratori a tempo determinato e dello spettacolo (commi 5 e 6)

Lavoratori a tempo determinato nel turismo e stabilimenti termali che cumulano requisiti di durata (almeno 30 giornate nel 2019-23/3/2021 e almeno 30 giornate nel 2018) possono accedere; lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo con almeno 30 giornate (reddito <=75.000) o 7 contributi giornalieri (reddito <=35.000) nel periodo 1/1/2019-23/3/2021 sono destinatari dellindennità, con i consueti limiti di incompatibilità

Presentazione della domanda e termini

I beneficiari non precedentemente pagati devono presentare domanda telematica allINPS entro il 31 maggio 2021 tramite portale, patronati o contact center; credenziali ammesse: SPID L2+, CIE, CNS (PIN non più rilasciato dal 1/10/2020)

Finanziamento e monitoraggio

Limite di spesa complessivo per tutte le indennità (commi 1,2,3,5,6) pari a 897,6 milioni di euro per il 2021; lINPS monitora i flussi e segnala Ministero del Lavoro e MEF; in caso di scostamenti non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori

Incompatibilità e cumulabilità

Le indennità non sono cumulabili tra loro; incompatibili con pensioni dirette, con talune prestazioni COVID e con il Reddito di emergenza; per i beneficiari di Reddito di cittadinanza lincremento viene riconosciuto integra‑mentando il RdC fino alla soglia dellindennità; alcune indennità sono compatibili con NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola e assegno ordinario di invalidità; limitazioni per titolarità di cariche con emolumenti diversi dal solo gettone di presenza

Istruzioni contabili e fiscali

Vengono indicati i codici di conto GAU/GPA per la rilevazione delle spese e dei recuperi, la procedura di pagamenti accentrati e i conti per eventuali recuperi indebitamente erogati; gli oneri sono imputati a specifici conti e i rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale

Tutela e riesame automatico NASpI (semplificazione requisiti)

E possibile ricorso giudiziario avverso i provvedimenti INPS; disposizioni transitorie NASpI: per eventi di disoccupazione dal 1/1/2021 al 31/12/2021 non si applica il requisito delle 30 giornate nei 12 mesi precedenti, pertanto le domande precedentemente respinte per tale motivo devono essere riesaminate dufficio

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