Sentenza del 14/10/2021 n. 4570 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza Locale - Imu -Ici - Esenzione dal pagamento dell'Imu - Annotazione catastale di ruralità - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto: l'annotazione catastale di ruralità, da sola, è risultata insufficiente. Non è stata adeguatamente provata la natura strumentale degli immobili ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis d.l. 557/1993, né è stato dimostrato che si trattasse di abitazione principale rurale ai sensi del comma 3. Conseguenza: imposizione IMU confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esenzione IMU invocando l'annotazione catastale di ruralità sugli immobili. Il giudice ha valutato se tale annotazione fosse sufficiente a riconoscere l'esenzione prevista dall'art. 9 del d.l. 557/1993, in particolare alla luce del requisito della natura strumentale degli immobili previsto dal comma 3-bis e della limitazione dell'esenzione alle abitazioni rurali che costituiscono abitazione principale prevista dal comma 3.
Norme richiamate
codice civile, art. 2135
Definisce l'attività agricola e i criteri per individuare immobili strumentali all'attività agricola, fornendo il quadro per valutare la ruralità e la strumentalità degli immobili.
d.l. 557/1993, art. 9 comma 3
Prevede l'esenzione IMU per gli immobili rurali a destinazione abitativa solo se costituiscono abitazione principale; l'esenzione è quindi limitata a questa specifica fattispecie.
d.l. 557/1993, art. 9 comma 3-bis
Attribuisce al contribuente l'onere di dimostrare la natura strumentale degli immobili rispetto all'attività agricola; stabilisce che l'annotazione catastale di ruralità non è di per sé prova sufficiente.
CTP Viterbo, sent. n. 244/1/2021
Giurisprudenza conforme che afferma l'insufficienza dell'annotazione catastale di ruralità per ottenere l'esenzione IMU senza ulteriore prova della strumentalità o della qualità di abitazione principale rurale.
Massime di principio
- L'annotazione catastale di ruralità è un elemento utile ma non decisivo: da sola non garantisce l'esenzione IMU.
- Onere della prova sul contribuente: bisogna documentare la reale strumentalità degli immobili all'attività agricola secondo i parametri di legge (art. 9 comma 3-bis e art. 2135 c.c.).
- L'esenzione prevista dal comma 3 dell'art. 9 è limitata alle abitazioni rurali che costituiscono abitazione principale; immobili rurali non adibiti a prima casa non ne beneficiano automaticamente.
- In contenzioso è fondamentale produrre elementi concreti e integrativi (es. documentazione aziendale, iscrizioni, fatture, prove di utilizzo effettivo) oltre alla semplice annotazione catastale.
- Prima di contestare l'imposta conviene verificare e raccogliere la prova della sussistenza di tutti i requisiti normativi: destinazione d'uso effettiva, legame con l'attività agricola e, se invocata, la condizione di abitazione principale.
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