Ordinanza n. 1532/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito e parziale ostensione delle offerte tecniche degli operatori economici classificati prima della ricorrente nella gara per servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori destinati agli enti del Servizio sanitario regionale, Lotto 5 - Siracusa
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti conclusivi della procedura aperta relativa al Lotto 5 e ha chiesto, ai sensi degli artt. 64 e 116 c.p.a., l'accertamento del diritto all'ostensione integrale dei progetti tecnici e dei relativi allegati presentati dai concorrenti che la precedevano in graduatoria. L'amministrazione aveva trasmesso la documentazione con oscuramenti motivati dai controinteressati mediante generici riferimenti alla tutela di diritti e informazioni riservate ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 50/2016. La ricorrente ha dedotto che la conoscenza integrale delle offerte fosse indispensabile per verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti. La controinteressata costituita ha contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'istanza e ha invocato la protezione del proprio know-how; analoghe dichiarazioni erano state rese da altri operatori economici.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza ostensiva. Ha ritenuto adeguatamente specificato l'interesse difensivo della ricorrente, escludendo che l'istanza fosse carente di motivazione, poiché era diretta ad acquisire le offerte tecniche dei concorrenti meglio classificati per verificare criteri, sottocriteri e punteggi di gara. Ha affermato che la dichiarazione di segreti tecnici o commerciali da parte dei controinteressati non vincola l'amministrazione, la quale deve svolgere una valutazione critica e concreta del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese. Il generico richiamo al know-how non è sufficiente: l'oscuramento è legittimo soltanto quando siano dimostrate specifiche informazioni segrete, dotate di valore economico e protette da misure ragionevolmente idonee a conservarne la segretezza, secondo i criteri del Codice della proprietà industriale. Nel caso concreto, trattandosi di servizi di pulizia, il giudice ha ritenuto difficilmente configurabile un know-how con caratteristiche tali da prevalere sulle esigenze di accesso difensivo. L'amministrazione regionale è stata condannata a consentire l'ostensione completa delle offerte tecniche entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, e al pagamento di euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori in favore della ricorrente. Le spese sono state compensate con la controinteressata privata costituita e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite. Le ulteriori questioni di inammissibilità del ricorso sono state riservate all'udienza pubblica già fissata.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 50/2016
La disciplina dell'accesso applicabile alla gara è quella vigente al momento della procedura; la tutela dei segreti tecnici e commerciali non esclude automaticamente l'accesso, ma richiede una verifica concreta e motivata dell'amministrazione.
artt. 64 e 116 c.p.a.
Costituiscono la base processuale della domanda di accesso endoprocessuale proposta nel giudizio.
art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Individua i criteri rilevanti per accertare l'effettiva natura segreta delle informazioni commerciali, il loro valore economico e le misure di protezione adottate.
Massime di principio
- Nell'accesso alle offerte tecniche nell'ambito di una gara, la dichiarazione del concorrente circa l'esistenza di segreti tecnici o commerciali non può essere recepita automaticamente dall'amministrazione, che deve svolgere un vaglio critico, concreto e motivato sul contenuto delle dichiarazioni e dei documenti.
- L'oscuramento di parti dell'offerta tecnica è giustificato soltanto quando l'amministrazione accerti specifiche informazioni effettivamente segrete, dotate di valore economico e protette da misure ragionevolmente idonee a preservarne la segretezza, secondo i criteri dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale.
- L'interesse difensivo all'accesso alle offerte tecniche dei concorrenti meglio classificati è adeguatamente motivato quando il richiedente indica la necessità di verificare la corretta applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione e la coerenza dei punteggi attribuiti.
- Il generico richiamo al know-how aziendale, privo di una dimostrazione motivata della concreta segretezza commerciale delle informazioni, non è sufficiente a sottrarre un'offerta tecnica all'accesso difensivo.
- Nel settore dei servizi di pulizia, il riferimento al know-how non consente di per sé di prevalere sulle esigenze di ostensione, in assenza della prova di contenuti tecnici o commerciali specificamente segreti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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