Cassazione Penale, Ordinanza n. 30229/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di immigrazione. Il ricorso era affidato a un unico motivo: si denunciava un vizio di motivazione sia per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che secondo la difesa avrebbero dovuto essere riconosciute con giudizio di prevalenza sulla recidiva, sia quanto alla sussistenza del reato contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva valorizzato, in modo logico e coerente, la presenza di plurimi e gravi precedenti penali, elemento idoneo a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, perché la motivazione della sentenza di appello dava conto dei precedenti penali dell'imputato, considerati ostativi al beneficio richiesto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286 del 1998
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricostruirne oltre i limiti applicativi specifici del caso.
art. 133 c.p.
i parametri di cui alla disposizione possono essere richiamati nella motivazione sul riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche, quale giudizio di fatto rimesso al giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
pur non essendo espressamente citato nel testo, il provvedimento tratta del diniego delle circostanze attenuanti generiche; la motivazione può essere legittimamente fondata sui precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla presenza di precedenti penali, specie se plurimi e gravi, perché tale dato è idoneo a escludere un giudizio favorevole sulla capacità a delinquere e sulla meritevolezza del beneficio.
- La deduzione di un vizio di motivazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato contiene una motivazione effettiva e logicamente coerente sul punto devoluto, sicché il ricorso si risolve in una mera contrapposizione di valutazioni di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza dei relativi presupposti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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