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Provvedimento

Deliberazione n. 142 del 13/04/2023

Provvedimento del 13 aprile 2023

Garante Privacy142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento urgente già adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito che riguardava l’interessato e che poteva essere diffuso senza consenso sulla piattaforma. L’intervento mira a impedire l’ulteriore diffusione del contenuto, trasmesso in formato hash, e a prescrivere la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie, per dodici mesi, con misure idonee a evitare l’identificazione diretta dell’interessato. Il provvedimento è adottato e ratificato in tempi rapidi, in coerenza con la disciplina speciale sul c.d. revenge porn.

Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento urgente per impedire la diffusione di materiale intimo segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Telegram FZ-LLC - ratifica di provvedimento urgente su materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riferito all’interessato. Il procedimento si colloca nell’ambito della disciplina speciale contro la diffusione illecita di contenuti intimi online (c.d. revenge porn).

Origine del procedimento e quadro normativo

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante, rappresentando di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità il potere di intervenire in caso di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso.

Il provvedimento richiama inoltre:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003;
  • l’art. 144-bis del Codice, che impone al Garante di decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
  • l’art. 33 del regolamento del Garante n. 1/2019, come modificato, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento urgente per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.

Provvedimento urgente adottato il 27 marzo 2023

A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 9 del 27 marzo 2023, trasmessa in pari data al gestore della piattaforma.

Con tale atto è stato disposto che Telegram FZ-LLC:

  • adottasse immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservasse, ove acquisito in chiaro dalla piattaforma, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • adottasse misure idonee a impedire la diretta identificabilità dell’interessato;
  • comunicasse tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica da parte del Garante

Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento urgente con decisione del 13 aprile 2023, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019.

Esito pratico

Il provvedimento conferma l’efficacia dell’intervento urgente finalizzato a prevenire la circolazione online del materiale intimo segnalato e a preservarne, se necessario, la disponibilità per finalità probatorie nel rispetto della riservatezza dell’interessato. Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie né disposte ulteriori misure correttive oltre alla ratifica dell’ordine di blocco e della prescrizione di conservazione.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando il rischio che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite la piattaforma Telegram.org senza il suo consenso.

Intervento urgente del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 9 del 27 marzo 2023. Con tale provvedimento ha ordinato a Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori.

Conservazione a fini probatori

La conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione, se acquisito in chiaro dalla piattaforma, deve avvenire per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità dell’interessato, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, richiamate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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