Cassazione Civile, Ordinanza n. 33605/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza del Tribunale dichiarativa del suo fallimento. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 15 l.fall., sostenendo la nullità/non ritualità della notifica del ricorso e del decreto nel procedimento prefallimentare, perché la relata dell'ufficiale giudiziario non riporterebbe il tentativo di notifica né le ricerche svolte in loco. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 5 l.fall., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ritenuta inattiva da oltre tre anni e in stato di liquidazione. In corso di giudizio era stata formulata proposta di definizione anticipata che segnalava l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata corredata della notificazione/comunicazione integrale, o della deduzione che la cancelleria non avesse provveduto alla comunicazione; la proposta osservava anche che i motivi riproponevano sostanzialmente quelli già disattesi in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha aderito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto non superato l'onere di produzione della sentenza impugnata notificata o comunicata, necessario per verificare la tempestività del ricorso avverso la sentenza della corte d'appello resa sul reclamo fallimentare. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta, ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 15 L.F.
richiamato come parametro del primo motivo, ma la censura è stata ritenuta non decisiva ai fini del giudizio di legittimità, che è stato definito per improcedibilità per difetto di produzione della sentenza notificata/comunicata.
art. 5 L.F.
richiamato come parametro del secondo motivo; la Corte non è entrata nel merito della doglianza perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 18 L.F.
il combinato disposto dei commi 12, 13 e 14 è letto nel senso che la sentenza della corte d'appello sul reclamo fallimentare deve essere notificata a cura della cancelleria e che il termine per ricorrere per cassazione è di 30 giorni da tale notificazione/comunicazione integrale.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
il ricorrente deve produrre, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa notificazione o comunicazione integrale, oppure allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo è richiamato solo in ipotesi patologiche, quando la cancelleria non abbia eseguito la notificazione dovuta.
art. 45 disp. att. c.p.c.
la conoscenza legale del provvedimento è assicurata dalla trasmissione del testo integrale, anche via PEC, a cura della cancelleria.
art. 133, comma 2, c.p.c.
la norma è ritenuta non incidente sulle notificazioni/comunicazioni eseguite dalla cancelleria nelle ipotesi speciali disciplinate da norme derogatorie come l'art. 18 l.fall.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria e per la proposta di definizione anticipata che è stata condivisa dal Collegio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicati poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende.
art. 380 bis c.p.c.
la decisione conforme alla proposta comporta l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che decide sul reclamo contro la dichiarazione di fallimento, la parte ricorrente deve rispettare l'onere di produrre la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa notificazione o comunicazione integrale, oppure deve allegare specificamente che la cancelleria non vi abbia provveduto; il mero silenzio sul punto non consente di verificare la tempestività del ricorso e determina improcedibilità.
- Per le impugnazioni in materia fallimentare, il sistema speciale dell'art. 18 l.fall. prevale sulla disciplina generale dei termini di impugnazione: la comunicazione/notificazione integrale effettuata dalla cancelleria fa decorrere il termine breve di 30 giorni per il ricorso per cassazione, mentre il termine lungo opera solo in assenza dell'adempimento dovuto dalla cancelleria.
- La distinzione tra notificazione e comunicazione non è decisiva quando la legge impone alla cancelleria la trasmissione del provvedimento integrale: ciò che rileva è la legale conoscenza del testo completo della decisione ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
- Quando il ricorso è deciso conformemente alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con possibilità di condanna alla somma equitativa in favore della controparte e a quella ulteriore a favore della cassa delle ammende.
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