Cassazione Civile, Ordinanza n. 18748/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia concerne un avviso di accertamento relativo all’anno 2016, emesso dal Comune di Napoli per il prelievo dovuto in relazione a plurimi impianti pubblicitari installati su suolo comunale. La società contribuente ha impugnato la decisione della CTR che aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo legittima la pretesa comunale qualificata come "canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità", composto da una componente tributaria (ICP) e da una componente non tributaria per la locazione/occupazione di spazi pubblici. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti, tra gli altri, violazione del giudicato esterno per una precedente sentenza favorevole relativa ad annualità diversa, violazioni di norme tributarie sulla disciplina dell’ICP/CIMP, sulla decorrenza ed efficacia degli aumenti tariffari, sulla riserva di legge in materia tributaria e sul limite massimo delle tariffe; sono stati inoltre prospettati vizi processuali per omessa pronuncia, violazione del principio di non contestazione e omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha esaminato in via pregiudiziale il terzo motivo sul giudicato esterno, rigettandolo, e ha accolto il quinto motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla perdurante applicabilità dell’ICP in assenza del regolamento istitutivo del CIMP e sulla cessazione di efficacia, dal 1 gennaio 2013, delle maggiorazioni tariffarie deliberate prima del 26 giugno 2012. Ha inoltre precisato che la componente non tributaria per l’occupazione del suolo può restare cumulabile con l’ICP, ma deve essere commisurata all’effettiva occupazione del suolo pubblico mediante proiezione pubblicitaria, non alla mera superficie pubblicitaria, quando non sia operativo il CIMP.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, ha rigettato il terzo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché la CTR non ha applicato correttamente i principi in tema di efficacia temporale delle maggiorazioni tariffarie ICP e di criterio di commisurazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico collegato agli impianti pubblicitari.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno non può essere invocato per vincolare un diverso giudice nella sola attività interpretativa della norma, se la nuova decisione riguarda una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure di legittimità sono state veicolate come violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha accolto solo il motivo ritenuto fondato, dichiarando assorbiti gli altri.
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993
L’imposta comunale sulla pubblicità non esclude il pagamento di canoni di locazione o concessione commisurati all’effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario; il criterio corretto è la proiezione/effettiva occupazione del suolo.
art. 11, comma 10, legge n. 449/1997
Le maggiorazioni tariffarie deliberate dai Comuni prima dell’abrogazione hanno efficacia solo fino al 31 dicembre 2012, secondo l’interpretazione autentica richiamata dalla Corte.
art. 12 d.lgs. n. 507/1993
Dal 1 gennaio 2013 torna il regime delle tariffe base dell’imposta comunale sulla pubblicità, con nullità degli avvisi che applichino tariffe maggiorate per annualità successive.
art. 62 d.lgs. n. 446/1997
La sostituzione dell’ICP con il CIMP richiede l’adozione di un apposito regolamento conforme ai criteri di legge; il piano generale degli impianti è atto programmatico e non può supplire alla mancanza del regolamento.
art. 23 Cost.
È richiamata nel quarto motivo come parametro della riserva di legge in materia tributaria, ma non è oggetto della ratio decisoria accolta.
art. 52 d.lgs. n. 446/1997
È richiamato dalla parte ricorrente nel quarto motivo per contestare la disciplina tariffaria locale, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 3, legge n. 212/2000
È invocato dalla ricorrente sul tema dell’efficacia temporale delle disposizioni tributarie, ma la Corte decide la questione sulla base della disciplina speciale e dell’interpretazione autentica.
art. 54 d.lgs. n. 446/1997
Richiamato nel quinto motivo per contestare la disciplina tariffaria, ma non è decisivo nella motivazione accolta.
art. 23 d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012
L’abrogazione della facoltà di aumentare le tariffe dell’ICP non ha effetto per i Comuni che se ne erano già avvalsi prima della sua entrata in vigore, ma le maggiorazioni cessano comunque di operare oltre il 31 dicembre 2012 per la ricostruzione seguita dalla Corte.
art. 1, comma 739, l. n. 208/2015
La norma di interpretazione autentica è letta nel senso che gli aumenti tariffari deliberati prima del 26 giugno 2012 possono spiegare effetti solo fino al 31 dicembre 2012.
art. 243-bis, comma 8, lett. a), d.lgs. n. 267/2000
La facoltà dell’ente in riequilibrio finanziario di deliberare tariffe nella misura massima è subordinata alla preventiva procedura di riequilibrio e a una successiva deliberazione specifica; non opera automaticamente.
Massime di principio
- La sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari richiede l’adozione di un regolamento istitutivo conforme ai criteri legali; in mancanza, continua ad applicarsi l’ICP.
- Il piano generale degli impianti pubblicitari ha natura programmatica e non può supplire alla mancanza del regolamento necessario per istituire il CIMP.
- In assenza del CIMP, gli atti impositivi devono essere riferiti all’ICP, anche se il Comune abbia usato una diversa denominazione nell’avviso, purché sia individuabile il tributo sostanzialmente preteso.
- Le maggiorazioni tariffarie comunali deliberate prima del 26 giugno 2012 non possono essere applicate oltre il 31 dicembre 2012; dal 1 gennaio 2013 si ripristinano le tariffe base dell’ICP.
- L’ICP può cumularsi con un canone concessorio per l’occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario, ma tale canone deve essere commisurato all’effettiva occupazione/proiezione pubblicitaria e non alla mera superficie pubblicitaria quando la disciplina del CIMP non sia operativa.
- Il giudicato esterno non vincola il giudice successivo quanto alla mera interpretazione della norma giuridica, se la nuova controversia richiede una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti.
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