Sentenza n. 11437/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento per l'annullamento, previa sospensione “1) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 0633056 del 15/11/2023, pubblicato il 12/01/2024, di approvazione della graduatoria definitiva dei “Programmi” presentati nell'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, “recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021”, in particolare nella parte in cui ha collocato il “Programma” denominato “Latte di bufala del Sud Italia” presentato dalla ricorrente, quale “Soggetto proponente”, al posto n. 175 con attribuzione del punteggio di 83,67; 2) della graduatoria definitiva allegata al decreto direttoriale di cui al punto che precede, nella parte in cui il “Programma” denominato “Latte di bufala del Sud Italia” presentato dalla ricorrente, nell'ambito della predetta procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, risulta collocato al posto n. 175 con attribuzione del punteggio di 83,67; 3) del verbale della Commissione di valutazione del 19 ottobre 2023 e delle schede di valutazione ad esso allegate, nella parte in cui, anche in sede di valutazione dell'istanza di riesame presentata il 27/07/2023, al “Programma” denominato “Latte di bufala del Sud Italia” presentato dalla ricorrente è stato assegnato il punteggio complessivo di 83,67, con collocazione al posto n. 175, ed i seguenti punteggi “parziali”: punti 1 per il parametro “Impatto del programma sul mercato di riferimento”; punti 3 per il parametro “Capacità del Programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera”; punti 3 per il parametro “Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari dall'Accordo di filiera”, in relazione al “Soggetto beneficiario” Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Agraria; punti 0 per il parametro “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con la finalità del presente avviso”, in relazione al “Soggetto beneficiario” Azienda Agricola Dott. Massimo Cobellis; punti 0 per il parametro “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con la finalità del presente avviso”, in relazione al “Soggetto beneficiario” Azienda Casearia Cioffi SpA; punti 0 per il parametro “TERZO OBIETTIVO SECONDARIO. Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui gli artt. Da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all'importo complessivo del Progetto”, in relazione al “Soggetto beneficiario” Azienda Bufala Dolce Nera Srl; 4) del verbale di insediamento della Commissione di valutazione del 19 aprile 2023, nella parte in cui ha omesso di predeterminare, con riferimento ai tre parametri dell'“Impatto del Programma sul mercato di riferimento”, della “Capacità del Programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera” e della “Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari dell'Accordi di filiera”, criteri e/o sub-pesi e/o meccanismi di qualsiasi genere utili ad orientare il proprio operato nella graduazione del punteggio da assegnare per gli stessi; 5) ove occorra, del “verbale unico” prot. 0340824 del 30.6.2023 della Commissione di valutazione (sedute del 19.4.2023, del 2.5.2023, del 13.5.2023, del 24.5.2023, del 6.6.2023, del 16.6.2023, del 27.6.2023 e del 28.6.2023) e delle schede di valutazione ad esse allegate, nella parte in cui al “Programma” denominato “Latte di bufala del Sud Italia” presentato dalla ricorrente è stato assegnato il punteggio complessivo di 83,67, con collocazione al posto n. 170, nonché i seguenti punteggi “parziali”: punti 1 per il parametro “Impatto del programma sul mercato di riferimento”; punti 3 per il parametro “Capacità del Programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera”; punti 3 per il parametro “Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari dall'Accordo di filiera”, in relazione al “Soggetto beneficiario” Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Agraria; punti 0 per il parametro “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con la finalità del presente avviso”, in relazione al “Soggetto beneficiario” Azienda Agricola Dott. Massimo Cobellis; punti 0 per il parametro “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con la finalità del presente avviso”, in relazione al “Soggetto beneficiario” Azienda Casearia Cioffi SpA; punti 0 per il parametro “TERZO OBIETTIVO SECONDARIO. Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui gli artt. Da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all'importo complessivo del Progetto”, in relazione al “Soggetto beneficiario” Azienda Bufala Dolce Nera Srl; 6) ove occorra, del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 0342515 del 30/06/2023, di approvazione della graduatoria provvisoria dei “Programmi” presentati nell'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, in particolare nella parte in cui ha collocato il “Programma” denominato “Latte di bufala del Sud Italia” presentato dalla ricorrente, quale “Soggetto proponente”, al posto n. 170 con attribuzione del punteggio di 83,67; 7) ove occorra, della graduatoria “provvisoria” allegata al decreto direttoriale di cui al punto che precede, nella parte in cui il “Programma” denominato “Latte di bufala del Sud Italia” presentato dalla ricorrente, redatta nell'ambito della predetta procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, risulta collocato al posto n. 170 con attribuzione del punteggio di 83,67; 8) ove occorra, dell'Avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, nella parte in cui, all'art. 9, con riferimento ai parametri dell'“Impatto del Programma sul mercato di riferimento”, della “Capacità del Programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera” e della “Coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari dell'Accordi di filiera”, si è limitato a graduare il punteggio assegnabile in “minimo”, “medio” e “alto”, senza minimamente indicare criteri e/o sub-pesi e/o meccanismi di qualsiasi genere utili ad orientare la Commissione nella graduazione del punteggio da assegnare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva dei programmi relativi ai contratti di filiera, nonché gli atti di valutazione e i punteggi attribuiti al programma denominato "Latte di bufala del Sud Italia"
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e, ove occorresse, quella provvisoria, i verbali e le schede della Commissione di valutazione, l'atto di insediamento della Commissione e l'avviso pubblico, nella parte concernente la valutazione del programma "Latte di bufala del Sud Italia". Il programma era stato collocato dapprima al posto n. 170 e poi al posto n. 175, con attribuzione di 83,67 punti. Sono stati contestati specifici punteggi parziali relativi all'impatto sul mercato di riferimento, alla capacità di valorizzare le specificità della filiera, alla coerenza tra requisiti e ruoli dei beneficiari, all'adesione a sistemi di certificazione volontaria e al rapporto tra risorse finanziarie e investimenti conformi alla tassonomia europea. La ricorrente ha inoltre dedotto l'illegittimità della disciplina di gara e dell'operato della Commissione per la mancata predeterminazione, rispetto ad alcuni parametri, di criteri, sub-pesi o meccanismi idonei a orientare la graduazione dei punteggi, essendosi l'avviso limitato a distinguere i livelli minimo, medio e alto.
La decisione
Nel corso del giudizio si sono verificate sopravvenienze satisfattive: a seguito dello scorrimento della graduatoria conseguente alla rimodulazione del PNRR e dell'introduzione della misura M2C1-I3.4, il progetto della ricorrente è stato coinvolto; la proposta definitiva è stata presentata nei termini, istruita da ISMEA e valutata favorevolmente dal Comitato competente. Il Ministero ha quindi adottato il decreto di concessione delle agevolazioni, comunicandolo a ISMEA, ed è stato successivamente sottoscritto il Contratto di Filiera. Poiché tali sopravvenienze hanno eliminato l'utilità concreta della decisione sulle censure proposte, e tutte le parti hanno chiesto la definizione del giudizio, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- La sopravvenuta ammissione del programma alla misura di finanziamento, seguita dall'adozione del decreto di concessione delle agevolazioni e dalla sottoscrizione del contratto di filiera, elimina l'interesse concreto alla decisione sulle censure proposte contro la precedente graduatoria e determina la cessazione della materia del contendere quando la sopravvenienza soddisfa la pretesa sostanziale azionata.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti che rendono integralmente soddisfatta la posizione sostanziale dedotta e privano il ricorrente di un'utilità concreta e attuale derivante dalla prosecuzione del processo.
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