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Sentenza

Sentenza n. 933/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 240/2025 emessa dal Tribunale Civile di Nocera Inferiore sezione lavoro, recante n. R.G. 5531/2024, pubblicata il 25.02.2025;

Giustizia amministrativa202501529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Nocera Inferiore, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il computo dell'anno di servizio 2013 ai fini della progressione in carriera e condannato il Ministero alla ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 240/2025 del Tribunale civile di Nocera Inferiore, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, deducendo che l'Amministrazione non aveva riconosciuto l'anno di servizio 2013 ai fini della progressione in carriera, né aveva provveduto alla ricostruzione di carriera e al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali nei limiti della prescrizione quinquennale. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, nell'ottemperanza a una sentenza del giudice civile resa in materia di lavoro, il giudice amministrativo svolge un'attività meramente esecutiva: deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo e dare attuazione al giudicato, senza integrare, modificare o riesaminare nel merito la pronuncia civile. Ha ritenuto che la sentenza civile contenesse una condanna non generica, poiché la ricostruzione di carriera e le differenze stipendiali erano determinabili mediante agevoli operazioni aritmetiche sulla base degli elementi risultanti dalla pronuncia. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero di provvedervi entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, direttamente o tramite delegato, attivabile su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il cui decorso è stato dedotto dal ricorrente prima della proposizione dell'ottemperanza.

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato quanto al requisito della liquidità del credito portato dal titolo esecutivo; una condanna è eseguibile quando l'importo è determinato o determinabile mediante semplici operazioni aritmetiche, senza ulteriori accertamenti giudiziali.

Massime di principio

  • Nell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico, il giudice amministrativo deve limitarsi all'attuazione esecutiva del comando giudiziale e all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione, senza integrare, modificare o riesaminare la pronuncia civile mediante nuovi accertamenti di merito.
  • Una sentenza civile di condanna al pagamento di somme è idonea a fondare il giudizio di ottemperanza quando l'importo dovuto è determinato o determinabile mediante semplici operazioni aritmetiche sulla base degli elementi contenuti nella sentenza; se invece occorrono nuove valutazioni fattuali o giuridiche, la condanna è generica e non costituisce valido titolo esecutivo per l'ottemperanza.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato civile da parte di un'amministrazione, il giudice amministrativo può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento, subordinandone l'intervento all'istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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