Circolare numero 127 del 22-11-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quale organo debba decidere i ricorsi relativi alla sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura. Per i provvedimenti adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo, la competenza passa al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, in coerenza con il D.Lgs. 124/2004. Restano invece alla disciplina speciale del D.Lgs. 375/1993 i contenziosi su atti non derivanti da ispezione, con competenza delle Commissioni provinciali CISOA e della Commissione centrale CAU. Le sedi devono adeguare la gestione dei ricorsi e uniformare i verbali e i provvedimenti amministrativi.
Contenzioso amministrativo sui rapporti di lavoro in agricoltura: competenza a decidere i ricorsi
Contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura: competenza a decidere
La circolare interviene per chiarire quale sia l’organo competente a decidere i ricorsi relativi alla sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura, alla luce del rapporto tra la disciplina speciale del D.Lgs. 375/1993 e la normativa sopravvenuta di cui al D.Lgs. 124/2004. Il chiarimento è reso necessario dopo precedenti interventi interpretativi e dopo la posizione assunta dalla Commissione centrale CAU.
Premessa e finalità dell’intervento
L’INPS richiama le circolari n. 132 del 20 settembre 2004 e n. 8 del 27 gennaio 2006, con le quali erano già stati illustrati contenuto e portata dell’art. 17 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, in relazione agli effetti della nuova disciplina sulle competenze dei Comitati regionali dell’Istituto. Con la circolare in esame si forniscono specifici chiarimenti sulla competenza a decidere i ricorsi aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura.
Normativa preesistente e orientamento della Commissione CAU
La problematica era già stata affrontata dalla Commissione centrale CAU con delibera del 9 febbraio 2005. In quell’occasione la Commissione aveva richiamato gli artt. 10, 11 e 15 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, che disciplinano rispettivamente:
- i ricorsi in materia di accertamento contributivo e dei lavoratori agricoli;
- i ricorsi contro i provvedimenti di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e delle relative non iscrizioni;
- i ricorsi relativi a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale.
Secondo tale impostazione, la Commissione centrale preposta allo SCAU era competente in unico grado o in secondo grado, a seconda dei casi. La stessa delibera richiamava anche la soppressione dello SCAU e la successiva istituzione, quale organo dell’INPS, della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati (Commissione CAU), alla quale l’art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, attribuisce la decisione dei ricorsi previsti dagli artt. 10 e 15 del D.Lgs. 375/1993 e, in seconda istanza, dei ricorsi di cui all’art. 11, comma 2.
La circolare ricorda anche che, per effetto dell’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le competenze in primo grado delle Commissioni provinciali per la manodopera agricola sono state attribuite alle Commissioni provinciali di cui all’art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), già competenti in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione.
Parere del Ministero del Lavoro e criterio distintivo
Con nota del 20 settembre 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha risolto definitivamente la questione, facendo riferimento al criterio generale della natura dell’atto impugnato. Secondo il Ministero, quando il provvedimento riguarda la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro ed è stato adottato nell’ambito di un procedimento ispettivo, emerge l’incompatibilità tra gli artt. 10, 11 e 15 del D.Lgs. 375/1993 e l’art. 17 del D.Lgs. 124/2004.
Tale incompatibilità viene risolta dall’art. 19 del D.Lgs. 124/2004, che abroga in via generale tutte le disposizioni incompatibili con il nuovo decreto. Di conseguenza, per i provvedimenti di accertamento adottati in sede ispettiva e aventi ad oggetto la sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro, i citati articoli del D.Lgs. 375/1993 devono considerarsi abrogati e la competenza sui ricorsi è assorbita dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
Ipotesi escluse dalla nuova competenza
La circolare precisa però che non tutte le controversie in materia restano devolute al Comitato regionale. Quando la questione riguarda la sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro ma concerne provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, oppure provvedimenti non derivanti da irregolarità contestate in sede ispettiva, continua ad applicarsi la disciplina speciale del D.Lgs. 375/1993.
In tali casi il contenzioso resta affidato:
- alle Commissioni provinciali CISOA, per il primo grado ove previsto;
- alla Commissione centrale CAU, in unico grado o in secondo grado, secondo quanto stabilito dagli artt. 10, 11 e 15 del D.Lgs. 375/1993.
Adempimenti operativi per le sedi
La parte finale della circolare contiene indicazioni operative. I ricorsi aventi ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura, adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo e presentati dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/2004, cioè dal 27 maggio 2004, devono essere indirizzati al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
Le sedi devono inoltre trasmettere con tempestività al medesimo Comitato:
- i ricorsi ancora in trattazione presso le sedi territoriali;
- i ricorsi in trattazione a livello centrale che saranno restituiti alle singole sedi.
Infine, la circolare dispone che il contenuto delle nuove indicazioni sia recepito nei verbali di accertamento ispettivo e nei conseguenti provvedimenti amministrativi, al fine di garantire uniformità applicativa.
Punti principali
Premessa e finalità del chiarimento
La circolare richiama le precedenti istruzioni sull’art. 17 del D.Lgs. 124/2004 e interviene per definire in modo puntuale l’organo competente a decidere i ricorsi in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura.
Quadro normativo precedente e posizione della Commissione CAU
La Commissione centrale CAU, con delibera del 9 febbraio 2005, aveva sostenuto la permanenza della propria competenza richiamando gli artt. 10, 11 e 15 del D.Lgs. 375/1993. Tali norme regolano i ricorsi in materia di accertamento contributivo e di accertamento dei lavoratori agricoli, attribuendoli alla Commissione centrale o alle Commissioni provinciali, a seconda dei casi.
Parere del Ministero del Lavoro
Con nota del 20 settembre 2007, il Ministero ha precisato che il criterio decisivo è la natura dell’atto impugnato. Se il provvedimento riguarda la sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro ed è stato adottato all’esito di un procedimento ispettivo, gli artt. 10, 11 e 15 del D.Lgs. 375/1993 risultano incompatibili con l’art. 17 del D.Lgs. 124/2004 e quindi abrogati per tali fattispecie.
Competenza del Comitato regionale per i rapporti di lavoro
Per i ricorsi contro provvedimenti di accertamento relativi alla sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro adottati in ambito ispettivo, la competenza è del Comitato regionale per i rapporti di lavoro, che assorbe la decisione sui relativi ricorsi.
Casi esclusi e permanenza della disciplina speciale
Se la controversia riguarda la sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro ma su provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, oppure non derivanti da irregolarità contestate in sede ispettiva, continua ad applicarsi il D.Lgs. 375/1993: competenza delle Commissioni provinciali CISOA e, in secondo grado o in unico grado nei casi previsti, della Commissione centrale CAU.
Adempimenti delle sedi
I ricorsi presentati dal 27 maggio 2004 e relativi a provvedimenti ispettivi devono essere indirizzati al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Le sedi devono trasmettere con urgenza al medesimo Comitato i ricorsi ancora in trattazione e quelli eventualmente restituiti dalla struttura centrale. Inoltre, verbali ispettivi e conseguenti provvedimenti amministrativi devono essere uniformati alle indicazioni della circolare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 22 nov 2007Circolare numero 128 del 22-11-2007
- Circolare · 22 nov 2007Circolare numero 129 del 22-11-2007
- Circolare · 19 nov 2007Circolare numero 125 del 19-11-2007
- Circolare · 19 nov 2007Circolare numero 126 del 19-11-2007
- Circolare · 13 nov 2007Circolare numero 124 del 13-11-2007
- Circolare · 7 dic 2007Circolare numero 132 del 7-12-2007
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →