Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 124 del 13-11-2007

D.P.C.M. 23 maggio 2007. Condizioni e modalità di accesso ai benefici qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’obbligo, introdotto dalla legge finanziaria 2007 e disciplinato dal D.P.C.M. 23 maggio 2007, di dichiarare di non aver ricevuto aiuti di Stato illegali o incompatibili non rimborsati o non depositati in conto bloccato. L’INPS individua le agevolazioni contributive interessate, indica quali aiuti recuperati dalla Commissione europea rilevano ai fini della dichiarazione e fornisce le modalità di compilazione e invio telematico del modello. È previsto un termine di 30 giorni dalla pubblicazione per i datori di lavoro che già fruiscono dei benefici dal 1° gennaio 2007.

Dichiarazione sostitutiva per l’accesso a agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato

Dichiarazione sostitutiva per l’accesso alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’obbligo di dichiarazione introdotto dalla legge finanziaria 2007 e disciplinato dal D.P.C.M. 23 maggio 2007. L’obiettivo è consentire l’accesso ad alcune agevolazioni contributive solo ai soggetti che attestino di non aver beneficiato, o di aver già regolarizzato, aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Quadro normativo di riferimento

L’obbligo discende dall’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina l’utilizzo di determinate misure agevolative alla dichiarazione di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o non depositato in conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Il D.P.C.M. 23 maggio 2007 ha poi definito le modalità con cui tale dichiarazione deve essere resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Ambito di applicazione della disciplina

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, l’obbligo riguarda le imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE, sia quando l’aiuto è soggetto a notifica ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato, sia quando la notifica non è prevista.

Per quanto di competenza dell’INPS, la circolare individua come misure rilevanti:

  • lo sgravio contributivo per le imprese armatoriali relativo alle navi iscritte nel "Registro Internazionale";
  • lo sgravio contributivo per le imprese armatoriali relativo alle navi che svolgono attività di cabotaggio marittimo;
  • i benefici contributivi superiori al 25% previsti per i contratti di inserimento.

La circolare evidenzia che gli sgravi del settore marittimo costituiscono ipotesi soggette a notifica alla Commissione, mentre i benefici per i contratti di inserimento sopra la soglia del 25% devono rispettare le condizioni dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione.

Aiuti oggetto della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguarda gli aiuti per i quali la Commissione europea ha ordinato il recupero. La circolare richiama in particolare quattro decisioni:

  • decisione dell’11 maggio 1999, relativa agli aiuti per interventi a favore dell’occupazione mediante agevolazioni contributive connesse ai contratti di formazione e lavoro;
  • decisione del 5 giugno 2002, relativa a esenzioni fiscali e mutui agevolati in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico costituite ai sensi della legge n. 142/1990;
  • decisione del 30 marzo 2004, relativa agli interventi urgenti in materia di occupazione previsti dal D.L. n. 23/2003, convertito dalla legge n. 81/2003;
  • decisione del 20 ottobre 2004, relativa agli aiuti per investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall’art. 5-sexies del D.L. n. 282/2002, convertito dalla legge n. 27/2003.

La circolare precisa inoltre che l’elenco potrà essere integrato o modificato in futuro con ulteriori ipotesi di aiuti recuperabili.

Condizioni che consentono l’accesso alle agevolazioni

Secondo il D.P.C.M. 23 maggio 2007, il datore di lavoro può accedere alle agevolazioni se ricorre una delle seguenti situazioni:

  • non ha beneficiato degli aiuti richiamati dalla circolare;
  • ha beneficiato solo degli aiuti di cui alla lettera b) entro la soglia "de minimis";
  • ha già restituito le somme corrispondenti all’aiuto, comprensive degli interessi;
  • ha depositato le somme dovute, comprensive di interessi, in un conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia appositamente acceso dall’amministrazione competente al recupero.

Modello di dichiarazione e modalità di presentazione

L’INPS mette a disposizione il modello di dichiarazione sostitutiva allegato alla circolare, disponibile anche nella sezione "Modulistica" del sito istituzionale con la denominazione "SC36_Aiuti di Stato".

La dichiarazione deve essere trasmessa prima dell’inizio della fruizione dei benefici tramite denunce DM10/2. In prima applicazione, devono presentarla anche i datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2007, hanno già fruito o stanno fruendo dei benefici contributivi individuati dalla circolare; il termine è di 30 giorni dalla pubblicazione della circolare sulla Gazzetta Ufficiale.

La trasmissione è esclusivamente telematica. Gli utenti abilitati ai servizi online per "Aziende, consulenti e professionisti" devono utilizzare il servizio "Invio moduli on-line"; al primo accesso è richiesta la compilazione di una scheda informativa. Il modello può essere compilato online oppure allegato se già scaricato, tramite la funzione "Sfoglia". La circolare raccomanda di non modificare il nome del file, pena il blocco della funzione di invio, e di indicare la direzione INPS destinataria.

Adempimenti delle sedi INPS e conservazione agli atti

Le indicazioni operative per l’utilizzo del servizio sono reperibili nelle guide presenti nelle pagine web dedicate. Poiché il modello viene trasmesso al servizio di Back Office - Contact Center, che lo smista automaticamente alla direzione INPS competente, le strutture dell’Istituto devono seguire le modalità operative richiamate nel messaggio n. 39420 del 2 dicembre 2004, con particolare riferimento al "livello 3".

Le Unità di processo Aziende devono inoltre conservare agli atti le dichiarazioni presentate dalle imprese, anche ai fini di eventuali controlli successivi.

Punti principali

Origine normativa e finalità

L’obbligo deriva dall’art. 1, comma 1223, della legge n. 296/2006 e trova attuazione nel D.P.C.M. 23 maggio 2007. La dichiarazione sostitutiva serve a consentire l’accesso a misure agevolative qualificabili come aiuti di Stato solo ai soggetti che attestino di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto aiuti illegali o incompatibili non restituiti.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE, sia nei casi soggetti a notifica ex art. 88, paragrafo 3, sia nei casi in cui la notifica non sia dovuta. Per l’INPS rientrano in tale ambito gli sgravi per le imprese armatoriali del Registro Internazionale, gli sgravi per il cabotaggio marittimo e i benefici contributivi per i contratti di inserimento oltre il 25%.

Aiuti rilevanti ai fini della dichiarazione

La dichiarazione deve riguardare gli aiuti già dichiarati illegittimi dalla Commissione europea e soggetti a recupero. La circolare elenca quattro decisioni: contratti di formazione e lavoro (11 maggio 1999), esenzioni fiscali e mutui agevolati per imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (5 giugno 2002), interventi urgenti in materia di occupazione del D.L. n. 23/2003 (30 marzo 2004), investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 ex art. 5-sexies del D.L. n. 282/2002 (20 ottobre 2004). L’elenco potrà essere integrato o modificato in futuro.

Condizioni che consentono l’accesso ai benefici

Il datore di lavoro può accedere alle agevolazioni se dichiara alternativamente: di non aver beneficiato degli aiuti elencati; di aver beneficiato solo di aiuti di cui alla lettera b) entro la soglia de minimis; di aver già restituito le somme dovute comprensive di interessi; oppure di aver depositato le somme dovute in un conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia appositamente acceso.

Modalità di presentazione e termini

Il modello di dichiarazione sostitutiva è reso disponibile dall’INPS, anche in formato telematico con la denominazione "SC36_Aiuti di Stato". La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica, prima dell’inizio della fruizione dei benefici tramite DM10/2. In prima applicazione, devono inviare la dichiarazione anche i datori di lavoro che dal 1° gennaio 2007 hanno già fruito dei benefici, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare in Gazzetta Ufficiale.

Adempimenti operativi delle strutture INPS

Gli utenti abilitati ai servizi online per aziende, consulenti e professionisti devono usare il servizio "Invio moduli on-line", compilando la scheda informativa al primo accesso. Il modulo può essere compilato online o allegato se già scaricato; non deve essere modificato il nome del file. Deve essere indicata anche la direzione INPS destinataria. Le sedi INPS devono attenersi alle modalità operative del messaggio n. 39420/2004, con riferimento al "livello 3", mentre le Unità di processo Aziende devono conservare agli atti le dichiarazioni per eventuali controlli successivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.