Circolare numero 126 del 19-11-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il comportamento da adottare nei confronti dei pensionati residenti all’estero che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicare i redditi prodotti all’estero, con particolare riferimento ai redditi 2002 e alla mancata regolarizzazione anche per gli anni 2004 e 2005. Richiama il quadro normativo della legge n. 289/2002 e del decreto ministeriale 12 maggio 2003, chiarendo che la mancata certificazione dei redditi giustifica la sospensione delle prestazioni collegate al reddito. La sospensione avviene con procedura centralizzata e solo dopo l’invio di una lettera che concede 60 giorni per produrre la documentazione mancante; resta comunque possibile la successiva regolarizzazione con ripristino della prestazione se spettante.
Sospensione delle prestazioni collegate al reddito per pensionati residenti all’estero che non hanno presentato le dichiarazioni reddituali
Accertamento dei redditi prodotti all’estero e sospensione delle prestazioni per omessa dichiarazione
La circolare disciplina il trattamento dei pensionati residenti all’estero che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicare i redditi prodotti all’estero, con particolare riferimento alla posizione maturata per l’anno 2002 e alla mancata regolarizzazione anche per gli anni 2004 e 2005. L’obiettivo è definire una linea uniforme di comportamento per la sospensione delle prestazioni collegate al reddito e per la successiva eventuale riattivazione.
Quadro normativo di riferimento
L’Istituto richiama innanzitutto l’articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che impone l’accertamento dei redditi prodotti all’estero rilevanti ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Viene inoltre richiamato il decreto ministeriale 12 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2003, che disciplina le modalità di accertamento dei redditi e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Redditi rilevanti e modalità di accertamento
Ai fini dell’accertamento reddituale sono considerate rilevanti diverse tipologie di reddito, e in particolare:
- redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari, con esclusione della prima casa di abitazione;
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi a carattere assistenziale.
Negli Stati elencati nella tabella allegata al decreto ministeriale, l’accertamento avviene mediante:
- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli organismi che erogano prestazioni previdenziali e assistenziali nello Stato estero;
- copia della dichiarazione dei redditi, con prova dell’avvenuta consegna o trasmissione all’autorità fiscale dello Stato di residenza, oppure autocertificazione se la normativa locale non prevede la dichiarazione fiscale.
Negli Stati non compresi nella tabella, l’accertamento avviene mediante:
- certificazione, anche negativa, rilasciata dagli organismi previdenziali e assistenziali dello Stato estero;
- autocertificazione degli eventuali ulteriori redditi percepiti.
Le autocertificazioni devono contenere anche l’accertamento dell’identità personale del dichiarante, effettuato dall’autorità consolare o dagli enti di patronato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152.
Mancata presentazione della dichiarazione reddituale e conseguenze
La circolare afferma che la previsione del decreto ministeriale 12 maggio 2003, secondo cui la prestazione si interrompe se il pensionato non comunica il reddito prodotto nell’anno precedente entro il 31 dicembre 2003, va intesa come regola generale applicabile anche agli anni successivi, per tutta la vigenza dell’articolo 49 della legge n. 289/2002. La motivazione è duplice: da un lato, il requisito reddituale costituisce elemento essenziale del diritto alla prestazione; dall’altro, il reddito prodotto all’estero non è altrimenti conoscibile dall’ente erogatore italiano senza la collaborazione del beneficiario.
Per tale ragione, la mancata certificazione del reddito giustifica la sospensione dell’erogazione della prestazione quando non vi sia prova della persistenza del diritto.
Procedura prevista per i pensionati inadempienti
Per i pensionati residenti all’estero che, pur avendo avviato la campagna reddituale nel 2003 con il supporto dei patronati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi e non hanno poi regolarizzato la propria posizione, la circolare dispone una procedura centralizzata di sospensione delle prestazioni collegate al reddito.
Se l’omissione permane anche per gli anni 2004 e 2005, la procedura:
- calcola la nuova rata di pensione;
- sospende le quote collegate al reddito;
- non determina, al momento, i debiti relativi al periodo pregresso.
La sospensione non è immediata. Prima dell’operatività viene inviata al pensionato una specifica lettera con invito a produrre entro 60 giorni la documentazione mancante relativa agli anni 2004 e 2005, avvertendo che, in caso di inerzia, si procederà alla sospensione delle prestazioni.
Possibilità di regolarizzazione e ripristino
La circolare precisa che il pensionato può comunicare i redditi percepiti attraverso il Consolato competente, il patronato che lo rappresenta oppure direttamente. Se la documentazione arriva prima del pagamento del nuovo importo ridotto, la sede deve acquisire i dati reddituali per evitare la sospensione.
Resta comunque possibile regolarizzare la propria posizione anche successivamente: in tal caso l’Istituto provvederà al ripristino della prestazione spettante, ove ne ricorrano le condizioni.
Indicazioni operative alle sedi
Per ridurre i disagi agli aventi diritto, le sedi interessate sono invitate a definire un percorso privilegiato per la trasmissione delle comunicazioni reddituali, anche mantenendo contatti diretti con i Consolati o con i patronati dei residenti all’estero, pure quando le posizioni siano gestite da altre strutture. L’indicazione è finalizzata a favorire una tempestiva acquisizione dei dati e a evitare sospensioni non necessarie.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che impone l’accertamento dei redditi prodotti all’estero ai fini delle prestazioni pensionistiche sulla base di certificazioni rilasciate dall’autorità estera competente. Viene inoltre richiamato il decreto ministeriale 12 maggio 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2003, che disciplina le modalità di accertamento reddituale e i casi in cui è possibile usare l’autocertificazione.
Tipologie di reddito rilevanti e modalità di accertamento
Il decreto di attuazione considera rilevanti, ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, i redditi previdenziali italiani ed esteri, da lavoro, immobiliari con esclusione della prima casa, di capitali e di partecipazione, nonché i redditi a carattere assistenziale. Negli Stati elencati nella tabella allegata al decreto l’accertamento avviene mediante certificazione degli organismi previdenziali e assistenziali del Paese estero e copia della dichiarazione dei redditi oppure autocertificazione, se la normativa locale non prevede la dichiarazione fiscale. Negli Stati non compresi nella tabella è richiesta certificazione degli organismi previdenziali e assistenziali e autocertificazione degli eventuali ulteriori redditi.
Autocertificazioni e verifica dell’identità
Le autocertificazioni previste dal decreto devono contenere l’accertamento dell’identità personale del dichiarante, effettuato dall’autorità consolare oppure dagli enti di patronato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152.
Effetti dell’inadempimento all’obbligo dichiarativo
La circolare afferma che la previsione del decreto ministeriale del 12 maggio 2003 sull’interruzione della prestazione per mancata comunicazione del reddito entro il 31 dicembre 2003 deve essere intesa come regola generale applicabile anche agli anni successivi, finché resta vigente l’articolo 49 della legge n. 289/2002. La mancata certificazione impedisce all’ente di verificare la persistenza del diritto alla prestazione e giustifica quindi la sospensione dell’erogazione.
Pensionati residenti all’estero con redditi 2002 non dichiarati
Per i redditi prodotti nell’anno 2002 la campagna reddituale era stata avviata nel 2003 con il supporto dei patronati, ma una parte residuale dei pensionati non ha adempiuto neppure dopo i solleciti trasmessi dagli istituti bancari. Se l’assenza della comunicazione reddituale permane anche per gli anni 2004 e 2005, l’Istituto dispone la sospensione delle prestazioni collegate al reddito mediante una procedura centralizzata.
Procedura di sospensione e preavviso
La procedura centralizzata calcola la nuova rata di pensione con sospensione delle quote collegate al reddito, senza determinare al momento i debiti per il periodo pregresso. La sospensione non è immediata: viene prima inviata al pensionato una lettera che lo invita a produrre entro 60 giorni la documentazione mancante relativa agli anni 2004 e 2005, avvertendo che, in caso di inerzia, si procederà alla sospensione della prestazione.
Regolarizzazione successiva e ripristino della prestazione
Il pensionato può comunicare i redditi percepiti tramite il Consolato competente, il patronato o direttamente. Se la dichiarazione perviene prima della messa in pagamento del nuovo importo ridotto, la sede deve acquisire i dati reddituali per evitare la sospensione. È comunque consentita la regolarizzazione anche successivamente, con ripristino della prestazione da parte dell’Istituto ove ne ricorrano le condizioni.
Indicazioni organizzative alle sedi
Considerata la rilevanza dell’operazione e la necessità di ridurre i disagi per gli aventi diritto, la circolare invita tutte le sedi interessate a definire un percorso privilegiato, anche prendendo contatti diretti con Consolati e patronati, per l’invio delle comunicazioni reddituali relative ai soggetti interessati, anche quando siano gestiti da altre strutture.
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