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Circolare

Circolare numero 129 del 22-11-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra le istruzioni già fornite con la precedente n. 124/2007 e disciplina il conto di contabilite0 speciale aperto presso la Banca d’Italia per il deposito provvisorio delle somme oggetto di recupero di alcuni aiuti di Stato. Indica il numero del conto, l’IBAN, le causali da utilizzare e le modalite0 di versamento, nonche9 gli adempimenti delle Sedi INPS, che devono limitarsi a sospendere l’esecutivite0 delle cartelle senza procedere allo sgravio. In allegato viene richiamata la circolare MEF n. 20/2007 sulle regole generali del bonifico per i versamenti in Tesoreria, con indicazioni su dati da inserire, contabilizzazione, restituzione di somme non dovute, effetti liberatori e obbligo di indicazione del codice fiscale.

Ammissione alle agevolazioni contributive quali aiuti di Stato e istituzione del conto bloccato presso la Banca d’Italia

Ammissione alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato e istituzione del conto presso la Banca d’Italia

La circolare integra la precedente n. 124 del 13 novembre 2007 e fornisce istruzioni operative per le imprese che, per poter fruire di agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato, devono aver previamente restituito oppure depositato in un conto bloccato gli aiuti oggetto di recupero ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del DPCM 23 maggio 2007. L’intervento riguarda le procedure connesse a specifiche decisioni della Commissione europea di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune.

Quadro normativo e aiuti interessati

La circolare richiama il principio per cui, dal 1�b0 gennaio 2007, le imprese che intendono accedere ad aiuti di Stato devono aver restituito o depositato in un conto bloccato gli importi oggetto di recupero nelle ipotesi già individuate dalla circolare n. 124/2007. Le decisioni menzionate sono quattro:

  • decisione della Commissione dell’11 maggio 1999, pubblicata nella GUCE n. L 42 del 15 febbraio 2000, relativa al regime di aiuti per l’occupazione mediante agevolazioni contributive connesse ai contratti di formazione e lavoro;
  • decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella GUCE n. L 77 del 24 marzo 2003, relativa a esenzioni fiscali e mutui agevolati in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;
  • decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella GUCE n. L 352 del 27 novembre 2004, relativa agli interventi urgenti in materia di occupazione di cui al decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23;
  • decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella GUCE n. L 100 del 20 aprile 2005, relativa agli aiuti per investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002.

Istituzione del conto bloccato presso la Banca d’Italia

In attuazione del DPCM 23 maggio 2007, l’INPS comunica di aver aperto presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale di Roma il conto di contabilit�e0 speciale n. 3345, intestato a "INPS DEP IMP L296-06 DM23-5-07". Il conto �e8 destinato a consentire alle imprese interessate dalle procedure di recupero di versare, a titolo di deposito provvisorio, le somme oggetto di contestazione in via amministrativa o davanti all’autorità giudiziaria.

Modalit�e0 di versamento e dati da indicare

Il versamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario o postale, secondo quanto previsto dal D.M. 9 ottobre 2006, n. 293, e dalle istruzioni della Ragioneria generale dello Stato contenute nelle circolari n. 20 dell’8 maggio 2007 e n. 31 del 17 ottobre 2007.

Per i versamenti relativi ai recuperi di aiuti di Stato devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

  • versamento dell’intero importo richiesto dall’Istituto a titolo di capitale e interessi;
  • indicazione della matricola INPS nel campo riservato al "codice versante";
  • utilizzo dell’IBAN IT81H0100003245348200003345;
  • uso della causale "SGRAVI C.F.L./U.E." per gli aiuti relativi alla decisione CE 11 maggio 1999, C/128/2000;
  • uso della causale "AGEVOLAZIONI L.81/2003/U.E." per gli aiuti relativi alla decisione CE 30 marzo 2004, 2004/800/CE.

L’adempimento relativo all’indicazione della matricola INPS �e8 qualificato come essenziale per consentire l’imputazione corretta della somma versata al credito contestato.

Natura del deposito e effetti sulle procedure esecutive

La circolare precisa che il versamento effettuato sul conto della Banca d’Italia ha carattere provvisorio e viene eseguito nelle more della definizione del contenzioso. Esso non equivale in alcun modo a riconoscimento del debito da parte dell’impresa. Il conto �e8 inoltre infruttifero e le somme depositate non maturano interessi.

Ricevuta la comunicazione dell’avvenuto deposito, le Sedi INPS devono limitarsi a sospendere l’esecutivit�e0 delle cartelle esattoriali relative al credito contestato. La circolare esclude espressamente la possibilit�e0 di procedere allo sgravio della cartella.

Regole generali sui bonifici verso le Tesorerie dello Stato

In allegato �e8 richiamata la circolare MEF – Ragioneria generale dello Stato n. 20 dell’8 maggio 2007, che disciplina l’utilizzo del bonifico bancario e postale per i versamenti in Tesoreria statale, strumento introdotto dal D.M. 9 ottobre 2006, n. 293. Il bonifico �e8 utilizzabile, dal 19 giugno 2007, per versamenti al bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, salvo i soggetti tenuti ai girofondi di tesoreria.

La disposizione di bonifico deve contenere:

  • coordinate bancarie in formato IBAN, con ABI 1000, CAB 3245 e numero di conto idoneo a individuare anche la tesoreria destinataria;
  • causale del versamento;
  • codice fiscale del versante;
  • eventuale codice versante.

Le banche e Poste Italiane S.p.A. devono riportare nel campo informativo "INFO-BANCA-BANCA" gli elementi indicati, secondo la sequenza prevista dalla circolare, insieme alla data del versamento. Non devono essere indicati valori di valuta per il beneficiario, poiché l’accredito alla Banca d’Italia deve avvenire entro il secondo giorno lavorativo successivo al versamento o all’addebito del conto.

Contabilizzazione, restituzione e documentazione dei versamenti

I bonifici correttamente identificati con IBAN sono contabilizzati automaticamente dalle Tesorerie al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria degli enti creditori. In caso di IBAN errato, le somme confluiscono nella contabilit�e0 speciale della Tesoreria territorialmente competente o, in mancanza, presso la Tesoreria di Roma Succursale; se entro il secondo mese successivo non sono disponibili elementi utili per l’imputazione, la Tesoreria costituisce un deposito provvisorio per "dubbia imputazione".

Per la restituzione delle somme non dovute, la circolare distingue tre ipotesi:

  • depositi provvisori per "dubbia imputazione";
  • bonifici non finalizzati confluiti in contabilit�e0 speciali;
  • bonifici gi�e0 contabilizzati nel bilancio dello Stato o nei conti di tesoreria di altri enti.

A seconda del caso, l’istanza va presentata alla Direzione provinciale dei servizi vari, alla competente Sezione di tesoreria con autorizzazione della Ragioneria provinciale, oppure all’Amministrazione che ha acquisito le somme. Se il versamento �e8 confluito in un conto di tesoreria, la restituzione va chiesta al titolare del conto. Il rimborso pu�f2 avvenire mediante bonifico bancario o postale oppure con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.

La ricevuta del bonifico, o altra comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, ha efficacia liberatoria per il debitore dalla data del versamento allo sportello o dell’addebito sul conto. In caso di utilizzo di strumenti telematici, il versante pu�f2 richiedere ulteriore documentazione attestante l’avvenuto pagamento. Se la ricevuta viene smarrita, pu�f2 essere richiesta alla Tesoreria competente la quietanza mod. 121 T. o l’attestazione di versamento, indicando CRO, TRN o altri elementi utili all’identificazione del bonifico.

Obbligo del codice fiscale nei versamenti alle Tesorerie

La circolare ricorda che il D.M. 293/2006 estende a tutti i versamenti effettuati presso le Tesorerie l’obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto versante. Il codice deve essere riportato nella disposizione di bonifico, nei titoli di spesa emessi dalle amministrazioni, nelle distinte mod. 124 T. o nella documentazione prevista per i versamenti.

Le Tesorerie riportano il codice fiscale del versante sui documenti di entrata emessi e, per i versamenti eseguiti direttamente allo sportello, ne verificano la presenza, respingendo quelli privi di tale informazione.

Punti principali

Contesto normativo e finalità

La circolare richiama l’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il DPCM 23 maggio 2007. L’obiettivo è consentire alle imprese interessate da procedure di recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune di depositare provvisoriamente le somme contestate, così da poter accedere alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

Aiuti di Stato interessati dal recupero

Vengono richiamate le decisioni della Commissione europea per le quali, dal 1b0 gennaio 2007, le imprese devono aver restituito o depositato gli aiuti oggetto di recupero. Le decisioni citate riguardano: contratti di formazione e lavoro (11 maggio 1999, C/128/2000), esenzioni fiscali e mutui agevolati per imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (5 giugno 2002), interventi urgenti in materia di occupazione del decreto-legge n. 23/2003 (30 marzo 2004, 2004/800/CE), e aiuti per investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 (20 ottobre 2004).

Istituzione del conto bloccato

L’INPS ha aperto presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale di Roma il conto di contabilite0 speciale n. 3345, intestato a "INPS DEP IMP L296-06 DM23-5-07". Il conto serve per il deposito provvisorio delle somme oggetto di contestazione in via amministrativa o giudiziale, con riferimento alle decisioni CE dell’11 maggio 1999 e del 30 marzo 2004.

Modalite0 di versamento

Il versamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, secondo il D.M. 9 ottobre 2006, n. 293, e le istruzioni della Ragioneria generale dello Stato contenute nelle circolari n. 20 dell’8 maggio 2007 e n. 31 del 17 ottobre 2007. Deve essere utilizzato l’IBAN IT81H0100003245348200003345. Le imprese devono versare l’intero importo richiesto dall’Istituto a titolo di capitale e interessi, indicando nel campo riservato al "codice versante" la matricola INPS.

Causali da utilizzare

Per gli aiuti oggetto di recupero relativi alla decisione CE 11 maggio 1999, C/128/2000, la causale da indicare e8 "SGRAVI C.F.L./U.E.". Per quelli relativi alla decisione CE 30 marzo 2004, 2004/800/CE, la causale e8 "AGEVOLAZIONI L.81/2003/U.E.".

Caratteristiche del deposito

Il versamento ha natura provvisoria e non costituisce riconoscimento del debito. Il conto e8 infruttifero e le somme depositate non producono interessi.

Adempimenti delle Sedi INPS

Ricevuta la notizia del deposito, le Sedi devono sospendere l’esecutivite0 delle cartelle esattoriali relative al credito contestato. In nessun caso devono procedere allo sgravio della cartella.

Indicazioni generali sul bonifico e sull’invio dei dati

L’allegata circolare MEF n. 20/2007 stabilisce che il bonifico bancario o postale puf2 essere utilizzato, dal 19 giugno 2007, per versamenti in Tesoreria statale e, in determinati casi, per depositi provvisori e definitivi. Nella disposizione di bonifico devono essere indicati IBAN, causale, codice fiscale del versante ed eventuale codice versante; le banche e Poste devono riportare tali elementi nel flusso informativo e la data di esecuzione del bonifico.

Contabilizzazione, restituzione e quietanze

I bonifici con IBAN corretto sono contabilizzati automaticamente; quelli con IBAN errato confluiscono in contabilite0 speciali o presso la Tesoreria di Roma Succursale e, se non imputati entro il secondo mese successivo, diventano depositi provvisori per "dubbia imputazione". La circolare disciplina inoltre le procedure di rimborso delle somme non dovute, distinguendo tra depositi provvisori, bonifici non finalizzati e somme gie0 contabilizzate. La ricevuta del bonifico ha efficacia liberatoria dalla data del versamento o dell’addebito sul conto; in caso di smarrimento della ricevuta, e8 possibile ottenere quietanza o attestazione presentando CRO, TRN o altri elementi utili.

Obbligo del codice fiscale nei versamenti

Il D.M. 293/2006 estende a tutti i versamenti presso le Tesorerie l’obbligo di indicare il codice fiscale del versante. Il codice va inserito nella disposizione di bonifico, nei titoli di spesa o nella documentazione di versamento; le Tesorerie lo riportano nei documenti di entrata e, per i versamenti effettuati allo sportello, verificano la presenza del codice fiscale respingendo i versamenti privi di tale dato.

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