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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2339

Regolamento (UE) 2022/2339 della Commissione del 28 novembre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

Normativa europea32022R2339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento prende atto dell’esaurimento del contingente 2022 per lo stock di aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N e dispone la chiusura delle relative attività di pesca. Dal 28 ottobre 2022 le navi dell’Unione non possono più pescare tale stock in quella zona, né conservarlo a bordo, trasferirlo, trasbordarlo o sbarcarlo. L’atto si fonda sul sistema unionale di controllo della pesca e sulle possibilità di pesca fissate per il 2022 dal regolamento (UE) 2022/109.

Chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea, per esaurimento del contingente 2022.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea che operano sullo stock di aringa (Clupea harengus) nelle acque norvegesi a sud di 62° N. Il regolamento opera nell’ambito della gestione dei contingenti di pesca per il 2022 e produce effetti per tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Non disciplina altre specie, stock o zone diverse da quelle indicate nell’allegato.

Chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N

Il regolamento interviene in materia di gestione dei contingenti di pesca per il 2022, constatando che il contingente relativo allo stock di aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è stato esaurito. La chiusura è adottata nell’ambito del sistema unionale di controllo della pesca, con richiamo al regolamento (CE) n. 1224/2009 e al regolamento (UE) 2022/109 che ha fissato le possibilità di pesca per il 2022.

Presupposto della misura

Sulla base delle informazioni pervenute alla Commissione, le catture effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2022. Per tale ragione, la Commissione dispone la chiusura dell’attività di pesca per lo stock interessato.

Ambito soggettivo e oggettivo

La misura riguarda esclusivamente le navi dell’Unione europea, ossia quelle battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, e si applica allo stock di aringa (Clupea harengus) nelle acque norvegesi a sud di 62° N. L’allegato precisa lo stock con il codice HER/*4N-S62 e indica come data di chiusura il 28 ottobre 2022.

Effetti del contingentamento esaurito

Dalla data di chiusura indicata nell’allegato il contingente 2022 si considera esaurito. Da quel momento sono vietate le attività di pesca dello stock in questione e, in particolare:

  • la conservazione a bordo delle catture;
  • il trasferimento;
  • il trasbordo;
  • lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Base normativa e presupposto della chiusura

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. I considerando richiamano il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2022, e attestano che, secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock interessato hanno esaurito il contingente assegnato.

Esaurimento del contingente 2022

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2022 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N, indicato nell’allegato, si considera esaurito a decorrere dalla data ivi fissata.

Divieto di pesca e operazioni connesse

L’articolo 2 vieta, dalla data indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Data di chiusura indicata in allegato

L’allegato individua lo stock HER/*4N-S62, specie aringa (Clupea harengus), zona acque norvegesi a sud di 62° N, e fissa la data di chiusura al 28.10.2022 per l’Unione europea (tutti gli Stati membri).

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle risorse ittiche

Testo integrale

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