Regolamento (UE) 2022/2329
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2329 della Commissione del 28 novembre 2022 che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all'Egitto e alla Turchia dell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati equini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto immediato, l’elenco delle zone di Egitto e Turchia dalle quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati. La Commissione considera sufficienti le garanzie fornite dalle autorità competenti dei due Paesi terzi per consentire l’importazione e, nel caso turco, anche il transito e il reingresso dopo esportazione temporanea. La modifica opera tramite integrazione dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando le zone autorizzate in Egitto e Turchia per l'ingresso nell'Unione di partite di cavalli registrati.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di equini, in particolare dei cavalli registrati, provenienti da paesi terzi o da zone di paesi terzi elencate nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano specificamente l’Egitto e la Turchia, con estensione/aggiornamento delle zone autorizzate ai fini dell’ingresso e del transito nell’Unione e, per la Turchia, anche del reingresso dopo esportazione temporanea di cavalli registrati. Si applica in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Egitto e Turchia
Il regolamento interviene sul sistema di elenchi sanitari applicabile all’ingresso nell’Unione di partite di equini, modificando l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è aggiornare le zone autorizzate in Egitto e in Turchia sulla base delle garanzie sanitarie fornite dalle rispettive autorità competenti, ritenute sufficienti dalla Commissione.
Contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che subordinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale al rispetto di specifiche prescrizioni di sanità animale e alla provenienza da paesi, territori o zone inseriti negli elenchi pertinenti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi; il presente atto ne modifica solo la parte relativa agli equini.
Ambito sostanziale della modifica
L’intervento riguarda esclusivamente i cavalli registrati e le zone abilitate al loro ingresso nell’Unione.
- Per l’Egitto viene aggiunta la zona EG-2, qualificata come zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME), con una localizzazione precisa presso il posto di polizia per la quarantena veterinaria degli equini al km 26 della CAIRO/SWISS desert road, nella periferia orientale del Cairo, e con collegamento all’aeroporto internazionale del Cairo.
- Per la Turchia la zona TR-1 viene ridefinita, includendo le province di Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, Istanbul, Izmir, Kirklareli, Kocaeli e Tekirdag.
Effetti pratici sulle importazioni e sui movimenti
La modifica comporta che l’ingresso nell’Unione di cavalli registrati sia autorizzato dalle zone così aggiornate. Per la Turchia, la Commissione indica espressamente che le garanzie offerte consentono anche il transito nell’Unione e il reingresso dopo un’esportazione temporanea di cavalli registrati provenienti dalla nuova zona TR-1. L’atto ha quindi rilievo operativo per operatori del commercio equino, importatori, spedizionieri e soggetti coinvolti nei controlli veterinari alle frontiere.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione evidenzia la necessità di un’applicazione urgente, in ragione della certezza del diritto e della facilitazione degli scambi commerciali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’intervento incide sull’elenco dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini.
Nuova zona EG-2 per l’Egitto
Nella parte 1 dell’allegato IV è aggiunta la zona EG-2 per l’Egitto, assegnata al gruppo sanitario E e relativa a cavalli registrati, con riferimenti alle voci EQUI-X ed EQUI-TRANSIT-X. Nella parte 2 è inserita la descrizione della zona: una zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di circa 7,5 acri presso il posto di polizia per la quarantena veterinaria degli equini al km 26 della CAIRO/SWISS desert road, nella periferia orientale del Cairo, con estensione fino al tratto autostradale di circa 6 km verso l’aeroporto internazionale del Cairo.
Modifica della zona TR-1 per la Turchia
Per la Turchia, la descrizione della zona TR-1 è sostituita e ampliata includendo le province di Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, Istanbul, Izmir, Kirklareli, Kocaeli e Tekirdag. La Commissione ritiene sufficienti le garanzie fornite dall’autorità competente centrale turca per autorizzare ingresso, transito e reingresso nell’Unione di cavalli registrati provenienti da tale zona.
Motivazioni e valutazione delle garanzie sanitarie
Nei considerando si precisa che Egitto e Turchia hanno presentato richieste alla Commissione accompagnate da garanzie sanitarie specifiche. Dopo la valutazione della documentazione, la Commissione conclude che tali garanzie sono sufficienti per consentire l’aggiornamento delle zone autorizzate.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nei considerando si sottolinea l’urgenza delle modifiche per ragioni di certezza del diritto e per agevolare gli scambi commerciali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2330
- Regolamento · 28 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2338
- Regolamento · 28 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2339
- Regolamento · 28 nov 2022Regolamento (UE) 2023/361
- Regolamento · 29 nov 2022Regolamento (UE) 2023/369
- Regolamento · 29 nov 2022Regolamento (UE) 2022/2375
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →