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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/361

Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il quadro del regolamento (UE) 2016/429 fissando, in modo armonizzato, quando e come gli Stati membri possono usare vaccini e altri medicinali veterinari per prevenire o controllare determinate malattie elencate. La disciplina è centrata soprattutto sulle malattie di categoria A e B, per le quali introduce divieti, restrizioni, piani ufficiali di vaccinazione, misure di riduzione dei rischi, obblighi di sorveglianza e periodi di recupero. Gli allegati contengono criteri generali e regole specifiche per singole malattie, tra cui afta epizootica, febbre della Rift Valley, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, peste equina, peste suina classica, influenza aviaria ad alta patogenicità e malattia di Newcastle.

Norme integrative sull’uso di taluni medicinali veterinari, in particolare vaccini, per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione all’uso di medicinali veterinari negli animali terrestri e acquatici, detenuti e selvatici, limitatamente alla prevenzione e al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/429. Disciplina in particolare i divieti e le restrizioni per taluni vaccini e per altri medicinali veterinari (immunologici, sieri iperimmuni, antimicrobici e inattivati) per le malattie di categoria A e B, nonché le condizioni per la vaccinazione d’urgenza e preventiva per le malattie di categoria A negli animali terrestri; resta escluso l’uso per studi scientifici, sviluppo e sperimentazione in condizioni controllate. Per alcune specie o malattie le regole specifiche sono contenute negli allegati; non si ripetono le norme per categorie C e D già disciplinate da altri atti delegati.

Norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate

Il regolamento delegato integra il quadro della normativa in materia di sanità animale, e in particolare il regolamento (UE) 2016/429, per disciplinare l’uso dei medicinali veterinari nelle misure di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b). La finalità è armonizzare a livello unionale le condizioni di impiego dei vaccini e di altri medicinali veterinari che possono interferire con l’individuazione, la diagnosi, la prevenzione e l’eradicazione delle malattie.

Ambito di applicazione

L’atto si applica agli animali terrestri e acquatici, detenuti e selvatici, ma soltanto in relazione alle malattie di categoria A e B. Non disciplina invece le malattie di categoria C e D, già coperte da altri regolamenti delegati richiamati nel preambolo, né l’uso dei medicinali veterinari per studi scientifici, sviluppo e sperimentazione in condizioni controllate, che è espressamente escluso.

Quadro generale: divieti, restrizioni e deroghe

Il regolamento distingue tra malattie di categoria A e B. Per la categoria A gli Stati membri possono autorizzare l’uso dei vaccini solo sotto controllo dell’autorità competente, nell’ambito di misure ufficiali e nel rispetto delle condizioni fissate dal regolamento, con esclusione delle malattie elencate nell’allegato I, parte 1. Per la categoria B l’uso dei vaccini è consentito, salvo le malattie elencate nell’allegato I, parte 2, e per le specie corrispondenti.

Sono inoltre vietati, salvo eccezioni tassative, alcuni medicinali veterinari diversi dai vaccini quando impiegati per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A e B: medicinali veterinari immunologici per diagnosticare lo stato di immunità, siero iperimmune, medicinali veterinari immunologici inattivati e antimicrobici. L’allegato I, parte 3, ammette specifiche eccezioni, in particolare per brucellina e tubercolina, solo nei casi consentiti dai regolamenti delegati richiamati, dal regolamento (CE) n. 853/2004 o per fini di esportazione.

Definizioni e categorie di animali

Le definizioni centrali sono quelle di malattia di categoria A e B, vaccinazione soppressiva d’urgenza, vaccinazione profilattica d’urgenza, vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici, vaccinazione preventiva, zona di vaccinazione, zona di peri-vaccinazione e periodo di recupero. Il regolamento specifica anche le specie interessate con definizioni tecniche di bovino, ovino, caprino, camelide, suino, equino e pulcini di un giorno.

Valutazione preliminare e piano ufficiale di vaccinazione

Prima di ricorrere alla vaccinazione contro una malattia di categoria A, l’autorità competente deve effettuare una valutazione basata sui criteri dell’allegato II, parte 1, e sull’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Per la sola vaccinazione soppressiva d’urgenza è prevista una valutazione semplificata secondo l’allegato II, parte 2.

La vaccinazione deve essere eseguita sulla base di un piano ufficiale di vaccinazione. Il piano deve contenere almeno le informazioni e le misure dell’allegato III, parte 1, e può essere redatto in forma semplificata nei casi di vaccinazione soppressiva d’urgenza. Il piano deve essere aggiornato in base all’andamento dell’attuazione e dell’epidemiologia della malattia. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni preliminari previste dall’allegato IV almeno due giorni prima dell’avvio della vaccinazione, e il piano con eventuali modifiche o aggiornamenti al più tardi due settimane dopo l’inizio della vaccinazione o dopo le modifiche.

Strategie di vaccinazione per la categoria A

Per le malattie di categoria A negli animali terrestri il regolamento prevede quattro strategie: vaccinazione soppressiva d’urgenza, vaccinazione profilattica d’urgenza, vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici e vaccinazione preventiva. Le strategie possono essere applicate anche in modo combinato o successivo, in popolazioni, aree geografiche e momenti diversi, purché siano incluse nel piano ufficiale di vaccinazione.

La vaccinazione soppressiva d’urgenza è concepita per gli animali da abbattere in seguito al focolaio ed è accompagnata dall’obbligo di abbattimento rapido degli animali vaccinati. La vaccinazione profilattica d’urgenza, invece, è utilizzata per proteggere popolazioni a rischio e richiede la definizione di zona di vaccinazione e, di regola, di una zona di peri-vaccinazione. La vaccinazione preventiva è ammessa solo per le malattie elencate negli allegati specifici e serve a prevenire l’insorgenza o la diffusione in assenza di un focolaio nel paese o nella zona.

Biosicurezza, movimenti e certificazione sanitaria

La distribuzione, la somministrazione del vaccino e la restituzione degli eventuali residui devono avvenire sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, con tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di agenti patogeni. Il regolamento introduce poi restrizioni sui movimenti di animali vaccinati, prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti, con deroghe che dipendono dalla specie, dalla malattia, dalla strategia vaccinale e dallo stato epidemiologico della zona.

Quando i movimenti sono consentiti, devono essere rispettate le condizioni specifiche del regolamento e, in via generale, i soggetti devono essere accompagnati dal certificato sanitario previsto dalle norme unionale di riferimento. Le disposizioni richiamano in più punti il regolamento delegato (UE) 2020/687 per le misure nelle zone di protezione, sorveglianza, restrizione e per i controlli di polizia veterinaria collegati ai focolai.

Sorveglianza e periodi di recupero

Dopo la vaccinazione profilattica d’urgenza, l’autorità competente deve rispettare periodi di recupero specifici per malattia, durante i quali è richiesta una sorveglianza clinica e/o di laboratorio idonea a dimostrare l’assenza dell’infezione e a consentire il ritorno allo status sanitario precedente. La durata del recupero varia significativamente a seconda della malattia: per alcune è di poche settimane o mesi, per altre di diversi mesi o anni.

Regole specifiche per singole malattie

Gli allegati VII-XIV contengono la disciplina dettagliata per ciascuna malattia. Per l’afta epizootica sono previsti vaccini inattivati, una zona di peri-vaccinazione di almeno 10 km, una copertura di riferimento pari almeno all’80 % degli stabilimenti e degli animali bersaglio, sorveglianza clinica e di laboratorio molto stringente e un periodo di recupero di tre mesi dopo l’abbattimento o la macellazione dell’ultimo animale vaccinato. Per la febbre della Rift Valley è prevista una zona di vaccinazione con raggio di 50 km o vaccinazione ad anello, uso di vaccini inattivati e sorveglianza passiva rafforzata su aborti, natimortalità e mortalità neonatale.

Per la dermatite nodulare contagiosa il regolamento distingue tra zona di vaccinazione I e II, prevede priorità per vaccini omologhi, coperture elevate e un articolato regime di movimenti di bovini, materiale germinale e prodotti, con periodi di recupero di 14, 26 o 8 mesi a seconda della zona e del tipo di sorveglianza. Per la peste dei piccoli ruminanti la normativa è più flessibile sul perimetro della vaccinazione, ma impone sorveglianza passiva rafforzata, divieti di movimento fino al recupero e periodi di recupero di 6 o 24 mesi.

Per la peste equina sono previsti vaccini mono-valenti o, in mancanza, poli-valenti, sorveglianza clinica ogni 3-7 giorni, sorveglianza di laboratorio e dei Culicoides, e un periodo di recupero di 12 mesi dalla vaccinazione e due anni dall’ultimo focolaio. Per la peste suina classica si privilegiano i vaccini vivi attenuati, con divieti di movimento di suini vaccinati, dei loro prodotti e del materiale germinale, oltre a un recupero di tre mesi dopo la macellazione o l’abbattimento di tutti i suini vaccinati.

Per l’influenza aviaria ad alta patogenicità sono vietati i vaccini contenenti virus vivo e si impone sorveglianza virologica periodica sugli stabilimenti vaccinati, con una disciplina articolata di deroghe per movimenti, uova da cova, pulcini di un giorno e prodotti alimentari. Per la malattia di Newcastle sono previste regole meno dettagliate, ma comunque un obbligo di vaccinare tutto il pollame o i volatili in cattività inclusi nel piano e restrizioni sui movimenti di animali e prodotti vaccinati fino al periodo di recupero.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e esclusioni

L’atto integra il regolamento (UE) 2016/429 per l’uso nell’Unione dei medicinali veterinari nella prevenzione e nel controllo delle malattie elencate di categoria A e B. Esclude l’uso per studi scientifici, sviluppo e sperimentazione in condizioni controllate ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.

Definizioni rilevanti

Definisce, tra l’altro, malattia di categoria A, malattia di categoria B, vaccinazione soppressiva d’urgenza, vaccinazione profilattica d’urgenza, vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici, vaccinazione preventiva, zona di vaccinazione, zona di peri-vaccinazione, focolaio confermato, periodo di recupero, zona di protezione e zona di sorveglianza. Richiama inoltre le definizioni di medicinale veterinario, medicinale veterinario immunologico e antimicrobico del regolamento (UE) 2019/6.

Divieti e autorizzazioni generali sui vaccini

Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di vaccini per le malattie di categoria A, salvo quelle elencate nell’allegato I, parte 1, solo sotto controllo dell’autorità competente e nell’ambito di misure ufficiali di prevenzione e controllo, alle condizioni del regolamento. Per la categoria B l’uso di vaccini è consentito, salvo le malattie indicate nell’allegato I, parte 2, nelle specie elencate corrispondenti. L’articolo precisa che le regole generali non si applicano a taluni usi precauzionali o commerciali dei vaccini contro la malattia di Newcastle autorizzati dagli Stati membri al di fuori di una risposta a focolaio.

Divieti sugli altri medicinali veterinari

È vietato usare, per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A e B, medicinali veterinari immunologici per diagnosticare lo stato di immunità, siero iperimmune, medicinali veterinari immunologici inattivati e antimicrobici, salvo i casi e le condizioni specifiche dell’allegato I, parte 3. Per brucellosi e complesso Mycobacterium tuberculosis sono previste eccezioni per brucellina e tubercolina solo se autorizzate dai regolamenti delegati citati o dal regolamento (CE) n. 853/2004 o per esportazione.

Condizioni preliminari per la vaccinazione contro la categoria A

Prima di decidere la vaccinazione, l’autorità competente deve effettuare una valutazione sulla base dei criteri dell’allegato II, parte 1, e dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429; per la vaccinazione soppressiva d’urgenza può applicare la valutazione semplificata dell’allegato II, parte 2. La vaccinazione deve svolgersi in base a un piano ufficiale di vaccinazione conforme all’articolo 6.

Piano ufficiale di vaccinazione e obblighi informativi

Il piano ufficiale deve contenere almeno le informazioni e misure dell’allegato III, parte 1, ed è attuato sotto controllo dell’autorità competente per il tempo strettamente necessario. Deve essere aggiornato in funzione dell’attuazione e della situazione epidemiologica. Gli Stati membri devono trasmettere a Commissione e altri Stati membri le informazioni preliminari dell’allegato IV almeno due giorni prima dell’inizio della vaccinazione, e il piano con modifiche/aggiornamenti al più tardi entro due settimane dall’avvio o dalla modifica. La Commissione riesamina le misure nazionali ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/429.

Strategie di vaccinazione per gli animali terrestri

Sono previste quattro strategie: vaccinazione soppressiva d’urgenza, vaccinazione profilattica d’urgenza, vaccinazione d’urgenza degli animali selvatici terrestri e vaccinazione preventiva. Le strategie possono essere applicate simultaneamente o consecutivamente in popolazioni, zone e tempi diversi, purché siano incluse nel piano ufficiale.

Regole per la vaccinazione soppressiva d’urgenza

La vaccinazione soppressiva d’urgenza deve essere effettuata senza indugio dopo la conferma del focolaio sugli animali destinati all’abbattimento in deroga e gli animali vaccinati devono essere abbattuti il prima possibile, con supervisione dell’autorità competente.

Regole per la vaccinazione profilattica d’urgenza e degli animali selvatici

Per la vaccinazione profilattica d’urgenza e per quella degli animali selvatici l’autorità competente deve indicare il tipo di vaccino, la copertura minima, gli animali bersaglio, istituire zona di vaccinazione e, di regola, una zona di peri-vaccinazione, e attivare sorveglianza clinica e di laboratorio rafforzata. In casi specifici la zona di peri-vaccinazione può non essere istituita.

Vaccinazione preventiva

La vaccinazione preventiva è ammessa solo per le malattie di categoria A per le quali gli allegati VII-XIV prevedono condizioni specifiche; l’autorità competente deve indicare il vaccino e, ove previsto, applicare sorveglianza rafforzata. Gli allegati disciplinano anche coperture minime e caratteristiche dei vaccini per singola malattia.

Biosicurezza, movimenti e certificazione

La distribuzione e somministrazione del vaccino e la restituzione dei residui sono soggette alla supervisione di un veterinario ufficiale. Nelle vaccinazioni d’urgenza e preventive sono previste restrizioni ai movimenti di animali, prodotti e materiale germinale, con deroghe tassative e certificazione sanitaria quando i movimenti sono autorizzati. Le misure si coordinano con le zone di protezione, sorveglianza e restrizioni previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dalle misure di emergenza del regolamento (UE) 2016/429.

Periodi di recupero e sorveglianza successiva

Dopo la vaccinazione profilattica d’urgenza, la zona deve rispettare periodi di recupero specifici per malattia, durante i quali è richiesta sorveglianza clinica e/o di laboratorio per dimostrare l’assenza dell’agente patogeno e recuperare lo status sanitario precedente. I periodi e le condizioni variano in funzione della malattia e sono dettagliati negli allegati da VII a XIV.

Allegati specifici per malattia

Gli allegati VII-XIV stabiliscono regole particolari per afta epizootica, febbre della Rift Valley, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, peste equina, peste suina classica, influenza aviaria ad alta patogenicità e malattia di Newcastle, includendo tipi di vaccino, coperture, sorveglianza, divieti di movimentazione, deroghe e periodi di recupero.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemedicinali veterinarivaccinazioni veterinariemovimenti degli animalibiosicurezza

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