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Decreto dirigenziale n. 201 del 19/07/2024

Con decreto del Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2024, n. 201 sono stati approvati la disciplina e l’aggiornamento del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo di navi con funzioni direttive (STCW).

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna la disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per ufficiali di coperta e di macchina, in attuazione della Convenzione STCW e dei relativi codici e modelli IMO. Definisce durata minima, organizzazione didattica, autorizzazione degli enti erogatori, uso della formazione a distanza, dotazioni di laboratorio, competenze da acquisire tramite esperienza di bordo e corsi di addestramento, nonché modalità d’esame, attestazione e controlli. L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2025, con abrogazione implicita della precedente disciplina del 2013 aggiornata nel 2017 e 2018, come richiamato nelle premesse.

Aggiornamento del corso di formazione per le competenze di livello direttivo degli ufficiali di coperta e di macchina

Aggiornamento del corso di formazione per le competenze di livello direttivo degli ufficiali di coperta e di macchina

Il decreto aggiorna la disciplina del percorso formativo destinato al rilascio delle competenze di livello direttivo per comandanti, primi ufficiali di coperta, direttori di macchina e primi ufficiali di macchina, in attuazione della Convenzione STCW 1978 emendata e dei relativi codici e modelli IMO. L’intervento sostituisce e aggiorna la precedente impostazione del 2013, come già modificata nel 2017 e nel 2018, e si inserisce nel quadro del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71 e del decreto 25 luglio 2016 sui requisiti di certificazione.

Base normativa e finalità

Le premesse richiamano le regole II/2, III/2 e III/3 dell’annesso alla Convenzione STCW, nonché le sezioni corrispondenti del Codice STCW, relative ai requisiti minimi per la certificazione degli ufficiali di coperta e di macchina su navi di determinate dimensioni e potenza. Sono richiamate anche la regola I/6, sulla formazione di istruttori e valutatori, e la regola I/8, sui requisiti di qualità dell’addestramento. Il decreto si propone di dare piena attuazione ai requisiti internazionali e agli esiti del monitoraggio EMSA sul sistema italiano di istruzione, formazione e certificazione marittima.

Ambito di applicazione

Il corso riguarda gli ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo di navi con funzioni direttive. Il corso fornisce le conoscenze teoriche necessarie per le competenze previste dalle sezioni A-II/2, A-III/2 e A-III/3 del Codice STCW, mentre le competenze relative all’esperienza di bordo e alla frequenza di specifici addestramenti sono disciplinate separatamente dagli articoli 7 e 8.

Autorizzazione all’erogazione del corso

Possono richiedere l’autorizzazione all’erogazione del corso gli Istituti Tecnici, le Università e gli ITS già autorizzati dal MIT allo svolgimento del percorso formativo disciplinato dal decreto 19 dicembre 2016. L’istanza va presentata alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne e deve essere corredata da:

  • copia del manuale del sistema di gestione della qualità e relativa certificazione;
  • prova del possesso dell’autorizzazione al percorso formativo del 19 dicembre 2016;
  • composizione del comitato tecnico-scientifico e curricula degli esperti;
  • elenco dei docenti ed esperti qualificati e relativi curricula;
  • modalità di erogazione del corso;
  • dichiarazione del Preside, se previsto l’uso della FAD, sulla puntuale osservanza dell’allegato C;
  • dotazioni di laboratorio previste dall’articolo 6.

Organizzazione didattica e requisiti strutturali

Il corso ha durata non inferiore a 435 ore per la sezione coperta e non inferiore a 554 ore per la sezione macchina. I programmi didattici sono quelli riportati negli allegati A e B. L’organizzazione, la progettazione e la conduzione sono affidate a un comitato tecnico-scientifico costituito dal dirigente della struttura sede del corso e da lui presieduto; il comitato è composto da cinque membri complessivi, di cui almeno due esperti di formazione negli ambiti tecnico-scientifici specifici.

Gli enti/istituti autorizzati devono inoltre:

  • adottare e mantenere un sistema di gestione della qualità certificato conforme alla UNI/EN/ISO 9001;
  • garantire obiettivi di addestramento, livelli di cognizione, apprendimento e capacità professionale da conseguire;
  • limitare a 25 il numero massimo di partecipanti per corso;
  • impiegare docenti con abilitazione nelle discipline del corso ed esperti con almeno cinque anni di esperienza specifica.

Articolazione del corso e formazione a distanza

Il corso può essere erogato in un’unica soluzione oppure suddiviso in più parti:

  • tre parti per il settore coperta, corrispondenti alle Funzioni 1, 2 e 3;
  • quattro parti per il settore macchina, corrispondenti alle Funzioni 1, 2, 3 e 4.

Le parti devono essere svolte nel rispetto della consequenzialità del programma di studio e possono anche essere completate presso istituti diversi purché autorizzati. È ammessa la formazione a distanza in modalità asincrona per gli argomenti e le ore indicati negli allegati A e B; le modalità operative e i requisiti specifici della FAD sono definiti nell’allegato C.

Dotazioni di laboratorio

Le dotazioni di laboratorio e i materiali didattici devono essere coerenti con i modelli di corso IMO 7.01 e 7.02. L’allegato D contiene un elenco delle dotazioni ritenute necessarie per una adeguata impostazione dei corsi.

Competenze acquisite con l’esperienza di bordo

Una parte delle competenze è considerata acquisita attraverso il servizio prestato a bordo durante l’imbarco. Per la coperta, il decreto elenca competenze relative a pianificazione della traversata, determinazione della posizione, bussole magnetiche e giroscopiche, COLREG 1972, correnti e maree, governo di emergenza, manovra e governo in tutte le condizioni, paratie, porte stagne e resistenti alle intemperie, stabilità, ricerca e soccorso IAMSAR, tenuta della guardia, comandi a distanza dell’impianto di propulsione, sicurezza e security dell’equipaggio, dei passeggeri e dei mezzi di salvataggio e antincendio.

Per la macchina, sono considerate acquisite le competenze su funzionamento, sorveglianza, prestazione e sicurezza dell’impianto di propulsione e del macchinario ausiliario, bunkeraggio, lubrificazione e zavorramento, risoluzione dei problemi e rimessa in servizio dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica, procedure di riparazione, individuazione dei guasti, lavoro sicuro, sicurezza e security, mezzi di salvataggio e antincendio, nonché raccomandazioni IMO sulla stabilità.

Tali competenze devono essere acquisite prima dell’inizio del corso di livello direttivo e dimostrate tramite il quaderno di addestramento a bordo, di cui agli allegati E e F.

Competenze acquisite con corsi di addestramento specifici

Ulteriori competenze si conseguono tramite corsi di addestramento già previsti dalla normativa settoriale. Per la coperta, il decreto richiama:

  • uso del radar e dell’ARPA;
  • uso operativo dell’ECDIS;
  • leadership e capacità manageriali;
  • medical care, in attuazione dell’articolo 11 del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71;
  • corsi di sopravvivenza e salvataggio e corsi antincendio di base e avanzato.

Per la macchina, sono richiamati:

  • leadership e capacità manageriali;
  • corsi di sopravvivenza e salvataggio e corsi antincendio di base e avanzato.

Sono inoltre previste due ipotesi speciali:

  • per gli ufficiali di coperta destinati a navi in acque polari, le competenze sui ghiacci e sulla navigazione polare si intendono acquisite mediante il corso di base e avanzato per ufficiali di navigazione in servizio su navi che operano in acque polari e soggette al relativo codice;
  • per i direttori e primi ufficiali di macchina destinati a navi con apparecchiature ad alto voltaggio superiore a 1000V, le competenze sulle caratteristiche di progettazione delle installazioni ad alta tensione si intendono acquisite con il corso "High Voltage Technology".

Tutte queste competenze devono essere dimostrate mediante attestati di addestramento prima dell’inizio del corso di livello direttivo.

Esame finale, superamento e attestati

Sono ammessi alla prova finale i frequentanti che abbiano seguito almeno il 90% di ogni funzione del monte ore in aula; per la FAD è richiesta la frequenza integrale del 100% del monte ore previsto. La valutazione è affidata a una commissione composta dal presidente del comitato tecnico-scientifico o suo delegato, in qualità di presidente, e da due docenti del corso.

La prova consiste in questionari a scelta multipla con cinque risposte. Per la sezione coperta sono previste tre prove scritte, una per ciascuna parte, con 30 domande ciascuna per un totale di 90 domande, da svolgersi in tre ore complessive. Per la sezione macchina sono previste quattro prove: 30 domande per le Parti 1, 2 e 4, da svolgersi in tre ore complessive, e 10 domande per la Parte 3, da svolgersi in 20 minuti.

La singola prova si supera con il punteggio minimo di 6/10 secondo la scala tassonomica dell’allegato M. Se il corso è erogato in un’unica soluzione, il superamento dà luogo al rilascio degli attestati di cui agli allegati G o H. Se il corso è articolato in più momenti formativi, l’attestato viene rilasciato per la singola parte superata, secondo i modelli degli allegati I o L.

In caso di mancato superamento, la prova può essere ripetuta dopo almeno 15 giorni presso lo stesso istituto o università che ha erogato il corso. In caso di secondo esito negativo, il marittimo deve ripetere la parte di corso relativa alla prova non superata, potendo scegliere se frequentarla presso la stessa struttura o presso un altro istituto/università.

Comunicazioni, controlli e decorrenza

Gli enti autorizzati devono comunicare l’inizio del corso con almeno 15 giorni di anticipo alla Capitaneria di porto territorialmente competente e alla Direzione generale. Durante lo svolgimento, sia la Capitaneria sia la Direzione generale possono effettuare verifiche occasionali senza preavviso.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Punti principali

Finalità e base normativa

Il decreto disciplina e aggiorna il corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina destinati a funzioni direttive a bordo, in relazione alle regole II/2, III/2 e III/3 dell’annesso alla Convenzione STCW 1978 emendata. La disciplina si coordina con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, con il decreto 25 luglio 2016 sui requisiti per il rilascio delle certificazioni e con i modelli IMO 7.01 e 7.02; nelle premesse si richiamano anche gli esiti della visita EMSA del 2022 e la necessità di allineamento alle osservazioni della direttiva (UE) 2022/993.

Autorizzazione degli enti erogatori e requisiti organizzativi

Possono chiedere l’autorizzazione all’erogazione del corso gli Istituti Tecnici, le Università e gli ITS già autorizzati dal MIT allo svolgimento del percorso formativo disciplinato dal decreto 19 dicembre 2016. L’istanza va presentata alla Direzione generale competente e deve essere corredata dal manuale del sistema di gestione della qualità e dalla relativa certificazione, oltre che da informazioni su: possesso dell’autorizzazione al percorso del 2016, composizione del comitato tecnico-scientifico, curricula dei docenti ed esperti, modalità di erogazione anche in FAD e dotazioni di laboratorio.

Struttura del corso, durata e corpo docente

La durata minima è fissata in non meno di 435 ore per gli ufficiali di coperta e non meno di 554 ore per gli ufficiali di macchina, secondo i programmi degli allegati A e B. Il corso è progettato e condotto da un comitato tecnico-scientifico presieduto dal dirigente della struttura sede del corso e composto da altri quattro membri, di cui almeno due esperti di formazione negli specifici ambiti tecnico-scientifici. Gli enti devono mantenere un sistema qualità certificato UNI/EN/ISO 9001; per corso è ammesso un massimo di 25 partecipanti e i docenti devono avere abilitazione nelle discipline di insegnamento o esperienza specifica di almeno cinque anni.

Svolgimento, modularità e formazione a distanza

Il corso può essere svolto in un’unica soluzione oppure in più parti: tre parti per la coperta e quattro per la macchina, nel rispetto della consequenzialità dei programmi. Le parti possono essere completate anche presso istituti diversi autorizzati. È ammessa la formazione a distanza asincrona per gli argomenti e le ore indicati negli allegati A e B, con requisiti tecnici e organizzativi specificati nell’allegato C; per la FAD la frequenza è obbligatoria al 100% del monte ore previsto.

Esperienza di bordo e addestramento

Una quota rilevante delle competenze è considerata acquisita tramite esperienza di servizio a bordo e deve essere dimostrata con il quaderno di addestramento (allegati E e F). Per la coperta, sono elencate competenze quali pianificazione della traversata, navigazione, uso di bussole, COLREG, maree, governo di emergenza, manovra, stabilità, ricerca e soccorso, tenuta della guardia, comandi remoti e sicurezza/salvataggio. Per la macchina, sono elencate competenze su impianto di propulsione, macchinario ausiliario, bunkeraggio, lubrificazione, zavorramento, sistemi elettrici ed elettronici, riparazioni, individuazione guasti, lavoro sicuro e sicurezza/salvataggio. Ulteriori competenze si acquisiscono con corsi di addestramento specifici, tra cui radar/ARPA, ECDIS, leadership, medical care, sopravvivenza e antincendio; per acque polari e alta tensione sono previsti corsi dedicati.

Esame, attestazioni e recupero delle prove

Sono ammessi all’esame i frequentanti che abbiano seguito almeno il 90% di ogni funzione del monte ore in aula; la FAD deve essere seguita integralmente. L’esame è svolto da una commissione composta dal presidente del comitato tecnico-scientifico o suo delegato e da due docenti del corso. La prova consiste in questionari a scelta multipla: per la coperta tre prove da 30 domande ciascuna; per la macchina quattro prove, con 30 domande per le Parti 1, 2 e 4 e 10 domande per la Parte 3. Il superamento richiede almeno 6/10; sono previsti attestati diversi a seconda che il corso sia svolto in un’unica soluzione o per parti. In caso di mancato superamento, la prova può essere ripetuta dopo almeno 15 giorni; al secondo insuccesso va ripetuta la parte di corso corrispondente.

Comunicazioni, vigilanza ed entrata in vigore

Gli enti autorizzati devono comunicare l’avvio del corso almeno 15 giorni prima alla Capitaneria di porto competente e alla Direzione generale. La Capitaneria e la Direzione generale possono effettuare verifiche occasionali senza preavviso durante lo svolgimento dei corsi. Il decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimoformazione e certificazione marittimasicurezza della navigazionefinanziamenti e contributi

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