Ordinanza n. 1739/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 712/2026, oggetto di istanza di correzione dell’errore materiale
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la parte privata hanno chiesto, ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., la correzione della sentenza n. 712/2026, deducendo un errore materiale nell’individuazione delle amministrazioni intimate nel giudizio di ottemperanza e dei soggetti obbligati all’adempimento della sentenza n. 289/2024 e al pagamento delle spese di lite. La sentenza da correggere aveva indicato nell’epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo il solo Ministero dell’Ambiente, mentre il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente proposto anche, e in via principale, nei confronti dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi e del Comune di Favignana quale ente gestore.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza. Ha qualificato l’inesatta indicazione delle parti e dei soggetti condannati come errore materiale, consistente in una svista accidentale e riconoscibile dal contesto della sentenza, non incidente sulla volontà decisoria del giudice. Ha quindi ordinato alla Segreteria di annotare la correzione ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a.: nell’epigrafe devono essere inseriti, tra le parti contro cui era stato proposto il ricorso, l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi e il Comune di Favignana, non costituiti; nella motivazione devono essere sostituiti i riferimenti al Ministero con quelli all’Area Marina Protetta, gestita dal Comune di Favignana; nel dispositivo, il comando rivolto alle amministrazioni intimate deve essere riferito all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e all’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, gestita dal Comune di Favignana. Non sono state liquidate spese per il procedimento di correzione, ritenuto di natura sostanzialmente amministrativa e non riconducibile a una situazione di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo l’errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto
La correzione è ammissibile per inesattezze o sviste accidentali, riconoscibili dal contenuto stesso della pronuncia, che rappresentino in modo difforme la volontà effettiva del giudice senza modificarla.
art. 86, comma 3, c.p.a.
La correzione accolta comporta l’annotazione della rettifica da parte della Segreteria sulla sentenza.
art. 91 c.p.c.
Nel subprocedimento di correzione non è configurabile soccombenza ai fini della condanna alle spese, neppure quando la parte non istante partecipi al contraddittorio e si opponga alla rettifica.
Massime di principio
- L’errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. consiste in una svista o inesattezza accidentale, immediatamente riconoscibile dal testo della pronuncia, che determini una divergenza tra la volontà decisoria del giudice e la sua rappresentazione formale; la correzione non può invece alterare il contenuto sostanziale della decisione.
- È correggibile l’erronea individuazione, nell’epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo di una sentenza di ottemperanza, delle amministrazioni intimate e dei soggetti destinatari degli ordini e delle condanne, quando dagli atti del giudizio risulti che il ricorso era stato ritualmente proposto anche nei confronti di altri soggetti e la loro responsabilità o posizione obbligatoria emerga dalla sentenza ottemperanda.
- Nel procedimento di correzione dell’errore materiale non si configura, ai fini dell’art. 91 c.p.c., una situazione di soccombenza; pertanto, di regola, non devono essere liquidate spese processuali, anche se la parte non istante abbia partecipato al contraddittorio o si sia opposta alla rettifica.
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