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Ordinanza

Ordinanza n. 1739/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 712/2026, oggetto di istanza di correzione dell’errore materiale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la parte privata hanno chiesto, ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., la correzione della sentenza n. 712/2026, deducendo un errore materiale nell’individuazione delle amministrazioni intimate nel giudizio di ottemperanza e dei soggetti obbligati all’adempimento della sentenza n. 289/2024 e al pagamento delle spese di lite. La sentenza da correggere aveva indicato nell’epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo il solo Ministero dell’Ambiente, mentre il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente proposto anche, e in via principale, nei confronti dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi e del Comune di Favignana quale ente gestore.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza. Ha qualificato l’inesatta indicazione delle parti e dei soggetti condannati come errore materiale, consistente in una svista accidentale e riconoscibile dal contesto della sentenza, non incidente sulla volontà decisoria del giudice. Ha quindi ordinato alla Segreteria di annotare la correzione ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a.: nell’epigrafe devono essere inseriti, tra le parti contro cui era stato proposto il ricorso, l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi e il Comune di Favignana, non costituiti; nella motivazione devono essere sostituiti i riferimenti al Ministero con quelli all’Area Marina Protetta, gestita dal Comune di Favignana; nel dispositivo, il comando rivolto alle amministrazioni intimate deve essere riferito all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e all’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, gestita dal Comune di Favignana. Non sono state liquidate spese per il procedimento di correzione, ritenuto di natura sostanzialmente amministrativa e non riconducibile a una situazione di soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Nel giudizio amministrativo l’errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto

    La correzione è ammissibile per inesattezze o sviste accidentali, riconoscibili dal contenuto stesso della pronuncia, che rappresentino in modo difforme la volontà effettiva del giudice senza modificarla.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    La correzione accolta comporta l’annotazione della rettifica da parte della Segreteria sulla sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel subprocedimento di correzione non è configurabile soccombenza ai fini della condanna alle spese, neppure quando la parte non istante partecipi al contraddittorio e si opponga alla rettifica.

Massime di principio

  • L’errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. consiste in una svista o inesattezza accidentale, immediatamente riconoscibile dal testo della pronuncia, che determini una divergenza tra la volontà decisoria del giudice e la sua rappresentazione formale; la correzione non può invece alterare il contenuto sostanziale della decisione.
  • È correggibile l’erronea individuazione, nell’epigrafe, nella motivazione e nel dispositivo di una sentenza di ottemperanza, delle amministrazioni intimate e dei soggetti destinatari degli ordini e delle condanne, quando dagli atti del giudizio risulti che il ricorso era stato ritualmente proposto anche nei confronti di altri soggetti e la loro responsabilità o posizione obbligatoria emerga dalla sentenza ottemperanda.
  • Nel procedimento di correzione dell’errore materiale non si configura, ai fini dell’art. 91 c.p.c., una situazione di soccombenza; pertanto, di regola, non devono essere liquidate spese processuali, anche se la parte non istante abbia partecipato al contraddittorio o si sia opposta alla rettifica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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