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Risoluzione

Risoluzione n. 82 del 14/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che il modello IVA TR può essere integrato o rettificato, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA annuale, non solo per cambiare la destinazione del credito ma anche per correggere elementi del quadro TD che non incidono su destinazione o importo del credito. Non serve una dichiarazione annuale sostitutiva se le modifiche non influiscono sui dati annuali; nessuna sanzione è dovuta, salvo l’uso in compensazione di un credito infrannuale privo del visto di conformità, caso in cui si applica la sanzione per utilizzo improprio del credito, con possibilità di ravvedimento operoso.

Integrazione del modello IVA TR per rimborso o compensazione del credito IVA infrannuale

Integrazione del modello IVA TR e limiti temporali

La risoluzione n. 82 del 14 novembre 2018, in materia di consulenza giuridica, affronta l’integrazione del modello IVA TR per il rimborso o la compensazione del credito IVA infrannuale. Il documento chiarisce i termini entro i quali è possibile correggere o integrare il modello già trasmesso, distinguendo tra modifiche che incidono sulla destinazione o sull’ammontare del credito e correzioni che riguardano soltanto elementi formali o istruttori del quadro TD.

Quesito posto dall’istante

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiede di conoscere:

  • se e fino a quando sia possibile presentare un modello IVA TR integrativo per rettificare non gli importi richiesti a rimborso o esposti, ma solo i dati contenuti nel quadro TD;
  • se, in caso di integrazione del solo quadro TD, sia necessario presentare una nuova dichiarazione IVA annuale;
  • se tale invio integrativo sia soggetto a sanzioni.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante ritiene che, anche dopo la presentazione della dichiarazione IVA annuale, il modello IVA TR possa essere integrato purché non cambi la destinazione del credito. A suo avviso, l’invio del modello integrativo sarebbe possibile fino all’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione IVA annuale, attualmente indicato nel 30 aprile. Inoltre, poiché i dati della dichiarazione annuale non muterebbero, non sarebbe necessario presentare una dichiarazione IVA sostitutiva né sarebbero dovute sanzioni.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che:

  • l’articolo 38-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 consente il rimborso del credito IVA infrannuale, in presenza di determinati requisiti;
  • in alternativa, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 5, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contribuenti che possiedono i medesimi requisiti possono chiedere la compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • le istanze di rimborso o compensazione del credito IVA infrannuale superiori a euro 2.582,28 devono essere presentate telematicamente con il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Precedenti di prassi richiamati

La risoluzione richiama due precedenti rilevanti:

  • la risoluzione n. 99/E dell’11 novembre 2014, che ha ammesso la presentazione di un modello IVA TR integrativo, dopo la scadenza dell’invio correttivo nei termini, per mutare la destinazione del credito da compensazione a rimborso o viceversa, ma solo fino alla data di effettiva presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, che ha ribadito che il mutamento di destinazione è ammesso soltanto entro la data effettiva di presentazione della dichiarazione annuale e purché il credito non sia già stato rimborsato o compensato.

La circolare ha inoltre chiarito che, con le stesse modalità e negli stessi limiti temporali, possono essere corrette o integrate anche le indicazioni relative:

  • al presupposto per ottenere il rimborso;
  • all’esonero dalla garanzia;
  • alla sussistenza dei requisiti per l’erogazione prioritaria; sempre che tali elementi non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in modo non corretto nel quadro TD tempestivamente presentato.

Nel caso di richiesta di esonero dalla garanzia, il nuovo modello TR deve recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui requisiti patrimoniali e contributivi.

Chiarimento dell’Agenzia: integrazione del quadro TD senza mutare il credito

L’Agenzia conclude che non vi sono ostacoli normativi o procedurali a consentire l’integrazione o rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno, oppure entro il diverso termine di scadenza della dichiarazione IVA annuale, quando si tratti di modificare elementi del quadro TD che non incidono:

  • sulla destinazione del credito infrannuale;
  • sull’ammontare del credito richiesto.

Sono citati, a titolo esemplificativo, la richiesta di esonero dalla garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali.

Tale possibilità è ammessa solo se l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata o compensata.

Effetti sulla dichiarazione annuale IVA

Quando le integrazioni riguardano solo elementi che non incidono sul contenuto della dichiarazione annuale IVA, non è necessario presentare una dichiarazione annuale sostitutiva nei termini. L’Agenzia afferma infatti che tali modifiche non producono effetti sul contenuto della dichiarazione annuale.

Profili sanzionatori

L’integrazione o correzione dei suddetti elementi non costituisce, di regola, un errore sanzionabile.

Fa però eccezione l’ipotesi in cui il credito infrannuale sia stato utilizzato in compensazione in presenza di un modello IVA TR privo del visto di conformità. In questo caso si configura un utilizzo improprio del credito, in violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del D.L. n. 78 del 2009, con applicazione della sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Resta comunque possibile il ricorso al ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Indicazioni finali

La risoluzione dispone infine che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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