Risoluzione n. 84 del 5/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando il credito ceduto diventa utilizzabile dal cessionario, quali sono le modalità di comunicazione necessarie per rendere efficace la cessione e se l’atto di cessione, anche se scritto, è soggetto a registrazione. Si conclude che il credito è disponibile dal 10 marzo dell’anno successivo alla spesa, la cessione è efficace solo con la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, e l’atto scritto di cessione non è soggetto a obbligo di registrazione.
Cessione del credito per detrazioni su riqualificazione energetica e rischio sismico
Cessione del credito corrispondente alle detrazioni per interventi energetici e sismici
La risoluzione affronta i chiarimenti richiesti in merito alla cessione del credito derivante dalle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per interventi di riduzione del rischio sismico, disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. In particolare, vengono esaminati il momento di disponibilità del credito per il cessionario, gli adempimenti necessari per l’efficacia della cessione e il trattamento ai fini dell’imposta di registro dell’atto di cessione.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama la disciplina generale prevista dagli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013, secondo cui i soggetti che sostengono spese per:
- interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico negli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
possono, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati, con possibilità di ulteriore cessione del credito.
Vengono inoltre richiamati:
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017;
- le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018.
Tali atti hanno disciplinato le modalità attuative della cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici e fornito chiarimenti sull’ambito applicativo della disciplina.
Modalità di cessione e adempimenti condominiali
Per gli interventi condominiali, la risoluzione precisa che il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile;
- oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, il condomino cedente deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando:
- denominazione e codice fiscale del cessionario;
- nome, cognome e codice fiscale del cedente.
L’amministratore del condominio deve poi comunicare all’Agenzia delle entrate, negli stessi termini previsti dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016:
- l’accettazione del cessionario;
- la denominazione e il codice fiscale del cessionario;
- l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
L’amministratore consegna inoltre al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando anche il protocollo telematico della comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate.
Efficacia della cessione e disponibilità del credito
La risoluzione ribadisce che il mancato invio, da parte dell’amministratore del condominio, della comunicazione all’Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.
Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condomino cedente abbia sostenuto la parte di spesa non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Una volta disponibile, il cessionario può:
- utilizzare il credito in compensazione;
- oppure cederlo, in tutto o in parte.
Per l’eventuale ulteriore cessione, il cessionario deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate tramite le funzionalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia.
Forma dell’atto di cessione e rilevanza fiscale
Ai fini fiscali, la risoluzione afferma che non assume rilevanza la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito. La normativa non prevede regole particolari per il perfezionamento della cessione né prescrizioni sulla forma dell’atto.
La condizione di efficacia resta la comunicazione all’Agenzia delle entrate effettuata dall’amministratore del condominio o dal condomino incaricato.
Imposta di registro
Ai fini dell’imposta di registro, la risoluzione ritiene che l’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, se redatto in forma scritta, rientri nell’articolo 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che esclude dall’obbligo di registrazione gli atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse dovute.
La motivazione è che il diritto alla detrazione costituisce un elemento del rapporto tributario e la cessione non ne altera la natura, ma consente semplicemente a un soggetto diverso dal titolare originario di utilizzare il credito corrispondente.
La risoluzione aggiunge che l’atto di cessione non è soggetto a obbligo di registrazione neppure se redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata, richiamando l’articolo 7 del d.P.R. n. 131 del 1986 e la circolare n. 37 del 10 giugno 1986.
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